L’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2016

di Pietro Perri [*]

PerriPremessa

Dopo l’esonero contributivo della Legge n. 190/2014, anche per gli anni 2016 e 2017, la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), commi 178-181 dell’art.1, ha previsto un’agevolazione contributiva per favorire la creazione di occupazione stabile.

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro privati, è difatti riconosciuto un esonero contributivo parziale pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali posti a carico dei datori di lavoro (ad eccezione dei premi INAIL).

La durata del beneficio è biennale e di un importo annuo non superiore ai 3.250 euro. La riduzione degli oneri sociali non ha, comunque, ripercussioni sull’accontamento pensionistico del dipendente.

Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli. Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Si ricorda che per le assunzioni a tempo indeterminato intercorrenti nel 2015, i datori di lavoro hanno diritto (ai sensi dell'art. 1, comma 118, della L. 23 dicembre 2014, n. 190) ad uno sgravio contributivo nel limite di 8.060 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (anche in tal caso, il beneficio si applica con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche nel settore agricolo, ai sensi dei commi 119 e 120 del citato art. 1 della L. n. 190).

L’esonero, riproducendo sostanzialmente le condizioni previste dalla precedente Legge di Stabilità del 2015, spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all’occupazione.

Allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio, inoltre, il Legislatore ha escluso l’applicazione del beneficio laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. Il beneficio, per espressa previsione normativa, non spetta altresì per l’assunzione di quei lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui alla Legge 190/2014 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero e rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo si rivolge all’intera platea dei datori di lavoro, non limitandosi ai c.d. “imprenditori”, così come definiti dall’art. 2082 del Codice Civile, ma anche ad associazioni culturali, politiche o sindacali (compresi i gruppi parlamentari), associazioni di volontariato e studi professionali, agenzie di somministrazione e società cooperative.

Hanno accesso alla fruizione dell’esonero in argomento gli enti pubblici economici e gli altri soggetti indicati nell’ambito della circolare Inps n. 178/2015, nonché i datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dell’INPG.

L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Come chiarito con l'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2016, il nuovo esonero non può, inoltre, essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati in rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time (in quest’ultimo caso, l’incentivo va riproporzionato alle ore di lavoro).

Sono esclusi dal beneficio, come anticipato in premessa, i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro a chiamata a tempo indeterminato.

Perri 17 1Condizioni generali e speciali per il diritto all’esonero contributivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero sottostà ad una serie di regole e principi generali. Esso, in particolare, è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo individuati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dall’art. 1, comma 178, della Legge di Stabilità 2016. Le predette condizioni, per una migliore ricognizione, vengono esposte di seguito con separata evidenza.

I principi generali stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015

Lo sgravio contribuito, così come previsto dalla circolare Inps n. 57/2016, non spetta in presenza di una delle seguenti condizioni:

  1. l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. In ordine alle modalità di esercizio del diritto di precedenza, nell’interpello n. 7/2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
  2. qualora il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione siano interessati da sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale. Si potrà assumere solo nel caso in cui i contratti siano finalizzati all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  3. l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. Questa condizione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato;
  4. l’Inps specifica che “ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato”;
  5. siano state inoltrate in maniera tardiva le comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione o alla modifica di un rapporto di lavoro.


La disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2016, inoltre, assume una cogenza speciale nei confronti della previsione generale di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2015, per cui le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato fruiscono dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto.

Il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. Segnatamente:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli di secondo livello, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Perri 17 3I vincoli introdotti dalla Legge di Stabilità 2016

La Legge 208/2015 stabilisce ancora che Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero è subordinato alle seguenti ed ulteriori condizioni:

  1. il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (1.10.2015-31.12.2015), non deve essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
  3. il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014.


In relazione a quest’ultima condizione è il caso di evidenziare che l’esonero 2016, così come quello del 2015, è precluso solo se il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, rispettando le altre condizioni di legge, con riferimento al quale però nella precedente assunzione aveva già usufruito di un esonero contributivo (indipendentemente, se riferito al 2015 o al 2016), ovvero ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona. Al contrario, l’esonero può essere legittimamente fruito anche qualora l’assunzione riguardi un lavoratore che ha già consentito di fruire dell’esonero ad un diverso datore di lavoro (Cfr. interpello n. 17/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Casi particolari

Come detto, condizione necessaria per l’accesso all’esonero è che il lavoratore che si intende assumere, nei sei mesi precedenti, non sia stato occupato tramite un altro contratto a tempo indeterminato. In questo caso però esistono delle specificità illustrate dall’Inps:

  1. la suddetta condizione vale anche nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro non contemplasse alcun obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
  2. per quanto riguarda i contratti part time a tempo indeterminato l’esonero spetta anche se il lavoratore viene assunto da due datori di lavoro differenzi, in relazione ad entrambi i rapporti, purché ci sia la stessa data di decorrenza. Se invece le assunzioni sono differite il secondo rapporto di lavoro part-time perde il diritto all’agevolazione;
  3. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;
  4. la stessa regola vale anche in caso di trasferimento di azienda;
  5. nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro intercorso nei sei mesi precedenti si sia risolto per le dimissioni del lavoratore o per il mancato superamento del periodo di prova il beneficio non spetta;
  6. l’esonero spetta anche ai gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 nonché per i percettori di un trattamento pensionistico (Cfr. interpelli n. 30 del 2015 e n. 4 del 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché messaggio Inps n. 459/2016);
  7. come già anticipato, l’esonero non spetta nel caso in cui, dopo un controllo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (Cfr. interpello n. 2/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).


