Il fenomeno dello sfruttamento del lavoro

di Giuseppe Patania [*] e Luigi Oppedisano[**]

Giuseppe PataniaIntroduzione

Il concetto sfruttamento è presente in diversi campi. Si parla di sfruttamento di una miniera, di una cava o di uno giacimento petrolifero quando dallo svolgimento di tale attività si ottiene il massimo rendimento o vantaggio possibile. Quando si approfitta, senza scrupoli, del lavoro di altre persone per conseguire il proprio utile si è in presenza di sfruttamento del lavoro prestato. Si considera poi sfruttamento minorile il lavoro effettuato da minori al di sotto dell’età minima stabilita dalla legge.

Il concetto di sfruttamento del lavoro è stato particolarmente oggetto delle note teorie economiche trattate nella maggiore opera di Karl Marx[1]. Secondo lo studioso lo sfruttamento del lavoro è un rapporto sociale antagonistico in cui la classe che detiene la proprietà sulle condizioni materiali della produzione subordina a sé la classe dei produttori, costringendola a consumare la minima parte di ciò che produce, cioè proprio quella parte necessaria per riprodursi e conseguentemente appropriandosi di tutto ciò che produce in eccedenza. Si parla perciò di sfruttamento capitalistico del lavoro se lo stesso rapporto sociale, assumendo la forma di un rapporto di scambio tra soggetti giuridicamente indipendenti: il lavoratore salariato vende la propria forza-lavoro come se fosse merce in cambio del salario, mentre gli imprenditori capitalisti sfruttano il lavoro dei salariati stessi nel processo produttivo.

È noto che il lavoro è il fattore produttivo determinante della produzione di tutti i beni e costituisce gran parte del valore economico e commerciale della produzione stessa e mediante esso, il lavoratore trae dal proprio lavoro un beneficio economico che gli consente la sussistenza e l’elevazione personale. Ciò dovrebbe avvenire in una condizione ideale, ma negli ultimi decenni, a causa della globalizzazione, le imprese per essere competitive ed efficienti sul mercato, hanno prestato maggiore attenzione alla massimizzazione dei profitti a discapito della salvaguardia delle condizioni dei lavoratori. Ciò si è realizzato mediante la delocalizzazione delle imprese produttrici nei paesi in via di sviluppo poiché in esse il costo dei salari è più basso ed i diritti dei lavoratori non sono garantiti: pesanti orari di lavoro, lavoro minorile, assenza di misure di sicurezza, provvedimenti disciplinari illegittimi, bassi salari, oltre alla totale assenza di istituzioni di rappresentanza sindacale. Tutto ciò ha permesso l’affermarsi del diffuso fenomeno dello sfruttamento del lavoro.


OppedisanoQuesta triste condizione oggigiorno caratterizza tutto il lavoro in genere. In particolare coinvolge le prestazioni dei migranti provenienti dai diversi continenti, ma con notevole frequenza riguarda anche i cittadini dell'Unione europea, ivi compresi quelli italiani. Sicuramente non tutti i lavoratori migranti diventano potenziali vittime dello sfruttamento del lavoro, ma un numero considerevole di essi è costretto purtroppo a subirlo per motivi di sopravvivenza, al fine procurarsi cibo ed altri beni necessari.

Per quanto riguarda lo sfruttamento del lavoro minorile, seppure in misura minore rispetto ad altri paesi, il problema tocca anche l’Italia. Secondo i dati forniti in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale contro il lavoro minorile - 12 giugno 2015 - da Save the Children e dall’Ilo (Organizzazione Internazionale del lavoro) i bambini compresi tra i 5 ed i 14 anni costretti a lavorare sono circa 168 milioni in tutto il mondo. In Italia il numero dei bambini e degli adolescenti costretti a lavorare si aggira a circa 340 mila di cui 30 mila minori che hanno abbandonato gli studi e sono impiegati in attività pericolose per la salute e la sicurezza[2].

