Il NON unico testo su salute e sicurezza sul lavoro
di Biagio Adduci [*]
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, entrato in vigore il 15/05/2008 ed emanato in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, è conosciuto come il “testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, entrato in vigore il 20/08/2009, sono state apportate importanti modifiche ed integrazioni all’originario testo del D.Lgs. n. 81/2008. Tale decreto accorpa una serie di norme degli anni cinquanta (es. il D.P.R. 27 aprile 1995 n. 547, il D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, il D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303) ed i decreti legislativi degli anni novanta emanati a seguito di recepimento di direttive comunitarie in materia e, tra questi, ricordiamo il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, il D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493, il D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, ed altri.
Nonostante l’enorme sforzo fatto per raggruppare le norme del settore, troviamo non ricompresi nel D.Lgs. n. 81/2008 altri importanti provvedimenti normativi e di seguito se ne riportano alcuni.
- D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 – Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti.
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
- D.Lgs. 2 gennaio 1997 n. 10 - Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.
- D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
- D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.
- D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 - Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
- D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 – Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
- D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 – Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
- Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
- Legge 26 aprile 1974, n. 191 - Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
L’aver tenuto fuori una serie di provvedimenti normativi dall’accorpamento fatto con il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., genera difficoltà di lettura complessiva della norma in questione. In primo luogo, i continui riferimenti o rinvii ad altri atti normativi, contenuti nel testo del D.Lgs. n. 81/2008, complicano la comprensione dell’argomento esaminato e, secondariamente, il lettore interessato, imprenditore o professionista o anche ispettore, potrebbe formarsi l’idea sbagliata di avere un unico testo di riferimento, quando in realtà ve ne sono altri che trattano la stessa materia. Si pensi, ad esempio, alla normativa sull’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali contenuta nel Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in parallelo, a tutta la restante disciplina di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 per le macchine ed al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 per i dispositivi di protezione individuali. A quanto detto si aggiunge la particolarità della tecnica legislativa italiana che rende soggettivamente interpretabile qualsiasi testo di legge se soggetto alla abrogazione tacita o implicita, a seconda se si rileva l’incompatibilità tra la nuova norma e quella precedente o se la nuova legge va a disciplinare l'intera materia prima regolata dalla legge previgente.
Il panorama delle norme tenute fuori dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non si esaurisce con l’elencazione delle norme vigenti che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro già escluse dal Testo Unico, ma occorre tenere in considerazione anche i decreti emanati in attuazione dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 e quelli ancora da promulgare. Se ne elencano alcuni.
- Vari D.M. da emanare in attuazione del’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, per dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dallo stesso Decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo Decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi Decreti di attuazione.
- D.M. da emanare in attuazione dell’art. 3, comma 13-bis del D.Lgs. n. 81/2008, per definire misure di semplificazione della documentazione che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro, degli obblighi di informazione e formazione per contratti di lavoro che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
- D.M. da emanare in attuazione dell’art. 3, comma 13-ter del D.Lgs. n. 81/2008, per definire misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.
- D.I. 30 novembre 2012 - Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f).
- D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- D.P.R. di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008, per definire un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- D.M. da emanare in attuazione dell’art. 29, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 81/2008, per fissare il modello con il quale i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi.
- D.M. da emanare in attuazione dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, per l’elaborazione di procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.
- D.M. 11 aprile 2011 – Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, in attuazione dell’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
- D.M. da emanare in attuazione dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, per stabilire le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli per gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini.
- D.M. da emanare in attuazione dell’art. 86, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, per individuare il campo di applicazione del Titolo IV per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e per le manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.
- D.I. da emanare in attuazione dell’art. 104-bis del D.Lgs. n. 81/2008, per individuare modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b).
- Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, in attuazione dell’art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
- Vari D.M. da emanare in attuazione dell’art. 232 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di protezione da agenti chimici.
- D.M. da emanare in attuazione dell’art. 245, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di protezione da agenti cancerogeni e mutageni.
Considerato che dopo quasi sei anni dall’emanazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, i testi di legge che regolamentano la complessa materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono molteplici, pur escludendo quelli non ancora emanati, è auspicabile che il legislatore riveda l’impostazione normativa attuale, sia per garantire un rispetto maggiore dei contenuti della delega di cui all’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, sia per rendere più leggibile l’intero corpo normativo. A ciò si aggiunge l’intervento operato sulla materia con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che, riscrivendo l’art. 117 della Costituzione, ha reso materia di legislazione concorrente quella relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In sostanza, per le materie comprese in quest’area, lo Stato determina i princìpi fondamentali e le Regioni possono legiferare nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento della Comunità Europea e nel rispetto dei suddetti princìpi fondamentali individuati dalle leggi statali. Non serve l’intervento delle Regioni per arricchire il già vasto e complesso sistema di norme che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
[*] L'ing. Biagio Adduci è Ispettore tecnico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in servizio presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza. Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del libero pensiero dell’autore e non impegnano, in alcun modo, l’amministrazione di appartenenza.
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