Anno VIII - N° 42

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Novembre/Dicembre 2020

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Anno VIII - N° 42

Novembre/Dicembre 2020

L’evoluzione dei fenomeni di sfruttamento della manodopera nel mercato del lavoro italiano


di Vincenzo Perna [*]

Vincenzo Perna 42

Nel corso dell’ultimo decennio, soprattutto a seguito della crisi economica verificatasi fra il 2007 ed il 2013, si sono sviluppati nel mercato del lavoro italiano fenomeni di sfruttamento della manodopera sempre più complessi e sofisticati con gravi ripercussioni sociali ed economiche.

Gruppi di imprenditori operanti in Italia ed all’estero nei settori dell’edilizia, dell’industria metalmeccanica e della logistica, si avvalgono sempre più spesso di società di comodo collegate fra loro per realizzare una pluralità di finalità illecite. Le società di comodo sono soggetti giuridici privi di un’effettiva struttura imprenditoriale intestati ad un prestanome e di fatto gestiti da vere e proprie organizzazioni criminali. Molto spesso le società di comodo effettuano, in un breve lasso di tempo, numerose assunzioni con la finalità di creare un ampio bacino di manodopera a basso costo da impiegare nella filiera degli appalti pubblici o privati. La riduzione dei costi avviene attraverso la sistematica omissione degli obblighi contributivi, assicurativi, e fiscali. Normalmente l’evasione si realizza tramite il meccanismo della compensazione fra i debiti nei confronti degli enti previdenziali con crediti fiscali inesistenti.

Perna 42 1I dipendenti coinvolti sono occupati nell’ambito di subappalti o distacchi illeciti[1] in condizioni di grave sfruttamento. Gli indici di sfruttamento più ricorrenti sono la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, e la reiterata corresponsione di retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. I lavoratori sono indotti ad accettare tali condizioni per motivi connessi al loro stato di bisogno. Si tratta spesso di stranieri che hanno la necessità di rinnovare il permesso di soggiorno e di mantenere nuclei familiari numerosi con un solo reddito. In tali contesti, si realizzano quindi le condizioni di sfruttamento del lavoro previste dall’art. 603-bis del Codice penale.

Il compito di gestire gli appalti illeciti e di reclutare la manodopera viene normalmente svolto da cittadini stranieri che assumono il ruolo di caporale e presentano numerosi punti di contatto con gli imprenditori che si collocano al vertice della filiera degli appalti. I caporali hanno un legame con i lavoratori sfruttati talmente forte da impedire qualsiasi forma di collaborazione con gli organi di vigilanza. In questo contesto inoltre il caporale non si limita a fornire prestazioni di manodopera a basso costo come in passato, ma entra a far parte una organizzazione complessa con i principali utilizzatori delle prestazioni stesse.

Le società di comodo, una volta costituite, non si limitano al reclutamento della manodopera ed a varie forme di elusione ed evasione fiscale e contributiva. Una parte delle comunicazioni di assunzione infatti si riferisce a rapporti di lavoro mai effettivamente costituiti. In questo caso le assunzioni vengono effettuate per consentire ai soggetti coinvolti di ottenere il rinnovo dei permessi di soggiorno o l’indebita fruizione di prestazioni previdenziali a carico dell’INPS come l’indennità di disoccupazione (c.d. N.A.S.P.I.). In alcuni casi i rapporti di lavoro fittizi riguardano anche soggetti con precedenti penali. Quest'ultima circostanza induce a ritenere che attraverso le società di comodo le organizzazioni criminali distribuiscano una parte dei proventi illeciti ai propri componenti.

Altre società di comodo si caratterizzano per un limitato numero di assunzioni e per un elevato volume d’affari. Tali società vengono utilizzate per emettere fatture false e per ricevere parte dei profitti generati dalle attività illecite. Il ruolo di queste ultime società è diventato essenziale con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica fra privati ad opera della legge di bilancio per l’anno 2018[2].

La realizzazione delle finalità illecite sopra descritte avviene con il contributo determinante di prestanome, intermediari e professionisti abilitati ad effettuare gli adempimenti fiscali e contributivi.

Perna 42 2Le società di comodo hanno una durata media di circa due anni calibrata sui tempi di reazione degli organi di vigilanza. A termine di tale periodo le aziende vengono poste in liquidazione e si procede alla cessazione dei rapporti di lavoro. I soggetti formalmente collegati alle società risultano di solito irreperibili ed in ogni caso estranei alla effettiva gestione delle stesse. In alcuni casi le ditte rimangono inattive per lunghi periodi di tempo ed iniziano ad assumere personale solo ove si presenti la necessità di sostituire un’azienda non più utilizzabile[3] o per l’indebita fruizione di contributi pubblici. Quest’ultima circostanza si è ad esempio verificata in occasione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si sono infatti registrati vari casi di società “dormienti” riattivate per accedere indebitamente alla cassa integrazione messa a disposizione dal Governo per fronteggiare la crisi economica.

La creazione di una articolata rete di società di comodo che, a vari livelli e con compiti diversificati, operano in stretta connessione, consente alle organizzazioni criminali di ottenere un significativo vantaggio competitivo nel mercato del lavoro, di massimizzare i profitti, e di distribuirli ai propri componenti.