In Europa, ma anche in Italia, si corre il pericolo di assistere a fenomeni disumani come quello del traffico di esseri umani destinati ad essere preda di soggetti che lucrano sul grave fenomeno dello sfruttamento del lavoro da parte di determinati imprenditori operanti in diversi settori produttivi con gruppi criminali organizzati e sempre più rivolti a sfruttare la vulnerabilità sociale dei lavoratori, specialmente dei lavoratori migranti[3].

Sul fenomeno è intervenuto anche il Parlamento Europeo, emanando la Direttiva 2011/36/UE del 5/4/2011 che all’articolo 2 ha previsto una serie di atti dolosi ipotizzabili e derivanti dai reati concernenti la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani[4].

La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, abrogata dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 1 vietava “all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferivano”. L’occupazione illegale dei lavoratori, secondo l’art. 2 della citata norma prevedeva in capo all’imprenditore, all’appaltatore o ad altro intermediario l’applicazione dell’ammenda di lire 10.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nel periodo di vigenza della predetta norma il relativo sistema sanzionatorio ha risposto positivamente per combattere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro.

Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ricordato come la legge Biagi e più volte modificato, all’articolo 18 ha previsto sanzioni penali nei confronti di soggetti che esercitano l’esercizio abusivo non autorizzato dell’attività di somministrazione ed intermediazione, nonché per l’appalto ed il distacco illecito. Inoltre, la citata norma ha previsto sanzioni penali anche per l’utilizzatore che ricorre alla somministrazione illecita, ma la disposizione è rimasta carente di una previsione sanzionatoria amministrativa e/o penale per combattere il grave fenomeno dello sfruttamento del lavoro.

Il fenomeno dello sfruttamento del lavoro è particolarmente collegato e favorito ad una figura chiamata “caporale”, essa ha origini molto antiche e agisce mediante un sistema di organizzazione del lavoro, concentrato prevalentemente nel settore agricolo e in misura più lieve in altri settori, dove i lavoratori vengono organizzati in gruppi di lavoro di diverse dimensioni.

Il legislatore per combattere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro e dell’intermediazione illecita nell’anno 2011 è intervenuto prevedendo nuove sanzioni di natura penale nei confronti di soggetti che mettono in essere comportamenti finalizzati a tale sfruttamento. La norma in esame è il D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha aggiunto al Codice Penale due nuovi articoli: il 603 bis dal titolo “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” e 603 ter “pene accessorie” .

Contro il fenomeno del caporalato e lo sfruttamento del lavoro sono scesi in campo negli ultimi tempi anche i sindacati dei lavoratori i quali hanno organizzato anche varie manifestazioni. Inoltre, negli ultimi tempi il fatto è stato più volte denunciato anche da autorità religiose.

È utile ricordare come la nostra Costituzione all’articolo 36 affermi pienamente il principio della giusta retribuzione. Tale principio esclude che si possa ricorrere a qualsiasi forma di sfruttamento economico dei lavoratori e la particolare tutela del lavoro si esplica nella previsione costituzionale dei requisiti della proporzionalità e della sufficienza e, pertanto, nel fissare i criteri per valutare in concreto l’adeguatezza dello scambio tra la prestazione lavorativa e la retribuzione[5].

Patania 17 3Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

L’articolo 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto nel codice penale gli articoli 603 bis[6] e 603 ter[7] volti a punire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Il legislatore, nel constatare l’esistenza di fenomeni di distorsione del mercato del lavoro, con procedura d’urgenza, ha individuato la mancanza di un’accusa specifica in grado di incriminare e punire le condotte che, pur rientrando nelle mere violazioni previste dall’articolo 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, non integrano i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del C.P.

