La particolarità e la complessità del lavoro in agricoltura, dovuta soprattutto al carattere della stagionalità e degli eventi meteorologici, ha indotto il legislatore e le parti sociali, a prevedere una disciplina particolare per il lavoro in agricoltura, anche se negli ultimi tempi si è assistito a una crescente uniformazione alla disciplina lavoristica e previdenziale generale.
Così, solo per fare qualche esempio, dal vecchio “Registro d’impresa” si è passati al LUL, in materia di “imponibile previdenziale”, si è passati dal vecchio regime del “salario medio convenzionale” al regime ordinario di “minimale di legge”. Detto questo, andiamo a vedere cosa si intende per lavoro agricolo e i soggetti che svolgono tale attività.
Vediamo innanzitutto quali sono le categorie dei lavoratori che operano nel
settore agricolo. A differenza degli altri, dove rileva la distinzione tra
le due macrocategorie del lavoro autonomo e del lavoro subordinato, in
agricoltura abbiamo una terza categoria che è quella dei lavoratori
associati. Così, possiamo sostanzialmente distinguere tre categorie: i
lavoratori autonomi, i lavoratori associati, i lavoratori subordinati.
Vediamole distintamente.
Rispetto a questo prima categoria, è bene subito dire che nella definizione
di imprenditore agricolo che la legge ci fornisce, è implicito anche il
contenuto stesso dell’attività agricola, vale a dire, quello che deve
intendersi e che quindi rientra nell’ambito del settore agricolo, quello
che qualifica un’azienda come “agricola”, con tutte le implicazioni che ne
conseguonno.
Il codice civile, all’art. 2135 ci da la definizione di imprenditore agricolo, come colui che “… esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, attività connesse … ”. Per le prime tre si intendono attività dirette alla cura e sviluppo di un ciclo biologico di tipo animale o vegetale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, bosco, acque, ecc. (il possesso del fondo non è più un elemento indispensabile come lo era in passato, soprattutto alla luce della quarta categoria delle attività). Le “attività connesse” (e qui si apre un mondo), poiché per tali devono intendersi le attività dirette alla: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, bosco, dall’allevamento di animali; ma per attività connesse devono intendersi anche le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità.
Ecco, qui vi rientrano anche gli AGRITURISMI, disciplinati dalla legge 96/2006; sono attività agrituristiche quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, anche in forma di società di capitali o di persone, o associati tra loro, utilizzando la propria azienda, ma sempre in connessione con la coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali.
È imprenditore agricolo chi dedica almeno il 50% del tempo di lavoro ad attività agricole e da queste ricavi almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro.
Tuttavia, in merito al regime previdenziale, per essere inquadrato nel settore agricolo, l’Inps (circ. 53/03 e 186/03), richiede che i prodotti trasformati o commercializzati devono essere di derivazione aziendale nella misura almeno del 50%; così come il tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali nelle attività interne all’azienda, deve essere superiore al tempo impiegato nelle attività dirette alla fornitura di servizi a favore di terzi. Insomma, il lavoro agricolo in senso stretto deve essere comunque superiore a quello commerciale (ai fini previdenziali).
Così, le coop agricole e i loro consorzi, ai fini previdenziali, sono inquadrati nel settore agricolo, se nelle loro attività di manipolazione, commercializzazione, trasformazione, di prodotti agricoli e zootecnici, si approvvigionano normalmente, continuativamente e prevalentemente (più del 50%), di tali prodotti, dai loro soci. Se manca il requisito della prevalenza, vengono iscritte in altri settori.
Abbiamo poi il “piccolo imprenditore”, che è colui che esercita l’attività
professionale organizzata, sempre nei settori di cui sopra, ma
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Tra
piccoli imprenditori è ammesso lo “scambio di manodopera” (art. 2139 cc e
circ. Inps 126/09), per lo svolgimento delle attività di cui sopra e senza
corrispettivi e remunerazioni. Infine c’è poi il lavoro dei parenti e
affini che non integrano né il lavoro autonomo né il lavoro subordinato, ma
li vedremo in seguito.
La seconda categoria dei lavoratori agricoli è quella degli associati.
Diciamo che sono istituti ormai un po’ in desuetudine che sicuramente
ebbero ampia applicazione in passato, soprattutto in epoca medievale. Ci
limiteremo, pertanto, a un breve cenno.
Sono tali i mezzadri, art. 2141 cc, i coloni parziari art. 2164 cc, i
soccidari art. 2170 cc. Per costoro, compresi i coltivatori diretti, ai
fini dell’iscrizione all’Inps, la loro attività non deve essere inferiore a
1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni e
dell’allevamento; deve essere abituale. Sono esclusi dall’obbligo
assicurativo quando il lavoro occorrente sia inferiore a 104 gg.
