Anno IX - N° 43-44

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Gennaio/Aprile 2021

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Anno IX - N° 43-44

Gennaio/Aprile 2021

Terzo Settore: un grande pilastro tra Stato e Mercato


di Dorina Cocca e Tiziano Argazzi [*]

Cocca Argazzi 41

In Italia sono tantissime le associazioni che ogni giorno operano, in maniera silenziosa e disinteressata, per migliorare la qualità della vita di moltissime persone in stato di necessità. Un segmento vitale composto da una miriade di volontari che anche nei tanti mesi di emergenza sanitaria, causata dal Covid-19, non ha fatto mancare il sostegno a chi soffre, ai più deboli, a chi ha bisogno di aiuto, spesso sacrificando la propria salute ed in molti casi anche la vita pur di donare aiuto. Questa è l’Italia del volontariato, della cooperazione sociale, dell’associazionismo senza fini di lucro, delle fondazioni e delle imprese sociali. Un mondo, quello del “No Profit”, che si colloca tra lo Stato e il mercato, tra la finanza e l’etica, tra l’impresa e la cooperazione, tra l’economia e l’ecologia, che dà forma e sostanza ai principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà di cui agli artt. 3 co.2 e 118 co.4 della Carta costituzionale.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato 2020, ha espresso sincera gratitudine al mondo del Volontariato e a quello del Terzo Settore, per il sostegno che sta assicurando alla comunità particolarmente colpita dalla pandemia. “Il volontariato nel nostro Paese – ha detto il Presidente Mattarella – ha radici lontane, è un importante volano di solidarietà ed è stato artefice di un profondo cambiamento sociale che ha migliorato la qualità della vita della collettività”.

Infatti da sempre il mondo del volontariato è un “fiore all’occhiello” del Belpaese, una “galassia” che negli ultimi cinquant’anni è stata interessata da una crescita imponente. I numeri sono impressionanti. Nel 2018 le 359.574 istituzioni No Profit, dove operavano oltre 5,5 milioni di volontari, davano lavoro a 853.476 persone[1].

Prima di entrare nel merito dei vari temi in trattazione si ricorda che la Camera dei Deputati in sede di approvazione della Legge di Bilancio 2021, ha stralciato l’art. 108 che prevedeva l’obbligo, anche per le Associazioni del Terzo Settore, di rispettare gli adempimenti IVA, previsti per la generalità delle imprese commerciali. Come è facile immaginare, per gli Enti di volontariato sarebbe stato un danno enorme in termini economici ed organizzativi[2].
 

Enti no profit: una riforma ancora da completare


Cocca Argazzi 43 44 1Nel 2017 dopo anni di discussioni è stata approvata la riforma del “No Profit”. Il corposo provvedimento[3] ha definito il perimetro del c.d. “Terzo Settore” indicando in maniera omogenea ed organica gli enti che ne fanno parte. Nel contempo ha proceduto ad un complessivo riordino della disciplina, civilistica e fiscale, ad esso applicabile, delineando le nuove modalità di erogazione dei finanziamenti e di fruizione delle agevolazioni fiscali.

Sulle colonne di questo periodico[4], nei mesi immediatamente successivi alla entrata in vigore dell’indicato Codice del Terzo Settore (nel seguito CTS) si parlò di cantiere “ancora aperto”. Ciò in ragione del fatto che per rendere l’intero provvedimento pienamente operativo bisognava attendere almeno una ventina di decreti ministeriali (alcuni da concordare con l’Unione Europea) per disciplinare nel dettaglio i tanti punti che la legge di riforma tratteggiava solo per vie generali. A quattro anni di distanza, il cantiere è ancora aperto anche se è doveroso sottolineare, che sono stati adottati molti degli indispensabili provvedimenti attuativi ed emanate numerose circolari interpretative sulle tante norme, anche di difficile comprensione, contenute nel corposo provvedimento di riforma.