Il nuovo reato viene inserito nella prima sezione del capo III del titolo XII della parte speciale del codice penale dedicata ai reati contro la libertà individuale. In tal caso il bene tutelato è la stessa dignità umana, offesa dalla privazione della libertà e dalla mercificazione dell’essere umano e tanto risulta in linea con il pensiero del grave sfruttamento del lavoro, inteso come lesione di un diritto fondamentale dell’uomo.

La condotta specifica del nuovo reato è sicuramente quella di chi svolge un’attività organizzata di intermediazione reclutando manodopera, ovvero organizzandone il lavoro in maniera caratterizzata dallo sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, nonché approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore.

Risulta evidente che il legislatore ha voluto emanare una norma che condannasse quei soggetti che esercitano l’attività di reclutamento di lavoratori in forma organizzata con mezzi e persone, ma non anche chi organizza l’attività lavorativa che coincide con il datore di lavoro. Quanto alla fenomenologia del grave sfruttamento lavorativo, molto spesso capita che l’intermediario, cioè il caporale, è una persona in perfetto accordo con l’utilizzatore, cioè con il datore di lavoro e che si pone nei confronti di quest’ultimo come soggetto subordinato, ossia un vero e proprio lavoratore dipendente.

Sicuramente, il momento più avvilente ed offensivo del lavoro sfruttato non è quello dell’intermediazione, ma quello dell’organizzazione che poi si manifesta con la prestazione lavorativa che si svolge tra il lavoratore ed il datore di lavoro.

È frequente, specie nel settore agricolo, che il caporale non si limiti solo al reclutamento dei lavoratori, c.d. braccianti, ma si occupi quotidianamente anche di raggrupparli e di condurli sui luoghi di lavoro, di alloggiarli in specifiche strutture, ma a volte, sempre il caporale, esige da questi lavoratori pure una quota parte della paga.

Quanto poi all’organizzazione del lavoro, come l’orario di lavoro, le modalità dei riposi, il pagamento della retribuzione, generalmente tali aspetti sono decisi dal datore di lavoro. Non vi è alcun dubbio, al riguardo, nel rispetto dei principi generali del concorso di persone nel reato, che ove l’utilizzatore sia a conoscenza dei metodi svolti del caporale, lo stesso concorra nel reato commesso dall’intermediario da lui incaricato ed utilizzato.

Perché la condotta sia sanzionabile, il legislatore ha stabilito che l’intermediazione si presenti in maniera organizzata e con comportamenti diversi come la minaccia, la violenza e l’intimidazione e, inoltre, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Patania 17 4Indici di sfruttamento

Il comma 2 dell’articolo 603 bis del C.P. definisce il concetto di sfruttamento che caratterizza l’attività lavorativa oggetto del comportamento dell’organizzazione. Il legislatore ha individuato i seguenti indici rivelatori dello sfruttamento:

  • la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
  • la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.


Si ha l’impressione che qui il legislatore abbia voluto proprio demandare alla giurisprudenza l’interpretazione precisa della norma. Questo perché non risulta poi così semplice comprendere quando la retribuzione risulta palesemente difforme dai CCNL o sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Poi, risulterà altrettanto non facile il rilevamento di violazioni alla normativa antinfortunistica, attesa peraltro l’inesistenza di una banca dati comune dei vari organi preposti alla vigilanza.

I suddetti indici di sfruttamento sono utili, ovviamente, a qualificare la condotta tipica indicata al 1° comma della norma in esame. Vi è da dire che tutti gli indici possono essere riferiti ad un potenziale datore di lavoro e solo raramente ad un intermediario, e per quanto riguarda in particolare l’ultimo indice, la sussistenza di violazioni alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro incombe in capo all’imprenditore che ha la diretta responsabilità e competenza e non anche all’intermediario, il quale si occupa generalmente della sola fornitura della manodopera dei lavoratori.

Per quanto riguarda, infine, l’elemento psicologico del reato, per il perfezionamento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, viene richiesto il dolo generico. Pertanto, l’oggetto deve necessariamente comprende tutti gli elementi della fattispecie, dovendo tra l’altro l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferire nell’informativa anche sullo stato di bisogno e di necessità del lavoratore.