Lo scenario appena delineato induce a riflettere sull’azione pubblica di contrasto dei macro-fenomeni di illegalità che si verificano nel mercato del lavoro. A tale proposito occorre premettere che in Italia la vigilanza sui rapporti di lavoro è esercitata a vario titolo dall’Ispettorato del Lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L., Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Aziende Sanitarie Locali, e Vigili del Fuoco. La pluralità di soggetti coinvolti produce, nei casi esaminati, interventi privi della necessaria organicità. Un approccio eccessivamente specialistico non consente infatti di cogliere la natura essenzialmente unitaria del fenomeno, di individuare i collegamenti fra le società di comodo, e di risalire ai soci occulti ed amministratori di fatto delle stesse. La diffusione di strumenti di sfruttamento della manodopera sempre più sofisticati suggerisce quindi un cambio di paradigma, ed il passaggio dal tradizionale approccio settoriale a nuovi metodi multidisciplinari. Tale evoluzione risulta necessaria sia nella fase preliminare di studio dei fenomeni sia nella successiva fase operativa di contrasto della illegalità.

In questa prospettiva si colloca l’esigenza di estendere i normali accertamenti in materia di lavoro ad una analisi sistematica e consapevole della documentazione contabile (registri IVA, schede contabili, registri dei cespiti ammortizzabili, libro giornale, bilanci ecc.) e dei documenti connessi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.V.R., D.U.V.R.I. ecc.). Gli accertamenti contabili, in particolare, consentono di comprendere la vera natura del soggetto ispezionato (impresa o società di comodo), di stabilire i legami con i committenti e con i fornitori, e di acquisire elementi da utilizzare nel corso delle indagini anche in sede di riscontro delle dichiarazioni dei lavoratori. L’importanza degli accertamenti in questione è in qualche modo confermata dalla circolare n. 5 del 2011 sugli appalti[4] e dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 136/2016 in materia di distacco transnazionale[5]. A conferma della natura trasversale degli argomenti trattati, si rileva che proprio il D.Lgs. n. 136/2016, nel definire gli indici di illiceità del distacco, richiama il concetto di “esterovestizione” tipico del diritto tributario[6]. Dall’analisi del D.U.V.R.I. si possono ricavare informazioni sulle modalità di esecuzione degli appalti ed individuare ulteriori soggetti da sentire nell’ambito delle indagini (medico competente, RLS, R.S.P.P., consulenti esterni ecc.). L’efficacia degli accertamenti dipende infine dal coordinamento operativo fra organi di vigilanza, dalla condivisione delle banche dati, e dalla capacità di coinvolgere le competenti Procure della Repubblica. Proprio nell’ambito delle indagini sulle società di comodo sarebbe fondamentale conoscere in anticipo l’elenco dei committenti e dei fornitori del soggetto da ispezionare attraverso le banche dati dell’Agenzia delle Entrate. Ciò consentirebbe, a fronte di una serie di indici di irregolarità, di programmare sopralluoghi simultanei presso i principali commettenti della società di comodo per ricostruire, nella maniera più fedele possibile, l’attività effettivamente svolta da questa tipologia di aziende.

Perna 42 3Alla luce delle considerazioni sopra esposte si può concludere che, in alcuni settori strategici dell'economia italiana, lo sfruttamento della manodopera, le violazioni prevenzionistiche, i reati di truffa ai danni degli enti previdenziali[7] e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, convergono in un disegno criminoso unitario. Gli imprenditori che si avvalgono delle società di comodo riescono quindi ad ottenere un tale vantaggio competitivo da alterare in maniera significativa gli equilibri di mercato. La conoscenza di questi fenomeni, la capacità di elaborare una nuova strategia di contrasto con le necessarie risorse umane e materiali, consentirebbe all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, agenzia nata per esercitare le funzioni ispettive precedentemente assegnate al Ministero del Lavoro, all’INPS, ed all’INAIL, di assumere un ruolo centrale fra le diverse istituzioni che operano nel mercato del lavoro. Quadrato Rosso

Note

[1] Nel caso specifico ci si riferisce sia al distacco previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 che al distacco transnazionale disciplinato dal D.Lgs. n. 136/2016.

[2] L’art. 1, commi 909 e ss., della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica fra privati a partire dal 01/01/2019.

[3] La sostituzione di una società di comodo avviene quando quest’ultima non è più in grado di ottenere il D.U.R.C., in caso di accertamento ispettivo, o a fronte di un grave infortunio sul lavoro.

[4] “La verifica circa la “genuinità” dell’appalto può … servirsi di alcuni elementi di carattere formali, tra i quali: - l’iscrizione nel registro delle imprese, con particolar riguardo alla data, all’oggetto sociale, nonché al capitale sociale; - il libro giornale e il libro degli inventari …” (circolare MLPS n. 5/2011).

[5] “Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi: a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive; b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura … d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori; e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo; f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento ….” (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 136/2016).

[6] Il comma 3, dell’articolo 73, del D.P.R. n. 917 del 1986, stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.

[7] Sul concorso fra i reati di truffa (art. 640 c.p.) e di somministrazione fraudolenta (art. 38-bis D.Lgs. n. 81/2015), si veda da ultimo Cass. Penale Sez. 2, sentenza n. 23921/2020. Nel caso specifico la Corte conferma la configurabilità del reato di truffa ai danni degli Enti Previdenziali realizzato attraverso un distacco privo dei requisiti previsti dall’art. 30 D.Lgs. n. 276/2003.

[*] Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in servizio presso la Sede di Brescia

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