Diritti d’autore dei lavoratori dello spettacolo (1ª parte)
Emolumenti artatamente sottratti ad imponibile previdenziale
di Angela Gerarda Fasulo [*]
La presente trattazione, che si provvede ad articolare in più parti al fine di un’esauriente discernimento delle fattispecie tipiche, ancorate agli emolumenti sottratti ad imponibile previdenziale da parte di chi fruisce delle prestazioni lavorative di talune categorie di operatori dello spettacolo, correlate all’esplicazione e cessione del diritto d’autore, afferisce, sostanzialmente, all’approdo contenutistico dei diritti d’autore correlati alle casistiche per le quali sussiste l’obbligo di ottemperanza della contribuzione all’INPS da parte delle aziende di settore che fruiscano delle medesime prestazioni lavorative, a qualsivoglia titolo esplicitate e rese, siano esse in forma autonoma o subordinata, purché rientranti nell’ambito della declaratoria di cui all’ex primo gruppo d.l.c.p.s.708/47 e s.m.i., dei lavoratori dello spettacolo.
Diffuse criticità presenta la normativa di riferimento, ancorata ai compensi ed emolumenti correlati, riscontrabili dalla contrattualistica, dalle fatture acquisti e dalle note giustificative contabili, enucleabile dallo studio settoriale dei plurimi contenziosi, amministrativi e giudiziari, per quanto sussumibile dalla poderosa casistica, in ordine alla disciplina in materia di lavoro circostanziata alle consuete e tipiche prestazioni lavorative rese dai professionisti ed artisti di settore.
La problematica in argomento induce ad approcciare, più accuratamente, lo studio dei variegati e diffusi fenomeni evasivi intervallatasi nel corso dell’ultimo decennio, al fine di poter esaustivamente delineare la linea di demarcazione tra i compensi erogati in concomitanza della cessione dei diritti di autore e quanto sfugge ad imponibile previdenziale, unitamente a quanto ivi interconnesso, a causa delle particolari e diffuse forme di evasione che hanno portato ad un corposo proliferare di fenomeni elusivi, in dispregio alle vigenti norme previdenziali poste a salvaguardia dei singoli lavoratori, ed a tutela della funzione sociale dell’intero sistema pensionistico, circostanze, tutte, per le quali il Maggior Istituto, si vede, de facto, depauperato di una delle più corpose entrate contributive, relative, appunto, a quanto potenzialmente, in fraudem legis, ancora sfugge, in ordine alla diffusa cessione dei diritti, maturati in concomitanza con l’alternarsi delle prestazioni lavorative correlate ai contesti operativo-funzionali ove risulta maggiormente esteso il fenomeno ed ove, purtroppo, l’effettivo compenso della prestazione lavorativa risulta ad hoc simulato (o dissimulato) da compensi, erroneamente, ma il più delle volte, in mala fede, dichiarati ad esclusivo titolo di cessione del diritto d’autore.
Normativa di riferimento
Il diritto d’autore è rigorosamente disciplinato e tutelato dal codice civile. Trova la sua ratio ermeneutica negli articoli 2575-2583 oltre che, in dettaglio, nella celeberrima lex specialis denominata legge sul “diritto d’autore” (Legge n. 633 del 22 aprile 1941) come modificata in correlazione alle innovazioni apportate in funzione delle caratteristiche tipiche dei settori cui afferisce e alle composte interpretazioni giurisprudenziali ed innovazioni dottrinarie, intervenute negli anni, in concomitanza con l’approccio evolutivo del mercato del lavoro, ove si va, funzionalmente, e principalmente, a collocare.
Da un primo, basilare, approccio interpretativo alla materia, se ne deducono tratti salienti enucleabili per oggettività e soggettività della casistica cui la stessa afferisce.
In ordine ai profili oggettivi, e come espressamente previsto dall’art. 1 della legge sul diritto d’autore, nell’individuazione del precipuo quadro operativo di riferimento, vi si enucleano: “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Per altro verso, dalla medesima norma, l’elemento soggettivo è, invece, ravvisabile nell’esclusiva capacità dell’autore di farsi promotore ed espositore della sua naturale creatività, presentando e proponendo un’opera in tutto dotata di originalità, per quanto non sia previsto che la stessa debba contenere precisi ed esimenti parametri di esclusività, né di totale originalità del prodotto. Risulta bastevole ed essenziale l’innovatività e l’individualità del prodotto.
L’opera stessa per potersi agevolmente collocare nell’ambito della declaratoria delle opere protette, in quanto meramente espressiva del diritto d’autore, dovrà essere frutto di concretezza espositiva e realizzare un prodotto capace di vita autonoma, dotato di potere di riproduzione e di collocazione pubblica plurima. Quest’ultimo elemento, meglio enucleabile nell’alveo dell’autonoma capacità espressiva, rappresenta, sicuramente, un elemento di rilievo ai fini della conseguente commercializzazione o strumentalizzazione economica, nonché dell’attinenza allo sfruttamento dei diritti correlati, per aspetti consequenziali, nonché rilevanti, in ordine ai riflessi contributivi correlati.