In ragione dell’art. 4 co 1 del CTS sono da considerare Enti del Terzo Settore (nel seguito ETS) le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso (SOMS), le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento – in modo esclusivo o principale – di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (nel seguito RUNTS).

Lo stesso articolo stabilisce in via assoluta, al co 2, che non possono essere ETS le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile disciplinati dall’articolo 32, comma 4 del CTS. Invece gli enti religiosi, civilmente riconosciuti, possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale descritte all’art. 5 del CTS ed a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che recepisca le norme del CTS e sia depositato nel RUNTS.

Nel seguito si cercherà di approfondire alcuni dei tanti argomenti interessanti contenuti nel CTS con particolare riguardo alla modifica degli statuti, agli Enti filantropici (tra cui le Fondazioni) ed al RUNTS, che diventerà pienamente operativo entro il primo semestre di quest’anno in virtù della avvenuta pubblicazione sulla G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020, dell’indispensabile decreto attuativo (DM n. 106/2020).
 

Statuti Enti No Profit: le modifiche entro il prossimo 31 marzo


In via preliminare giova ricordare che l’art. 102 co 1 del CTS ha disposto l’immediata abrogazione delle preesistenti leggi sul Volontariato (266/1991) e sulle Associazione di promozione sociale (383/2000). Ciò sta a significare che le ODV e le APS sono oggi esclusivamente disciplinate dagli artt. dal 32 al 36 del CTS e dalle altre norme ivi contenute che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione e all'operatività del RUNTS, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi. Di converso gli Enti qualificati come ONLUS continuano, in questa fase, ad essere assoggettati al D.Lgs. n. 460/1997. Tale regime “transitorio” rimarrà in essere fino all’avverarsi della triplice condizione che il RUNTS sia operativo, che sia intervenuta l’approvazione della Commissione Europea delle disposizioni di cui allo stesso Titolo X del CTS e comunque non prima dell’esercizio successivo a quello della messa in funzione del RUNTS. In tal senso anche la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89/E del 25.10.2019.

Fatta tale premessa, è di tutta evidenza che, uno dei capisaldi della normativa in commento, riguarda la fruizione dei vantaggi fiscali per gli Enti No Profit. Per ottenerli bisogna rispettare tutte le condizioni contenute nel CTS ed essere iscritti in una delle sezioni del RUNTS. Il mancato rispetto, provoca la cancellazione dal Registro con perdita immediata di tutte le correlate agevolazioni. Da ciò appare evidente l’importanza per ODV, APS ed ONLUS, di rispettare tali condizioni e di adeguare i propri statuti alle nuove previsioni normative.

Tale adeguamento deve essere fatto entro il 31 marzo 2021. Questa ulteriore e ci si augura ultima proroga, la quarta in ordine di tempo[5], è stata introdotta dall’art. 1 comma 4-novies del DL 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020. Entro tale data gli stessi Enti potranno modificare i rispettivi statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Cocca Argazzi 43 44 2Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con vari interventi interpretativi (fra cui la nota n. 12604/2017 e le circolari n. 38/2018 e n. 13/2019), ha fornito puntuali chiarimenti in merito alla disciplina degli adeguamenti statutari con particolare riguardo ai limiti del ricorso alla facoltà modificativa semplificata. Tale innovazione, di natura sostanziale, stabilisce che le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, siano attivabili limitatamente ad un duplice ordine di modifiche statutarie: da un lato, per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile; dall’altro, per l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria. Appare quindi di tutta evidenza che il legislatore, attraverso tale integrazione normativa, abbia inteso evitare che, con delibera dell’assemblea ordinaria e quindi con le relative maggioranze[6] vengano approvate, con ridotte garanzie nei confronti di eventuali minoranze dissenzienti, modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà non impone né richiede. Giova altresì ricordare che la possibilità di modificare lo statuto con l’utilizzo di tale regime “alleggerito” o “semplificato”, si estingue al 31 marzo di quest’anno. Pertanto un eventuale adeguamento statutario già intervenuto non preclude la possibilità di apportare entro tale data ulteriori modifiche allo statuto secondo il regime alleggerito, purché, beninteso, nel rispetto dei limiti indicati dalla norma.

