Il voucher per i servizi di baby-sitting

di Sara Vizin [*]

Sara VizinSull'onda dell'ampliamento delle tutele sulla maternità e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro previsti dal Jobs Act tramite il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, la Legge di Stabilità 2016 ha esteso in via sperimentale l'erogazione del voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia – introdotto con la Legge 28 giugno 2012, n. 92 – alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Recentemente il D.M. 1 settembre 2016 ha stabilito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo, che risulta pari ad un importo massimo di seicento euro mensili: esso è fruibile in luogo del congedo parentale (anche parziale) al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Possono accedere al beneficio le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

ll contributo viene erogato attraverso i buoni lavoro per l'acquisto dei servizi di baby-sitting o attraverso il pagamento diretto alla struttura prescelta previa esibizione della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, nel caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Al momento della compilazione della domanda telematica all'INPS – che potrà essere inoltrata entro il 31 dicembre 2016 –, la madre lavoratrice deve indicare le mensilità per cui intende usufruire del beneficio. Poiché esso risulta alternativo al congedo parentale, ogni quota mensile richiesta comporta la corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale spettante.

Per la concessione verrà seguito l’ordine cronologico di presentazione della domanda, salvo esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di risorse insufficienti, con successivo decreto potrà essere indicato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento o potrà essere rideterminata la misura del contributo.

La lavoratrice dovrà acquisire i voucher entro 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, pena la rinuncia.

Non sono ammesse al beneficio le madri lavoratrici che risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati o che usufruiscono dei benefici del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.


Vizin 18 1In definitiva, la misura di conciliazione proposta funge da alternativa al congedo parentale permettendo di rispondere a bisogni emergenti diversi quale, per esempio, l'agevolare il graduale reinserimento nel contesto lavorativo della lavoratrice in seguito all'astensione obbligatoria.

Il passaggio da un periodo in cui la madre è proiettata esclusivamente alla cura del bambino e tutte le attenzioni sono concentrate sulle sue necessità a un periodo in cui la donna-lavoratrice cerca di riappropriarsi - solitamente con non poca fatica - del proprio ruolo lavorativo rappresenta, infatti, un momento delicato per entrambi.


Al fine di rispondere alle nuove esigenze personali, la proposta di un'alternativa adattiva è in grado di supportare almeno in parte il complesso equilibrio vita-lavoro, favorendo la qualità della vita in toto che poi produrrà conseguenze positive anche nel contesto lavorativo, oltre che familiare. Quadrato Arancione

[*] Psicologa del lavoro e delle organizzazioni. Interessata particolarmente a orientamento al lavoro, pari opportunità e stress occupazionale. Attualmente ricopre la carica di Consigliera di Parità della provincia di Gorizia.

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