Normativa operativa e prassi consolidate sul piano giurislavoristico-previdenziale
Sul piano prettamente previdenziale, giova rammentare quanto in merito previsto dall’art.43, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria per l’anno 2003) che prevede espressamente quanto segue: “Al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore, d’immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Nel settore dello spettacolo è possibile individuare una variegata genesi di modelli contrattuali realizzata sulla scorta di espresse pattuizioni di natura, spesso, squisitamente individuale, attuate, il più delle volte, anche sulla scorta di modelli contrattuali tipici di riferimento. Ivi è possibile ravvisare consistenti somme erogate a remunerazione delle prestazioni rese dai lavoratori del settore dello spettacolo, quando alle stesse è correlata la cessione del diritto.
Se queste sono le circostanze attraverso le quali è possibile circostanziare lo studio della tematica dei diritti in argomento, occorre considerare che, da parte dell’azienda assuntrice di prestazioni d“autore”, risulta possibile una distinta collocazione del regime previdenziale con possibile base imponibile ridotta. Comunque, allo scopo di contrastare ogni mirata violazione della norma, chiunque sia deputato alla cura dell’istruttoria, funzionale ad una corretta contribuzione, ma in particolare il funzionario di vigilanza, incaricato dell’espletamento di specifiche funzioni, attraverso l’indagine ispettiva, corroborata di ogni utile elemento probatorio, anche attraverso l’accertamento dell’effettive condizioni di lavoro, (che fotografa il reale stato delle attività rese sui luoghi di lavoro), ma anche attraverso verifiche mirate, contribuisce ad implementare gli elementi probatori , contrattuali e contabili, per altro verso, già assunti, a corredo differenziale e qualificante del medesimo verbale ispettivo, per le autonome valutazioni di competenza , rendendo agevolmente valutabile, anche in sede giurisdizionale, la prova di quanto accertato, che, in fatto ed in diritto, costituisce un poderoso, propedeutico elemento, a supporto, da raffrontare con quanto, a contrario, si possa sussumere a titolo di parametro difensivo in sede contenziosa e/o giurisdizionale, in concomitanza con l’alternarsi delle consequenziali forme a tutela, benché, talvolta, sollecitate ed attivate dalla mera volontà individuale di sostenere personali motivazioni a sostegno della reale reticenza ad assolvere agli effettivi obblighi contributivi che ermeneuticamente le parti individuano, simulandoli adeguatamente e totalmente, a monte dell’elargizione degli emolumenti enucleati impropriamente come voci imputabili a “diritto di autore”.
Ciò posto, rilevano i contesti basilari ove risultano collocate le prestazioni rese a latere dei presunti diritti, in funzione della giusta collocazione imponibile degli introiti corrisposti e di quanto distintamente individuabile, sempre più spesso principalmente, nonché non di rado esclusivamente, quale sommatoria di compensi, esplicitamente erogati, per lo svolgimento di prestazioni lavorative occorse al contesto funzionale di riferimento ove il medesimo diritto di autore trova puntuale, piena espressione, funzionale alle rappresentazioni rese nei distinti settori teatrali, cinematografici e concertistici.
Pertanto, per la finalità di cui in premessa, si dovrà sempre, e preliminarmente, aver cura di individuare le categorie di lavoratori titolari dei diritti sottesi alla normativa in argomento, tenuto conto, ove rilevi, l’ambito oggettivo di applicazione della norma, e valutato che la stessa è intesa e predisposta a tutela dei diritti di autore, di immagine e di replica, in funzione della pregnante valenza che gli stessi assumono in ordine ai profili di natura patrimoniale ed in correlazione ai possibili incrementi retributivi “imponibili” che ne scaturiscono.
Vero è che la disciplina normativa sussume a sostegno della sua disciplina la possibilità, da parte dei relativi titolari, di cedere lo sfruttamento economico dei diritti in premessa, ma è pur vero che da ciò non può che discenderne un regime giuridico previdenziale distinto, proprio in ragione delle particolari causali ancorate ai compensi differenziati in ordine alla natura giuridica, interconnessa, a placido ancoraggio della prestazione lavorativa finalizzata, il più delle volte, allo sfruttamento economico dei diritti da cui la stessa scaturisce.
