A distanza di più di dieci anni dalla sua entrata in vigore, ancora oggi il cosiddetto Bonus sociale energia risulta essere sconosciuto a buona parte della popolazione. Eppure, il primo provvedimento istitutivo del Bonus – che, per inciso, interessa oggi le utenze domestiche relative a energia elettrica, gas e acqua – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18.2.2008 con il titolo “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.” Il relativo Decreto è stato firmato dal MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, di concerto con il MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA ed il IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE.
Il testo del Decreto inizia proprio con il richiamo all’art 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il quale prevedeva, appunto, che con apposito decreto fossero definiti i criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati.
Inoltre, con lo stesso provvedimento, sulla base della direttiva europea 2003/54/CE, la quale prevede che gli Stati membri in sede di approvazione di misure di tutela a favore di cittadini/clienti economicamente vulnerabili, prestassero attenzione non solo nei confronti dei clienti domestici in condizioni di disagio economico, ma anche di quelli in gravi condizioni di salute che necessitano dell’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.
Le relative misure di sostegno economico alle famiglie sono state applicate, per le utenze luce e gas, a partire dal 1° gennaio 2008 mentre per l’utenza acqua il relativo bonus è stato attivato dal 1° gennaio 2018.
Fatta questa sintetica premessa di carattere giuridico, proviamo a riassumere – avvalendoci anche delle notizie e indicazioni diffuse dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la quale svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del tele calore – anche gli aspetti concreti legati alla attivazione dei tre distinti bonus.
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, gas e acqua – ovvero si avvalgano di tali forniture mediante la gestione condominiale – appartenenti:
Va precisato che:
La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.
Anche i titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, devono presentare la domanda recandosi presso il proprio Comune o CAF convenzionato, con le stesse modalità degli altri soggetti.
Per presentare la domanda, oltre alla compilazione della relativa modulistica appositamente predisposta e disponibile presso i Comuni od i CAF convenzionati, servono:
Per le utenze condominiali i codici saranno quelli riferiti al Condominio.
Ai fini del successivo accreditamento del Bonus idrico, sarà anche utile comunicare, in sede di presentazione della domanda, il codice IBAN relativo proprio conto corrente.
I titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza dovranno indicare il numero di protocollo assegnato al Reddito/Pensione di cittadinanza o attestazione utile a documentare la titolarità del richiedente del Reddito/Pensione di cittadinanza, nonché la data di inizio della validità del RDC.
Per la richiesta di bonus elettrico per disagio fisico, sarà necessario presentare un certificato dell’ASL che dichiari la necessità di utilizzare apparecchiature mediche, la tipologia di apparecchiatura medica, l’indirizzo dove l’apparecchiatura è installata e la data a partire dalla quale si utilizza l’apparecchiatura stessa.
Per il disagio economico
Il valore del bonus dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ed è aggiornato annualmente dall’Autorità.
Per l’anno 2019 questi sono i valori:
Per disagio fisico
Il valore dello sconto per disagio fisico dipende dalla potenza contrattuale, dalle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e dal tempo giornaliero di utilizzo. Nel 2019 questo bonus vale:
L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.
L’Autorità determina annualmente il bonus sociale per il gas, che consente a chi ne usufruisce di risparmiare fino al 15% (al netto delle imposte) della spesa annua. Il valore del bonus sarà differenziato:
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Sul sito dell’Autorità è possibile calcolare l’importo del bonus gas per Comune, tipologia di utilizzo del gas e numero di componenti del nucleo familiare.
L’erogazione avviene con modalità differenti a seconda se la richiesta riguardi un impianto individuale (cliente diretto) o un impianto centralizzato (cliente indiretto).
Il bonifico domiciliato è un sistema di pagamento per cui il titolare del bonus, a seguito dell’accettazione della domanda di bonus, recandosi presso un ufficio postale con il documento di identità e il codice fiscale ritira la somma di denaro cui ha diritto.
Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente.
L’erogazione del bonus acqua avviene con modalità differenti:
La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto deve superare una serie di passaggi di verifica che vengono effettuati da parte del Comune e di SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), il sistema informativo on line che gestisce l’intero iter necessario ad attivare il bonus a favore dei cittadini in possesso dei requisiti.
In genere i bonus vengono attivati non prima di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione.
Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.
Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF convenzionati, circa un mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-5-2019 al 30-04-2020, il rinnovo deve essere presentato nel mese di marzo 2020 al fine di garantire la continuità dell’erogazione).
Il sistema SGAte invia un’apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.
Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un’attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l’agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda).
Tutte le variazioni eventuali possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo.
Attenzione: Solo in caso di cambio di indirizzo di fornitura durante il periodo in cui è già attivo il bonus, il cittadino deve recarsi presso il Comune di residenza o presso il CAF convenzionato al fine di richiedere il trasferimento del bonus sul nuovo contratto di fornitura.
Per qualsiasi informazione necessaria ai fini della migliore comprensione dello stato della domanda e della relativa concessione è sempre possibile rivolgersi:
Tuttavia, sia per la comodità che per l’efficienza del servizio, noi ci permettiamo di consigliare di rivolgersi direttamente agli Uffici del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE) chiamando il numero verde 800.166.654 e fornendo il proprio codice fiscale.
[*] Direttore della Fondazione Prof. Massimo D’Antona (Onlus)
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