È di pacifica evidenza che tale termine è da intendersi meramente ordinatorio e non perentorio. Ciò sta a significare che sarà possibile procedere ad adeguamento statutario alle norme del CTS anche dopo tale data ma la relativa adozione dovrà avvenire con assemblea straordinaria.

Nello statuto debbono essere chiaramente specificati almeno i seguenti elementi:

  1. La forma giuridica e la denominazione del sodalizio con la specifica indicazione di ETS;
  2. Sede legale;
  3. Oggetto sociale con puntuale indicazione delle attività di interesse generale svolte;
  4. Assenza di scopo di lucro;
  5. Durata del sodalizio;
  6. Requisiti di ammissione e di esclusione dei soci e le relative procedure;
  7. I tempi in cui l’ente deve decidere circa l’ammissione o l’esclusione dei soci;
  8. Diritti e doveri degli associati con particolare attenzione al diritto di voto e di esame dei libri sociali;
  9. Competenze degli organi sociali anche in termini di predisposizione ed approvazione del bilancio sociale e quello di esercizio. Mentre quest’ultimo (anche sotto forma di bilancio di cassa) è obbligatorio per tutte le Associazioni quello sociale è previsto solo per: (a) gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiore ad un milione di euro; (b) i Centri Servizi per il Volontariato e (c) le Imprese Sociali (tra cui le Cooperative Sociali) ed i Gruppi di Imprese Sociali;
  10. Composizione e funzionamento dell’Organo di amministrazione;
  11. Patrimonio iniziale e modalità di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento ed estinzione.


Si ricorda altresì che l’uso abusivo delle locuzioni e degli acronimi riservati agli ETS è causa di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 91 del CTS. In tali ipotesi viene applicata una sanzione amministrativa di importo compreso tra 2.500 e 10.000 euro. La sanzione è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

Per quanto poi in particolare riguarda l’oggetto sociale, si evidenzia che nello statuto devono essere obbligatoriamente indicate le attività di interesse generale che l’Ente intende svolgere, in via esclusiva o principale, rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Gli ETS – per chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e della PA – dovranno indicare attività immediatamente riconducibili a quelle elencate nel CTS. Inoltre le attività effettivamente svolte, oltre a rientrare tra quelle previste dalla legge, debbono mantenere una stretta coerenza con le previsioni statutarie. Sempre nello statuto dovranno essere declinate in maniera specifica le finalità perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell’ente.

In relazione alla predisposizione ed approvazione del bilancio il Dicastero del Lavoro ha chiarito che è obbligatorio indicare nello statuto l’organo competente ad effettuare gli adempimenti connessi al bilancio, incluso quello sociale. Pertanto l’adeguamento può essere effettuato con la modalità semplificata.

Si precisa altresì che l’eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale è ammissibile solamente se è previsto, in maniera specifica e dettagliata, dall’atto costitutivo o dallo statuto e sempre che le stesse siano, chiaramente, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. Non è però necessario procedere alla loro elencazione già in sede statutaria, in quanto la individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell’ente, cui lo statuto deve, in tale ipotesi, attribuirne la relativa competenza.

Sono invece da considerarsi facoltative – e quindi da introdurre nello statuto con assemblea straordinaria – le modifiche relative a raccolta fondi, patrimonio destinato per uno specifico affare, eventuali deroghe al potere di rappresentanza in assemblea, competenze dell’assemblea delle fondazioni, indicazioni circa i requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori[7].