In base al disposto dell’art. 1, comma 181, della legge 208/2015, inoltre, il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava fruendo dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero medesimo, nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Allo stesso modo, evidenzia la circolare Inps n. 57/2016, “ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2016 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze”.

Non impedisce, infine, l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nel periodo considerato dei sei mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

Contratto di somministrazione e datori di lavoro agricoli

L’esonero contributivo di cui alla norma in analisi spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

L’Istituto, a riguardo, sottolinea che per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, è possibile fruire dell’esonero contributivo biennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi, presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero.

Per il settore agricolo sono previste alcune disposizioni specifiche. Di fatto sono individuate delle coperture finanziarie ad hoc e l’agevolazione non è concessa per le assunzioni di lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato, oppure, assunti a tempo determinato e iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro superiore a 250 giornate.

L’esonero è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, non sono prese in considerazione ulteriori domande. Di tanto si dovrà fornire immediata comunicazione anche attraverso il sito internet dell’Inps.

Perri 17 2Compatibilità con altre forme di incentivi

L’esonero contributivo 2016 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. Questo è quanto prevede la norma. L’Inps è intervenuto con la circolare n. 57/16 per specificare alcune particolarità che di seguito si riportano.

L’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012.

Nella specie, come già previsto per l’esonero triennale introdotto dalla Legge n. 190/2014 per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 208/2015 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 208/2015 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Sul punto, l’Inps fa presente che il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato – mediante comportamenti univoci – il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già richiesto ed iniziato a fruire dell’agevolazione ex art. 8, comma 2, secondo periodo, della L.223/1991, non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero biennale.

L’esonero contributivo è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999;

b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;

c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NAspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 150/2015 (cfr. circ. n. 194/2015), al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. In questo caso, così come per l’assunzione di giovani genitori, è importante ricordare che la fruizione dell’incentivo all’assunzione di lavoratori beneficiari del trattamento Naspi è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis” e non spetta qualora l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera a), decreto legislativo 150/2015;

d) l’incentivo inerente al “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014 e successive rettifiche.

In relazione agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della legge n. 223/1991, afferma l’Inps, risulta cumulabile con l’esonero contributivo biennale esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della citata legge, che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all’occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva. Pertanto, i datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2016, effettuano nuove assunzioni o trasformazioni con contratto a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono usufruire, ove ricorrano tutte le restanti condizioni, dell’esonero contributivo di cui alla Legge di stabilità 2016 unitamente all’incentivo di natura economica di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l’assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno. Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, purché il nuovo rapporto sia a tempo pieno.

Perri 17 4Misura dell’incentivo

L’incentivo, introdotto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1, commi 178 -181, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma non superiore, come già precisato, ad €. 3.250 su base annua, con eccezione:

  • dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • del contributo al “fondo per l’erogazione dei lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.” ove dovuto;
  • del contributo di finanziamento, quando dovuto, ai fondi di solidarietà previsti dal D. Lgs. n. 148/2015;
  • del contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
  • il contributo, nella misura dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.


L’Inps tiene a precisare, inoltre, che trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982 destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo biennale.

Atteso che l’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2016 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R. – l’esonero, sempre secondo le indicazioni dell’Istituto, è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

Il periodo di godimento dell’agevolazione, infine, può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Conclusioni

Dall’analisi mi pare si possa addivenire alla conclusione che, a fronte di una disciplina normativa sostanzialmente immutata rispetto al 2015, il legislatore del 2016 ha invece previsto una duplice riduzione dell’attuale beneficio, sia in termini di durata totale, si passa infatti dai tre anni del 2015 agli attuali due, che in termini percentuali, attraverso la riduzione dei contributi dal 100% del 2015 al 40% del 2016, senza prevedere, è bene ricordarlo, il ripristino di precedenti sgravi aboliti dal 2015 per assunzioni ai sensi della Legge n. 407/90 e per l’ulteriore anno di sgravio a seguito di conferme dei rapporti di apprendistato. Ciò significa che per il 2016, da un lato, sono state stanziate risorse di gran lunga inferiore rispetto allo scorso anno, e dall’altro, si è reso meno “appetibile” il beneficio. A fine anno vedremo quali saranno state le ricadute di questo intervento normativo sul piano occupazionale. Quadrato Arancione

[*] Ispettore del Lavoro – Avvocato – Responsabile Area Coordinamento Vigilanza della Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione cui appartiene.

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