Sussistendone le condizioni, da ciò potrebbe derivarne, come la legge prevede, un chiaro regime di esonero contributivo per una parte dei citati compensi, quand’anche correlati alla prestazione lavorativa medesima, ma a tali considerazioni si può conclusivamente addivenire solo a seguito di un’accurata disamina della disciplina della normativa confrontata con i dati fattuali ed esperienzali di riferimento, con la casistica e le criticità contrattuali degli accordi, a volte simulati, intercorsi tra le parti, esponenziali di un quadro rappresentativo della realtà totalmente differente da quella contrattuale.
Giova evidenziare che, tutte le forme espressive, siano esse creative e originali, riconducibili, ravvisabili o ancorabili a particolari forme di adattamenti di opere originarie, o che si esprimano in compendi od elaborazioni di variegata natura, ovvero afferiscono ad elaborazioni creative di preesistenti opere dell’ingegno, sia pure presentate come mere traduzioni da una lingua ad un'altra, secondo quanto succintamente ma genericamente, al riguardo espressamente prevede l’art.4, l.d.a., sono considerate, de iure condendo, effettivamente opere dell’ingegno e, quindi, suscettibili di autonome valutazioni in ordine ai correlati diritti d’autore, pertanto produttive di ogni espressa forma di protezione giuridica afferente, anche in ordine ai profili ancorati alle varie forme di utilizzazione e di sfruttamento economico.
Diventa, allora, titolare del diritto sia lo stesso autore, sia chi lo acquisti, a titolo originario, mediante la creazione dell’opera (art.2576, c.c. e art.6, l.d.a.),evidenze queste nelle quali è possibile ravvisare anche forme di comunione originaria quando più risultino essere i soggetti attivi che partecipino alle attività cui è riconducibile la medesima opera creativa.
Da ciò scaturiscono variegate forme di tutela che mirano a salvaguardare, da possibili abusi, sia i profili di ordine morale che quelli ancorati alla commercializzazione del prodotto e che rilevano, essenzialmente, sul piano prettamente patrimoniale. Si viene, quindi, a conferire esclusività, inalienabilità, irrinunciabilità all’opera ed al potere di opzionarne e rivendicarne la paternità mediante l’esercizio del potere oppositivo per qualsivoglia ulteriore e distinta attività deformativa o mutilativa che possa, verosimilmente, essere condotta da altri al fine di modificare arbitrariamente l’opera stessa ed arrecare nocumento, pregiudizio, danno, potendo risultare, in ultima analisi, de facto, una lesione all’onore e alla reputazione dell’autore.
Ai fini dei rilievi giuslavoristico-previdenziali, partendo dal profili di natura squisitamente patrimoniale, si possono ravvedere una serie di optionals individuali che consentano ogni possibile forma di utilizzazione economica, come previsto dal combinato disposto degli articoli 2577 c.c. e dell’art. 12 della Legge 633/1941. Ciò conferisce all’autore libero esercizio dei diritti, che, de plano, vengono a raffigurarsi come esclusivi nonché commisurati al diritto alla pubblicazione dell’opera, in esclusiva, alla sua riproduzione negli esemplari più consoni alla creatività dell’autore, alla trascrizione dell’opera orale, alla originalità esecutiva ed alla libera rappresentazione o delibazione e recitazione in pubblico.
In ordine agli elementi conoscitivi che possano implementare aspetti patrimoniali derivati, rileva la diffusione, a distanza, ed il correlato potere di mera strumentalizzazione economica, veicolando ed utilizzando ogni legittimo strumento diffusivo, ravvisabile in funzione della sua libera e completa circolazione, mediante importazione dell’opera o dei suoi esemplari, sfruttando mirate attività di elaborazione, ricorrendo a variegate forme di traduzione e ad articolate forme pubblicazione delle opere in raccolta anche mediante cessione in uso, prestito e noleggio.
Questa, per sommi capi, la premessa espositiva dei diritti correlati allo svolgimento delle prestazioni lavorative dei lavoratori dello spettacolo, nel complesso ed articolato quadro normativo di riferimento, e nella genesi che ai fini previdenziali rileva per la diffusa circostanza che venendo tali compensi, il più delle volte, elargiti a titolo diverso, espongono le aziende che delle relative prestazioni fruiscono, al facile momento elusivo che si concretizza nel mancato versamento della contribuzione previdenziale correlata, atteso che spesso i compensi erogati per la cessione dei diritti celano altra e distinta natura, ma ciò e le correlate criticità sussumibili dalle variegate circostanze, oggi oltremodo diffuse, e strumentalizzate ad hoc per sottrarre una buona fetta di imponibile alla contribuzione previdenziale, sarà oggetto di personale dissertazione nel prossimo numero.
[*] L’Avv. Angela Gerarda FASULO, con laurea specialistica in Management end E-Government, è una funzionaria di Vigilanza, proveniente dall’ex ENPALS. in servizio presso l’Ufficio Ispettivo della sede INPS di Cosenza. Ogni considerazione è frutto esclusivo del proprio libero pensiero e non impegna in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.
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