Donne e Violenza

di Palmina D’Onofrio [*]

Palmina D Onofrio Il termine violenza, derivante dal latino violentia, indica comunemente l’azione fisica o psichica che una persona o un insieme di persone esercita su un’altra persona o un gruppo. La violenza può avere tante cause ed esprimersi in tante forme e le sue conseguenze non implicano necessariamente un danno visibile o fisico. Anche l’approccio all’analisi della violenza può variare a seconda dell’ambito disciplinare e delle finalità della ricerca. In questo contesto si intende esaminare il fenomeno della violenza sulle donne inteso non come violenza “generica” esercitata sulle donne, ma quale violenza di genere, perpetrata contro le donne in quanto donne.

Questo tipo di violenza può essere espletato in diversi modi e può esprimersi sia in contesti privati che pubblici. Si può assistere a maltrattamenti sia fisici che psichici e, come avviene in taluni Paesi, anche a gravi atti di violenza che non vengono affatto nascosti ma espletati in luoghi pubblici proprio a ribadire un sistema culturale che vede la donna in posizione di subordine rispetto all’uomo. La violenza domestica, che viene esercitata in ambito familiare o in una ristretta cerchia di familiari o conoscenti, riguarda atti di violenza dove l’autore e la vittima non sempre o necessariamente sono conviventi.

Essa può esprimersi con maltrattamenti fisici e psicologici quale minacce, percosse, abusi sessuali, mutilazioni dei genitali, stupri coattivi, induzione anche fisica all’aborto, delitti premeditati. In questa sede intendiamo occuparci, più precisamente, di una forma estrema di violenza contro le donne: il femicidio o femminicidio.

Tale fenomeno non va considerato come emergenza occasionale né come fatto privato, ma come una tragedia sociale cronica che coinvolge tutte le età, tutti i ceti sociali e, purtroppo, molti territori. In altre parole si tratta di un fenomeno strutturale.

Il termine femicidio era già usato nel 1800 per indicare l’uccisione di una donna. Soltanto a partire dal secolo scorso il termine avrebbe indicato una forma di violenza che riguardava la donna in quanto tale. Più precisamente, Diane Russell [1], criminologa, individuò una “nuova” categoria criminologica e a seguire l’antropologa Marcela Lagarde, basandosi anche sui fatti avvenuti in occasione della strage delle donne di Ciudad Juarez definisce il femminicidio «La forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine – maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale – che comportano l’impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e alla esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia».

In seguito la parola femicidio sarà ampiamente ripresa ed utilizzata negli studi di diritto, sociologia, antropologia, criminologia. La sua diffusione è prevalentemente il frutto dei molti appelli locali e internazionali lanciati contro la violenza sulle donne. Parimenti si assiste alla nascita di associazioni dedicate all’assistenza delle donne vittime di violenza e/o all’attivazione anche nell’ambito del sindacato e delle associazioni che si dedicano al sociale in genere di spazi dedicati all’assistenza alle donne vittime di violenza sia in ambito domestico che sui luoghi di lavoro. Esistono, infatti, forme meno visibili ma non per questo meno nocive quali il mobbing (può riguardare anche gli uomini) e lo stalking. In entrambi i casi si tratta di violenza psicologica e sistematica ma nel caso dello stalking, può manifestarsi anche con la violenza fisica. Anzi la vittima da femicidio è stata sovente perseguitata con ogni mezzo e in ogni luogo prima di venire uccisa per mano del suo persecutore. Si tratta, in pratica, di delitti annunciati [2].

Dati numerici

In Italia non è ancora stato istituito un Osservatorio Nazionale come avvenuto in alcuni Paesi del Nord Europa ed i dati forniti dall’ISTAT non consentono di fare un’analisi approfondita sulla violenza di genere perché il concetto di violenza utilizzato è molto generico e comunque differente da quello definito “femicidio”, cioè violenza di genere. Si prenderanno a riferimento i dati di una ricerca condotta da “Casa delle donne per non subire violenza” [3], un’associazione all’interno della quale un gruppo di lavoro ha raccolto e sistemato i dati riportati dalla stampa e in parte quelli dell’Eures [4], organismo quest’ultimo deputato allo studio e all’analisi dei dati statistici operante a livello europeo, per analizzare i casi di femicidio in Italia.

In occasione della celebrazione della giornata delle donne, la detta associazione, a partire dal 2005, pubblica una ricerca avendo ad oggetto il femicidio così come è stato definito in queste pagine. I dati che seguono sono stati integralmente ripresi dalla ricerca pubblicata nel 2013 e che concerne il periodo 2005-2012.

Dalla tabella che segue si evince che dal 2005 al 2012 si è registrato, in termini assoluti, un aumento del numero di donne uccise. Infatti, nonostante una lieve inflessione per il 2010 e il 2011, si è passato dalle 84 vittime nel 2005 alle 124 nel 2012 per un totale complessivo di 901 donne uccise.

Tabella 1: Numero donne uccise (femicidio) - Valori assoluti
Anno Numero donne uccise
2012 124
2011 129
2010 127
2009 119
2008 113
2007 103
2006 101
2005 84
Totale 901

Va evidenziato che nel 2012 il numero delle donne uccise, pari a 132 unità, è diverso da quello delle donne uccise per femicidio che è pari a 124

Tabella 2: Soggetti uccisi anno 2012 - Valori assoluti
Eventi 120
Donna unica vittima 112
Omicidio plurimo 12
di cui figli/e 2
Totale femicidi 124
Totale vittime 132

Per l’anno 2013, all’atto della pubblicazione della ricerca, sono state 34 vittime di femicidio e, come tristemente noto, questo numero è aumentato nel corso dell’anno.