VIOLENZA, MINACCIA O INTIMIDAZIONE

Perché si configuri il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro non è sufficiente la sola condizione di sussistenza dello stato di sfruttamento, ma è indispensabile l’ulteriore requisito dell’uso della violenza, della minaccia o dell’intimidazione da parte dell’autore del reato.

Il concetto di violenza si manifesta con l’impiego della forza fisica da cui ne deriva una coercizione personale, quello di minaccia palesando un male futuro, il cui verificarsi deriva dalla volontà dell’agente. Poi, quanto al termine intimidazione, peraltro già contenuto nel concetto di minaccia, costituisce invece l’effetto.

È da notare come un’attività illecita di caporalato, anche in presenza degli elementi caratteristici dello sfruttamento, ma svolta senza usare la violenza o la minaccia, non rientra nella fattispecie del reato in esame, come nell’ipotesi di un caporale che dovesse reclutare lavoratori sottopagati ma condiscendenti, senza l’utilizzazione dell’intimidazione.


APPROFITTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO O DI NECESSITÀ

Inoltre, perché si perfezioni il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è indispensabile che lo stesso si perfezioni in presenza dell’approfittamento dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore. La previsione dell’approfittamento dello stato di bisogno si configura quando il soggetto passivo si trova in condizioni temporanee di estrema difficoltà in modo da rendergli impossibile al provvedere alle proprie elementari necessità.

Lo stato di bisogno di cui fa riferimento l’articolo 603 bis del C.P. è quella condizione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo, capace comunque di influenzarne la volontà.

Iniziative contro il fenomeno dello sfruttamento del lavoro

Il legislatore, anche dopo l’emanazione della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha continuato a promuovere iniziative finalizzate a combattere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro. In particolare, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della giustizia ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno hanno presentato al Senato – atto n. 2217 – un disegno di legge recante “disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura”. Inoltre in data 10 settembre 2015 un gruppo di 19 parlamentari hanno presentato alla Camera una proposta di legge dal titolo “Norme per la trasparenza e la sicurezza nel mercato del lavoro in agricoltura e per il contrasto del fenomeno del caporalato” – atto n. 3298.

Si è dimostrato sensibile alla problematica anche il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale ha promosso e sottoscritto nel corso del c.a. due protocolli d’intesa.


Patania 17 1PROTOCOLLI DI INTESA

Il primo protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura è stato sottoscritto il 27 maggio 2016 tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, delle politiche agricole, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e le OO.SS. Il documento ha come finalità principale il sostegno e il rafforzamento degli interventi di contrasto al caporalato e allo sfruttamento su tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di una rete composta dai soggetti interessati, per la messa in atto di iniziative capaci di realizzare progetti reali contro il vergognoso fenomeno e per il miglioramento delle condizioni di accoglienza dei lavoratori.

Il secondo protocollo sulla vigilanza interforze contro il caporalato è stato firmato il 13 luglio 2016. Il documento si presenta con un carattere rigorosamente operativo poiché punta a realizzare una vigilanza interforze nel settore agricolo, con il coinvolgimento dei Carabinieri e del personale del Corpo Forestale dello Stato, preposti a fornire una forte ed incessante presenza sul territorio nello svolgimento di specifiche operazioni di vigilanza. I firmatari dell'accordo sono stati il Ministero del lavoro, il Ministero della difesa, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le Regioni, le Organizzazioni sindacali e datoriali del settore agricolo e le Organizzazioni di volontariato.

Il protocollo prevede che nella prima fase di attuazione le varie attività di vigilanza verranno svolte nelle province esposte con maggiore rischio al fenomeno caporalato per poi essere estese su tutto il territorio nazionale. Le province nelle quali il fenomeno è particolarmente presente sono Latina, Grosseto, Foggia, Taranto, Bari e Salerno.

