La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
Non possono accedere alla prestazione:
È stata riservata ai disoccupati che possono far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione, nonché 30 giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del suddetto periodo di disoccupazione.
Si rammenta che per i collaboratori domestici la valutazione delle settimane utili ai fini della concessione della prestazione segue regole specifiche.
Con riferimento alla disoccupazione involontaria appare utile ricordare che possono fruire della Naspi anche i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa (tra cui, in particolare, le lavoratrici madri), coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 604/1966, nonché i licenziati per motivi disciplinari. Sono esclusi, invece, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per motivi diversi dalla giusta causa o di risoluzione consensuale dato che, in tale circostanza, la perdita del rapporto di lavoro non risulterebbe involontaria.
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
Il d.lgs n. 22/2015 ha stabilito che il trattamento Naspi viene erogato mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni; quindi può durare, nella migliore delle ipotesi, sino ad un massimo di 2 anni.
La misura della prestazione è rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale (quella, cioè, su cui sono stati versati i contributi) degli ultimi quattro anni. Infatti, l’importo è pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti:
La domanda può essere presentata:
In una prossima occasione prenderemo in esame l’opportunità che viene offerta al lavoratore che si trova in situazione di disoccupazione involontaria, che intende avviare un’attività di lavoro autonomo o un’impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, di richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della NASpI.
Studente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine. Rappresentante Regionale per il Friuli Venezia Giulia della Fondazione Prof. Massimo D’Antona. Responsabile della Sede provinciale del Patronato ENCAL-CISAL di Udine
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