La ricerca di “casa delle donne”, sempre a partire dai dati ripresi dai mass media, non si ferma ad una analisi quantitativa del fenomeno, dove appare di tutta evidenza che il fenomeno è in aumento, ma tenta anche un’analisi qualitativa del fenomeno laddove traccia un profilo della “vittima” e uno dell’autore. Si tratta, in larga parte, di italiani ed i italiane piuttosto che di stranieri e spesso tra la vittima e il carnefice c’è stato o c’è un legame, una relazione tipo coniugi, conviventi, fidanzati, etc…

Prevenzione e repressione

L’aumento di casi di violenza di genere registrati negli ultimi anni e, soprattutto, la maggior sensibilizzazione di larghe quote della società verso questi avvenimenti hanno portato all’esigenza di un nuovo quadro normativo che si occupasse di prevenirli e contrastarli. Parafrasando il titolo di un libro sull’argomento si può affermare che si è passati dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale [5].

Il 15 maggio 2011 è stata sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d’Europa una Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio conosciuta come Convenzione di Istanbul.

Detta convenzione, è il risultato di un lungo e piuttosto elaborato percorso, dove viene riconosciuto nel preambolo che “la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione” e ancora riconosce “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere” e riconosce “altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.

In Italia, la convenzione di Istanbul è stata ratificata dal Parlamento nel giugno 2013 con 545 voti favorevoli su 545 votanti e poi approvata anche dal Senato. Tra gli obiettivi del Trattato va annoverato quello di predisporre “un quadro globale di politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica” nonché di “promuovere la cooperazione internazionale” e “sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente”.

FemminicidioTra le misure da adottare da parte dei Paesi che sottoscrivono la Convenzione vi è l’assunzione di “misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata”, e la condanna di “ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne”, adottando misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, inserendo in Costituzione e negli altri ordinamenti il principio della parità tra i sessi, garantendo “l'effettiva applicazione del principio”, prevedendo sanzioni, abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.

Gli Stati firmatari, inoltre, si impegnano a varare misure legislative destinate a “prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione” della Convenzione. Un obbligo che, ovviamente, riguarda anche le stesse amministrazioni statali.

Ultimo, ma non per ultimo, le Nazioni firmatarie del Trattato si impegnano a promuovere ed attuare “politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne”. Va inoltre sostenuto “a tutti i livelli” il lavoro delle Ong e delle donne e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne, favorendo “un'efficace cooperazione” con queste organizzazioni. Il Trattato di Istanbul per poter essere operativo necessita della sottoscrizione di almeno 10 Stati di cui almeno 8 del Consiglio d’Europa.

In Italia con il Decreto Legge n. 93 del 17/08/2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito in Legge lo scorso 11 ottobre, si è approvata una Legge per prevenire e contrastare la violenza di genere le cui “misure di sicurezza” sembrerebbero più aspre di quelle del passato. Nei riguardi del D.L. e della Legge di conversione non sono mancate critiche.

D Onofrio 1Si è parlato di legge incostituzionale in quanto violerebbe l’art. 3 della Costituzione Italiana e di Legge non garantista perché prevede misure restrittive in sfavore del presunto autore di violenza ancor prima che l’atto di violenza sia compiuto. Un’altra critica consiste nell’aver affiancato al tema della violenza di genere quello del commissariamento delle province e della protezione civile comprimendo la gravità del tema principale [6].

Senza voler entrare nel merito di queste polemiche e del dibattito che ne è scaturito anche e soprattutto perché è ancora presto per poter verificare se e in che misura, di fatto, le prescrizioni normative a sostegno della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere saranno sufficienti a reprimere la violenza cui stiamo assistendo negli ultimi tempi, risultava e risulta fondamentale, urgente e necessario impegnarsi nel dare una risposta che coincida anche con un orientamento di valori che sa riconoscere la violenza di genere e la condanna. Ma il solo sistema legislativo non sarà sufficiente a un cambiamento effettivo di rotta se non saranno adottate misure idonee volte a un cambiamento degli atteggiamenti e dei valori e ciò potrà avvenire promuovendo e diffondendo una cultura della parità di genere a cominciare dagli ambiti educativi e del sociale laddove possibile.

D Onofrio 2La stessa Convenzione di Istanbul, nel prevedere che gli Stati firmatari compiano ogni sforzo per “promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini” coinvolgendo sia il settore pubblico che privato, i media, le scuole, riconosce il peso del sistema di valori della società cui si appartiene.

Ed è su questo doppio binario, legislativo e culturale, che vanno inserite le iniziative che contrastino la violenza di genere e che siano di effettivo sostegno alle donne che hanno il coraggio di denunciare i soprusi di cui sono vittime.

Note:

[1] Diane Russell, “Femicide: The Politics of woman killing”, 1992
[2] Riccardo Iacona, “Se questi sono gli uomini. Italia 2012. La strage delle donne”, 2013
[3] Casa delle donne per non subire violenza, “Femicidi in Italia: i dati raccolti sulla stampa relativi al 2012”, Bologna, 8 marzo 2013
[4] “Il femminicidio in Italia nell’ultimo decennio. Dimensioni, caratteristiche e profili di rischio: Indagine istituzionale” Eures, Ansa
[5] Barbara Spinelli, “Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale”, 2008
[6] Ad esempio “Il Fatto Quotidiano” dell’11 ottobre 2013 intitolava “degli undici articoli che compongono la Legge, solo cinque si riferiscono alla violenza sulle donne”

[*] Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Prof. Massimo D’Antona
La Dott.ssa Palmina D'Onofrio è anche funzionario presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli. Ogni considerazione è frutto esclusivo del proprio libero pensiero e non impegna in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.


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