La posta di L@C
Domande e risposte
A seguito dell’articolo “Criticità del lavoro nelle associazioni e nelle società sportivo-dilettantistiche” scritto da Piero Cascioli e pubblicato sul n. 19-20 della nostra Rivista, l’Avv. Eleonora M.P. Ruggieri di Cormano (MI) ci scrive: “ho letto con molto interesse l’articolo di Pietro Cascioli pubblicato nel nr. 19-20 della rivista. Mi permetto di segnalare che, secondo il mio parere, l’intervento non tiene conto dell’interpretazione della normativa fornita dalla Giurisprudenza di merito più recente con riguardo al tema del requisito della non professionalità. Secondo la Giurisprudenza più recente, infatti, il requisito della non professionalità non è richiesto dalla legge con riferimento alle prestazioni sportive di natura dilettantistica, ma unicamente con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto attività amministrativo-gestionali. Nell’intervento invece non viene fatta questa importante distinzione. Segnalo inoltre che l’esenzione contributiva è prevista dal legislatore a prescindere dall’ammontare annuale dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti o dai collaboratori amministrativo-gestionali, in quanto al soglia di € 7.500,00 rappresenta unicamente la soglia di neutralità fiscale (e non la soglia di esenzione contributiva).” A corredo delle sue osservazioni, l’Avv. Ruggieri allega anche un intervento dell’Avv. Biancamaria Stivanello pubblicato sulla rivista FisciSport nonché le recentissime delibere del CONI.
Questa la risposta di Piero Cascioli.
È sempre un piacere vedere letto con attenzione e senso critico un proprio articolo; il confronto dialettico produce sempre e comunque sintesi migliorative.
Nell’articolo pubblicato sul precedente numero 19-20 di “Lavoro@Confronto” che ha riguardato il lavoro nelle Associazioni sportivo-dilettantische, sono state segnalate due problematiche che riguardano l’esenzione contributiva e la natura non professionale delle prestazioni sportive di natura dilettantistica.
Per quanto riguarda la prima problematica, è pacifico che l'esenzione contributiva non è limitata alla soglia valida ai fini fiscali; ma non mi pare però che nell'articolo si dica questo, forse nella formulazione non è ben esplicitato, ma in nessun passaggio si dice che sopra la soglia dei 7500 euro annui scatta l'obbligo contributivo.
Per quanto riguarda invece la non professionalità delle prestazioni sportive, qui confermo e rivendico quanto detto nell'articolo, pur condividendo le osservazioni rappresentate. Il tema non è affatto chiaro e risolto. Infatti la stessa sentenza del Tribunale di Milano del 27 gennaio 2017, allegata alle osservazioni, respingendo il ricorso delle SSD, ci dice che ai fini dell'applicazione del regime agevolativo di cui all'art. 67 comma 1 lett. m), la non professionalità è un requisito anche per le prestazioni svolte nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Cioè, la non professionalità non è legata automaticamente alla natura dilettantistica della società o dell'associazione così certificata dal CONI a seguito della iscrizione nell'apposito registro, ma va valutata caso per caso in funzione delle caratteristiche intrinseche dell'attività svolta e del prestatore. Poi c'è altra ampia giurisprudenza che lega invece la non professionalità alla natura dilettantistica dell'ASD/SSD così certificata a seguito dell’iscrizione nel registro Coni. Quindi non è affatto scontato che la non professionalità sia riferita esclusivamente alle cococo di carattere amministrativo gestionale rese nelle ASD/SSD.
Ora, è vero che la specificazione del requisito della non professionalità riferita solo alle cococo di carattere amministrativo gestionale fatta dal legislatore lascia dedurre che laddove non è stato invece specificato esso non rileva e, pertanto, non risultando indicato in riferimento all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, tale requisito non viene in considerazione. È tuttavia anche vero che il Tribunale di Milano e non solo, fa un ragionamento diverso. Peraltro, anche le note ministeriali e da ultimo quella dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (n. 1/16), indirettamente lasciano intendere che la professionalità/non professionalità rileva anche nelle attività sportive e non solo dunque nelle cococo di carattere amministrativo gestionale. Lo fa precisamente quando ci dice che "le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per se elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi natura professionale”. Quindi, da questa affermazione possono scaturire due considerazioni: la prima è che, diversamente, il possesso di titoli accademici (es. laurea in scienze motorie) potrebbe consentire di qualificare la prestazione resa, ad esempio, da istruttori o figure analoghe, nell'ambito di ASD/SSD, come "professionale", con tutte le conseguenze che ne derivano (esclusione dalla categoria "redditi diversi" e di conseguenza dal regime fiscale agevolativo); la seconda considerazione è che, facendo questa precisazione l'INL ci dice indirettamente che la natura giuridica dilettantistica dell'ASD/SSD riconosciuta con l'iscrizione nel registro Coni, non escluderebbe di per se una valutazione sulla professionalità/non professionalità delle prestazioni rese, e qui non si riferiva certo alle cococo di carattere amministrativo gestionale.
Quindi, nell'articolo precedente, la precisazione del requisito della non professionalità riferibile alle sole cococo di carattere amministrativo gestionale, non è stata fatta per tutti i motivi sopra esposti.
Resta sempre ferma l'utilità di ogni sano confronto dialettico che prima o poi porta sempre e comunque ad una sintesi, si spera, risolutiva, ma comunque sicuramente migliorativa.
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