Il protocollo sperimentale ha incominciato a sortire i primi stimoli fra le Istituzioni, le parti sociali e le associazioni pugliesi. In data 11 agosto c.a. presso la Prefettura di Foggia è stato sottoscritto un accordo per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo per prevenire forme illegali di intermediazione di manodopera.


DDL - PROPOSTA DI LEGGE SUL CAPORALATO

Attualmente, con l’approvazione del disegno di legge – atto Senato n. 2217 - il Consiglio dei Ministri intende dare una valida risposta all’elevata espansione di fenomeni di economia sommersa al fine di contrastare l’intermediazione illecita e l’impiego illegale della manodopera in agricoltura.

L'iniziativa legislativa, secondo il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha l'obiettivo di rafforzare l'azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori con un intervento organico e coordinato delle Istituzioni.

Il provvedimento ha già superato il passaggio dalla Commissione Agricoltura del Senato e modifica il disposto del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603 bis del C.P., prevedendo in capo al caporale, che in caso di condanna, la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

Da una prima lettura del suddetto disegno di legge emergono diverse novità. La prima è che sarà istituita una “rete del lavoro in agricoltura” con la finalità, mediante l’utilizzo di procedure informatiche, di promuovere l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare il lavoro sommerso ed ogni forma di illegalità. Alla rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, mediante la stipula di apposite convenzioni, le istituzioni locali, gli sportelli unici per l’immigrazione, i centri per l’impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.

Inoltre, la proposta di legge d’iniziativa di deputati – atto Camera n. 3298 - presentata il 10 settembre 2015 prevede anch’essa rilevanti modifiche all’art. 603 bis del C.P.: creazione di una rete del lavoro in agricoltura, previsione della pena anche per l’imprenditore che utilizza la manodopera in condizioni di grave sfruttamento del lavoro e potenziamento del personale ispettivo mediante il ricorso all’impiego di personale in esubero presso le pubbliche amministrazioni tramite l’utilizzo di processi di mobilità.

Patania 17 5Sistema sanzionatorio e conclusioni

L’attuale sistema sanzionatorio prevede nei confronti dei trasgressori l’applicazione della reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Inoltre è prevista altresì la pena accessoria che implica l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti. La condanna per detti delitti comporta altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. La suddetta esclusione è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99 del C.P.

L’apparato sanzionatorio previsto dal disegno di legge – atto Senato n. 2217 – prevede all’art. 603 bis del C.P. l’aggiunta di due nuovi articoli: il 603 bis 1 che prevede la “circostanza attenuante” e il 603 bis 2 il quale prevede la “confisca obbligatoria”. In tale prospettiva, pertanto, nel caso di condanna il giudice sarà tenuto ad ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (i mezzi utilizzati per accompagnare i lavoratori sul luogo di lavoro, gli immobili destinati ad accogliere gli stessi lavoratori, nonché quelle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto). Inoltre il DDL aggiunge il reato di caporalato tra quelli che determina la responsabilità amministrativa da reato da parte degli enti. Tanto, poiché lo sfruttamento dei lavoratori genera sempre un vantaggio per le aziende le quali ora sono costituite prevalentemente in società di capitali. Infatti, appare giusto che accanto alla responsabilità individuale dei singoli soggetti autori del reato siano previste specifiche sanzioni anche a carico dello stesso ente, specialmente quando viene accertato che il reato è stato commesso per creare vantaggi o interessi per la società.

L’impalcatura prevista dalla proposta di legge – atto Camera n. 3298 – prevede un consistente rafforzamento del sistema sanzionatorio. L’autore del grave sfruttamento del lavoro verrebbe punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore. Una ipotesi aggravata, invece, è stata prevista se il grave sfruttamento avviene nei confronti di un numero di lavoratori superiore a quattro, di minori degli anni diciotto o di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o di apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore. Inoltre, la pena accessoria richiamata all’articolo 603 ter del C.P. resterebbe confermata.

