Anno VII - N° 34-35

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Luglio/Ottobre 2019

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Anno VII - N° 34-35

Luglio/Ottobre 2019

Il pensionamento dei dipendenti pubblici: alcune osservazioni


di Stefano Stefani [*]

Stefano Stefani 28

Con il pensionamento termina per il dipendente pubblico la percezione della retribuzione ed inizia la percezione della pensione. Si tratta di una fase di passaggio importante le cui vicende è opportuno vengano seguite con attenzione.

Prima del pensionamento il dipendente pubblico che riscontri incongruenze o errori nella posizione assicurativa può presentare all’INPS la Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA); copia della richiesta va inoltrata anche all’Amministrazione di appartenenza.  L’Amministrazione, nella sua qualità di Ente datore di lavoro, provvede alla sistemazione della posizione ma potrebbe accadere, per i più svariati motivi, che ciò non avvenga entro la data del pensionamento, così la pensione verrà liquidata sulla base di dati errati o incompleti rispetto a quanto risulta dalla documentazione agli atti.

Con la liquidazione della pensione l’INPS consolida e blocca la posizione assicurativa e l’Amministrazione non può più procedere alla modifica della stessa, purtuttavia l’Istituto, a seguito di specifica richiesta, può provvedere al deconsolidamento della posizione assicurativa e l’Amministrazione, a seguito dello sblocco, avrà la possibilità di effettuare le dovute modifiche dei dati tramite l’applicativo “Nuova Passweb”.

In particolare, prima del pensionamento l’Amministrazione dovrà provvedere ad integrare la posizione assicurativa, tramite l’applicativo “Nuova Passweb”, con i dati del c.d. “ultimo miglio”; dopo il pensionamento i dati dell’“ultimo miglio” andranno aggiornati nel caso di attribuzione di benefici stipendiali corrisposti, con effetto retroattivo, successivamente alla cessazione.

La pensione dei dipendenti pubblici dovrebbe essere corrisposta dall’INPS in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio; qualora ciò non fosse possibile l’Istituto, sempre entro il mese successivo alla cessazione, dovrebbe corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90% di quello previsto, da conguagliare con quello definitivo. Per il ritardo nel pagamento della pensione l’Istituto corrisponde un interesse legale del 0,8% nel 2019 (era lo 0,3% nel 2018).

A seguito dell’attribuzione della pensione l’INPS trasmette al pensionato il provvedimento di calcolo della pensione lorda nel quale non risultano riportate le retribuzioni e i vari coefficienti che l’Istituto ha utilizzato per il calcolo (presenti invece nei provvedimenti per i lavoratori del settore privato).

Con l’attribuzione della pensione l’INPS provvede alla cancellazione della posizione assicurativa dal sito web e questa non risulta più visibile al pensionato (per i lavoratori del settore privato la posizione assicurativa e sempre consultabile). La cancellazione rende impossibile verificare, in particolare, se vengono effettuati versamenti contributivi successivi alla cessazione, come ad esempio i benefici del Contratto collettivo nazionale di lavoro approvato successivamente alla cessazione, oppure eventuali competenze accessorie che il Ministero dell’economia e finanze (NOIPA) accredita all’INPS a novembre dell’anno successivo a quello della liquidazione.

Naturalmente, il pensionato può recarsi presso la propria sede INPS e richiedere la stampa della posizione assicurativa e del calcolo della pensione completo di tutti i dati, ma è evidente la semplicità e il vantaggio, oltre ai disagi evitati, della loro presenza e aggiornamento sul sito dell’Istituto.

Il pensionato, qualora ritenga che la pensione non sia stata calcolata in modo corretto può presentare ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione CTPS entro trenta giorni (novanta per il settore privato) dalla data di pagamento della pensione; in alternativa, ovvero nel caso di rigetto o di silenzio rigetto (90 giorni), è possibile presentare ricorso alla Corte dei Conti.

Il diritto del pensionato ai ratei arretrati di pensione, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, si prescrive in cinque anni, mentre il diritto dell’INPS alla ripetizione di quanto indebitamente erogato si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione da parte dell’Istituto.

Riferimenti: art. 3, comma 1, D.L. 28/3/1997 n. 79; art. 19 D.L. 28/1/2019 n. 4; INPS circolare n. 151 del 28-13-2013; INPS circolare n. 47 del 16/3/2018; INPS circolare n. 124 del 28-12-2018.

[*] Esperto di problemi previdenziali del Pubblico Impiego. Rappresentante Regionale per il Lazio nella Assemblea Nazionale della Fondazione Massimo D’Antona.

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