Vediamo ora questa categoria, che oggi è diventata la più significativa.
Diciamo che intanto sono ammessi contratti P.T., Intermittenti;
Somministrazioni; Apprendistato, Tirocini formativi e di orientamento (art.
16 legge 196/97 e DM 142/98).
La tipologia classica è quella degli operai agricoli che possono essere a tempo indeterminato o a tempe determinato (OTI-OTD) – prima si parlava di salariati, braccianti, giornalieri di campagna –.
La disciplina dei contratti di lavoro subordinato deroga alle leggi generali, compresa quella sul contratto a termine. La loro regolamentazione è contenuta, in sostanza nei CCNL –TU coordinato-. Per operai e florovivaisti il contratto individuale deve contenere: data di inizio, profilo professionale, mansioni, periodi di prova, trattamento economico.
Vediamo quali sono gli adempimenti che i datori del settore agricolo devono
effettuare.
DENUNCIA AZIENDALE, da presentare all’Inps, con la quale si procede all’apertura della Posizione Previdenziale come azienda agricola. Serve, altresì, all’accertamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli occupati e per la gestione dell’anagrafe delle aziende agricole. La denuncia si fa in via telematica.
COMUNICAZIONE UNICA, che si presenta al Registro delle Imprese, e sostituisce tutti gli adempimenti finalizzati all’iscrizione a registro stesso, e ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, e per l’ottenimento del CF e P. IVA. Si tratta di una comunicazione in via telematica dove si dichiara: inizio attività, cessazione, variazioni, sospensioni, ecc.
COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE PREVENTIVA UNILAV, la cui copia va consegnata al lavoratore, oppure, nel contratto di lavoro ne va attestata l’avvenuta comunicazione di assunzione.
DENUNCE CONTRIBUTIVE
Anche per ciò che concerne le procedure per le denunce e i pagamenti dei
contributi, l'agricoltura ha un suo particolare iter. I datori di lavoro
agricolo infatti, non presentano le denunce mensilmente, bensì,
trimestralmente, con il modello DMAG Unico, dove vengono riportati tutti i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi
degli operai a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato (per
gli impiegati le denunce e i pagamenti vengono effettuati mensilmente).
Tale modello viene presentato entro il mese successivo al trimestre di
riferimento (30 aprile per il primo trimestre; 31 luglio per il secondo; 31
ottobre per il terzo; 31 gennaio per il quarto). Anche il calcolo ha una
sua particolarità, infatti sarà direttamente l'Inps, sulla base delle
denunce trimestrali presentate dal datore, a effettuare il calcolo dei
contributi il cui importo sarà successivamente inviato dall'istituto ai
datori che provvederanno a effettuare i relativi pagamenti alle scadenze
stabilite tramite F24 (16 marzo pagamento relativo al terzo trimestre
dell'anno precedente; 16 giugno pagamento del quarto trimestre; 16
settembre pagamento del primo trimestre dell'anno in corso; 16 dicembre
secondo trimestre dell'anno in corso). La procedura riguarda solo gli OTI e
gli OTD. Tuttavia, per gli OTI dipendenti di coop che trasformano,
manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri, la
procedura è quella ordinaria, cioè uniemens e versamento diretto con F24.
Per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, per gli operai la gestione è dell'Inail e i premi vengono pagati all'Inps che poi provvede alla ripartizione, per gli impiegati l’ente di riferimento è l’Enpaia (impiegati, quadri, dirigenti) che gestisce, oltre agli infortuni e malattie professionali, anche gli accantonamenti di fine rapporto, e il fondo di previdenza.
Il settore agricolo gode di alcune agevolazioni contributive, oltre a quelle previste per la generalità dei settori, tali agevolazioni sono quelle previste per le aziende che operano nelle zone montane e svantaggiate e quelle previste per le aziende ubicate in zone colpite da calamità naturali per le quali è previsto l'esonero contributivo.
Per quanto riguarda le retribuzioni, dove vi possono rientrare anche valori di eventuali generi in natura, per gli OTD e florovivaisti, la particolarità è rappresentata dal terzo elemento che in sostanza, sostituisce e surroga le voci retributive previste solo per gli OTI (festività 5,45%, ferie 8,33%, tredicesima 8,33%, quattordicesima 8,33%, totale 30,44%, calcolato su 312 gg lavorativi).
Nel settore agricolo trovano applicazione tre differenti CCNL: Dirigenti;
Impiegati; Operai.
Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti amministrativi, è
consentito procedere ad assunzioni congiunte nel settore agricolo. Al
riguardo il DM del 27 marzo 2014 prima e la circ. del MinLavoro n. 37 del 6
maggio 2015, poi, consentono che un unico soggetto proceda alla
trasmissione della comunicazione di assunzione ai centri per l'impiego.