In conclusione, viene da chiedersi se i risultati ottenuti dall’applicazione dell’art. 603 bis del C.P. siano da considerare apprezzabili oppure deludenti. Al riguardo non disponiamo di dati, comunque viene spontaneo considerare che se tra i cittadini il fenomeno è ancora avvertito e magari in modo più incessante, al punto che il Governo è stato costretto ad intervenire sul problema approvando un disegno di legge nel quale è previsto l’inasprimento delle sanzioni penali, non ci si può ritenere soddisfatti degli effetti prodotti nel tempo dall’art. 603 bis del C.P. Una ragione di tanto è da ricercare anche nella complessità e non facile applicazione da parte dei singoli organi di controllo, per i quali si rende indispensabile un’opera di sinergia tra più organi di controllo, attesa la complessità dei diversi indici di sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione, approfittamento dello stato di bisogno o necessità, fattispecie non facilmente accertabile dalla singola autorità.

Un contributo validissimo a frenare siffatto fenomeno potrebbe arrivare dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) che è l’agenzia delle Nazioni Unite, deputata a promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. L’agenzia, nell’attuale contesto storico, potrà incidere con determinazione sugli stati affinché siano garantiti i diritti dei lavoratori, incoraggiando l’occupazione in condizioni dignitose e migliorando la protezione sociale, rafforzando il dialogo sulle varie problematiche del lavoro.

Si auspica che il legislatore, nelle varie fasi previste per l’approvazione della nuova norma, apporti le giuste modifiche atte a migliorare la disciplina sul fenomeno del caporalato, pensando ad una norma semplice in modo da rendere molto agevole la contestazione dell’illecito agli organi di controllo, non perdendo di vista anche la previsione di una pena a carico dei soggetti utilizzatori del personale sfruttato.

È evidente che la ratio della disposizione nell’intenzione del legislatore è stata ed è quella di colpire fortemente il fenomeno del c.d. caporalato, purtroppo ancora presente in diverse aree del paese ed operante principalmente nel settore dell’agricoltura e dell’edilizia. Non c’è dubbio che in una società giusta e moderna tale fenomeno venga totalmente smantellato, mediante l’uso di strumenti democratici. Ovviamente il primo di tali strumenti atto a combattere siffatto fenomeno è una norma chiara, non complessa e quindi applicabile con la massima tempestività.

Note

[1] Karl Marx, (1818-1883) autore di Il Capitale .

[2] Marco Sarti, “In Italia ci sono 340 mila casi di lavoro minorile, spesso è sfruttamento ” 21/06/2015.

[3] Carchedi, F. Dolente, T. Bianchini, A. Marsden, La tratta a scopo di grave sfruttamento lavorativo, in F. Carchedi, I. Orfano (a cura di), La tratta di persone in Italia. Il fenomeno e gli ambiti di sfruttamento, Franco Angeli, Milano, 2007.

[4] L’articolo 2 della Direttiva 2011/36/UE - Reati relativi alla tratta di esseri umani - stabilisce:
“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi:
il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento.
2. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima.
3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi.
4. Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.
5. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.
6. Ai fini della presente direttiva per «minore» si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni.”

Patania 17 2[5] Il comma 1 dell’art. 36 della Costituzione prevede che: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.

[6] L’articolo 603 bis del C.P. – recante il titolo “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” prevede:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

[7] L’art. 603 ter del C.P. – dal titolo “pene accessorie” stabilisce:
«La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603 bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».

[*] Il Dr. Giuseppe Patania è Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, titolare della DTL di Reggio Calabria e interim della DTL di Cosenza.
[**] Il Dr. Luigi Oppedisano è Ispettore del lavoro, responsabile dell’Area operativa vigilanza ordinaria n. 5 della Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza.
Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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