Istituti previdenziali e casse pensioni
di Stefano Stefani [*]
Gli impiegati con più anni di servizio certamente ricordano quando era il Ministero del Tesoro a pagare gli stipendi dei dipendenti statali. Il Ministero tratteneva anche i contributi pensionistici e pagava le pensioni. Dal punto di vista pensionistico questa situazione configurava il sistema pensionistico degli statali come un fondo "esclusivo" (dell’Assicurazione Generale Obbligatoria presso l’INPS) perché gli oneri delle prestazioni pensionistiche erano sostenuti interamente dallo stesso soggetto che pagava gli stipendi e tratteneva i contributi.
La situazione è cambiata radicalmente nel 1996 con la costituzione dell’INPDAP e la istituzione in esso della gestione separata dei trattamenti pensionistici degli statali con creazione della Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (CTPS), che provvedeva ad incamerare i contributi pensionistici a carico dello Stato (Ente datore di lavoro) e dell’impiegato (lavoratore) e a pagare le pensioni.
Presso l’INPDAP erano confluite anche le Casse pensioni già esistenti presso il Ministero del Tesoro: la Cassa pensioni sanitari (CPS), la Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG), la Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) e la Cassa pensioni insegnanti di scuole elementari parificate (CPI), amministrate dalla Direzione Centrale degli Istituti di Previdenza.
Nel 2012 l’INPDAP è stato sciolto e le sue competenze, così come tutte e cinque le casse pensioni, sono confluite nell’INPS.
Come è certamente noto, presso l’INPS esistono anche altre Casse e Fondi pensione distinte secondo le varie categorie di lavoratori. A titolo di esempio: il fondo per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali (FPLD), per i soci di cooperative, per i lavoratori delle miniere, per i commercianti, per i dipendenti dell’ex Ente poste, per gli iscritti al fondo volo, per gli iscritti alla gestione separata, ecc.
Oltre all’INPS esistono anche altre Casse e Fondi pensioni che non sono incardinate nell’Istituto ma seguono discipline proprie ed autonome come, ad esempio, quelle dei liberi professionisti: la Cassa avvocati, la Cassa ragionieri e periti commerciali, la Cassa ingegneri, ecc.
Sulla base delle semplici considerazioni esposte, per ciascun lavoratore risulta allora più importante avere presente a quale Cassa o Fondo pensione risultano accreditati i contributi pensionistici, piuttosto che riferirsi genericamente all’Istituto presso il quale gli stessi sono stati versati. Tale conoscenza permette di valutare l’opportunità di accentrare i contributi in una sola Cassa oppure mantenerli in Casse separate, con le conseguenti implicazioni a livello sia degli eventuali oneri da pagare per avere tale accentramento, sia dell’importo della pensione che verrà percepita in futuro.
In conclusione, un breve esempio per meglio chiarire quanto esposto. Un impiegato statale (contributi CTPS) in passato ha svolto collaborazioni coordinate e continuative (contributi gestione separata) e ha lavorato come dipendente di Azienda privata (contributi FPLD) e di impiegato a tempo determinato presso un Comune (contributi CPDEL). Per accentrare le varie posizioni assicurative presso la CTPS deve chiedere all’INPS la ricongiunzione onerosa per i contributi FPLD e la ricongiunzione gratuita per i contributi CPDEL; i contributi alla gestione separata non si possono ricongiungere e per essi andrà chiesta all’INPS la totalizzazione con quelli CTPS al momento del pensionamento. Viceversa, il mantenimento dei contributi in ciascuna Cassa nei quali sono stati versati comporterà la richiesta della totalizzazione al momento del pensionamento. L’accentramento delle posizioni assicurative, ancorché comporti un onere da pagare all’INPS, comporterà una pensione che (presumibilmente) sarà di importo più elevato rispetto a quello ottenuto con la totalizzazione.
[*] Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Prof. Massimo D’Antona Stefano. Attualmente in servizio presso una Pubblica Amministrazione ove ha realizzato una lunga esperienza nel settore dei trattamenti di pensione del personale. Ogni considerazione è frutto esclusivo del proprio libero pensiero e non impegna in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.
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