Tale assunzione congiunta può avvenire nei seguenti casi:
Tali referenti unici, possono, altresì, gestire tutti gli altri adempimenti
inerenti al rapporto di lavoro (tenuta del LUL, buste paga, denunce Inps,
ecc.). Tali soggetti, possono presentare anche la Denuncia Aziendale atta
alla compilazione della denuncia contributiva per le assunzioni congiunte
-messaggio Inps n. 6605 del 28 ottobre 2015, circ. Inps n. 131/2015, mess.
INPS n. 7635 del 28 dicembre 2015.
L'art. 74 della Legge Biagi rubrica le prestazioni che esulano dal mercato
del lavoro, intendendo per queste le attività agricole che non integrano in
ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, cioè le prestazioni
svolte da parenti e affini sino al quarto grado, in modo meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto,
obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di
mantenimento e di esecuzione dei lavori. Per occasionali devono intendersi
prestazioni non continuative, non strutturali, non programmate nel tempo,
di durata non ampia, questa la giurisprudenza. La circolare del Ministero
del lavoro del 10 giugno 2013, distingue le collaborazioni familiari dalle
collaborazioni familiari occasionali, qualificando queste ultime come
prestazioni rese da familiari o affini che si trovino nella condizione di
pensionato ovvero impiegato a tempo pieno presso altro datore di lavoro:
qui l’occasionalità è presunta. Poi, al di fuori di tali ipotesi,
l’occasionalità è data da un limite temporale che è di 90 gg (720 ore) nel
corso dell’anno solare. In questi casi non vi sono adempimenti
amministrativi da effettuare né l’obbligo previdenziale, ma solo quello
assicurati. La prestazione deve essere sempre a titolo gratuito. Se le
prestazioni non superano le 10 gg annue non vi sarà nemmeno l’obbligo
assicurativo.
La rete di lavoro agricolo di qualità, introdotta dall'art. 6 comma 1 del
D. L. 91 del 2014 conv. in legge 116/2014, è, sostanzialmente, un registro
dove vengono iscritte le aziende cd. “virtuose”. Queste si pongono, in una
certa misura, in correlazione diretta con l'attività ispettiva, nel senso
che i controlli che si pongono in essere nel settore, non saranno diretti
alle aziende iscritte nella rete. Vediamo come funziona. Intano la rete è
istituita presso l'Inps e possono chiederne l'iscrizione le aziende
agricole di cui all'art. 2135 cc. L'iscrizione è subordinata al possesso di
determinati requisiti di affidabilità che sono:
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e IVA;
Non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per violazioni in materia di lavoro e fiscale;
Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi.
Le aziende inviano in via telematica l'istanza e dichiarano il possesso dei
requisiti di cui sopra, queste sono poi esaminate e deliberate entro 30 gg
dall'inoltro dalla cabina di regia della rete. In caso di esito positivo le
aziende sono iscritte alla rete e ricevono un certificato di qualità, che
non prevede esenzioni contributive o fiscali o trattamenti economici e
normativi particolari, ma diciamo che esclude, in via di principio, dette
aziende da controlli ispettivi. Infatti la finalità principale della rete è
quella di contrasto al caporalato e al lavoro nero, rientra nelle cd.
"Azioni positive di contrasto"; sono misure preventive, che prevengono cioè
le violazioni e quindi i controlli, con buona pace per tutti. Naturalmente,
nulla vieta poi agli organi ispettivi di effettuare controlli su specifiche
richieste di intervento da parte di lavoratori, OO.SS., A.G., altre
Amministrazioni, o per gli ordinari controlli per la tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Rete è gestita da una Cabina di regia composta da membri appartenenti all'Inps, ai Ministeri del Lavoro, politiche agricole, economia, dalle OO.SS, datoriali e Conferenza stato Regioni. I suoi compiti consistono nella ricezione ed esame delle istanze, nella redazione e aggiornamento dell'elenco, nella formulazione di proposte ai ministeri del lavoro e delle politiche agricole in materia di lavoro nel settore agricolo.
I limitati oneri e i potenziali effetti positivi della rete, suggeriscono
l’auspicabilità di una sua estensione agli altri settori merceologici. Da
un lato consentirebbe di mirare i controlli verso ambiti evidentemente più
a rischio, quindi con azioni più efficaci e migliori risultati; dall’altro
sarebbe comunque uno stimolo per le aziende a tendere verso una gestione
nel pieno rispetto delle leggi.
[*] Responsabile Area Vigilanza 1 di coordinamento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma. Vincitore del Premio Massimo D’Antona 2016. Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
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