Da ultimo si ricorda che, in ragione dell’art. 12 del CTS, gli Enti qualificati come ONLUS che vorranno adeguarsi alla disciplina degli ETS dovranno anche procedere a rimuovere dallo statuto la scritta ONLUS e la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” sostituendole con l’indicazione di ETS e di “Ente del Terzo settore” fermo l’obbligo di inserire tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Trattandosi di una disposizione inderogabile può essere introdotta, entro il 31.03.2021, con assemblea ordinaria.
 

Gli Enti Filantropici e le modifiche statutarie


Cocca Argazzi 43 44 3Il Capo III del Titolo V del CTS è dedicato agli Enti Filantropici. Con tale termine vengono identificati quegli ETS che possono assumere la forma di Associazione riconosciuta (quindi con personalità giuridica) o di Fondazione con la finalità di “erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”.

In questa sede, per ragioni di spazio, si limiterà l’approfondimento alle Fondazioni che sono quegli Enti dotati di personalità giuridica, con risorse economiche sufficienti, per svolgere la propria attività (lecita e di utilità sociale) e che risultano regolati, salvo casi speciali, dagli artt. 14 e ss.gg. Cod. Civ.. Il loro patrimonio deriva principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Gli atti costitutivi indicano in maniera tassativa i princìpi a cui debbono attenersi in relazione alla gestione del patrimonio, alla raccolta fondi ed alle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale. L’obbligatorio bilancio sociale[8], da redigere al pari di quello di esercizio, deve anche contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

È necessario precisare che non tutte le Fondazioni possono diventare ETS. A esempio la Legge delega n. 106/2016, che ha poi portato al CTS, esclude espressamente l’applicazione della Riforma alle Fondazioni Bancarie. Parimenti escluse sono quelle Fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.

Il CTS, agli artt. dal 20 al 31, esplicita gli ulteriori requisiti che le Fondazioni debbono possedere per acquisire la qualifica di ETS e quindi per iscriversi nel RUNTS nella categoria “Altri Enti del Terzo Settore”. Rimane fermo il vincolo di svolgimento, in via esclusiva o prevalente, di una o più attività di interesse generale elencate all’art. 5 del CTS.
 

Registro unico degli Enti del Terzo Settore: un’importante novità della Riforma


Il CTS, agli artt. dal 45 al 54, disciplina il RUNTS, una delle novità più importanti della Riforma, che si propone di superare l’attuale sistema di registrazione delle Associazioni e degli Enti No Profit, imperniato su una molteplicità di registri gestiti da Regioni e Province autonome e di concentrarlo in un unico strumento, appunto il Registro Unico del Terzo Settore, istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con Regioni e Province Autonome. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Come evidenziato nel paragrafo 2, con l’avvenuta pubblicazione del DM n. 106/2020 sono state gettate le basi per la piena attuazione del RUNS che diventerà pienamente operativo entro il primo semestre di quest’anno. L’iscrizione in una delle sue sette sezioni[9] ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di ETS e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal CTS e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

Le ODV e le APS ad oggi iscritte negli specifici registri, transitano automaticamente nel RUNTS ex art. 54 del CTS. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali individua, con apposito provvedimento, il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di “popolamento iniziale” del RUNTS. Il termine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Alle ONLUS invece non si applica tale procedura: l’iscrizione nel RUNTS avviene a mezzo presentazione di apposita istanza da presentare dal momento in cui ha inizio il “popolamento iniziale” del RUNTS, specificando anche la sezione in cui intendono essere collocate. Se l’Ente ha personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000, il compito di presentare l’istanza corredata dai relativi atti è attribuito al notaio[10].

Sempre in tema di popolamento iniziale, l’art. 34 del DM 106/2020 pone in capo all’Agenzia delle Entrate l’obbligo di comunicare al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti che risultano iscritti nell’anagrafe delle ONLUS. I dati e le informazioni di cui trattasi devono comprendere, per ciascun ente, almeno il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalità e il codice fiscale del rappresentante legale.
 

Il Terzo Settore tra concezione additivista e visione emergentista


Cocca Argazzi 43 44 4All’indomani della pubblicazione del CTS, il prof. Stefano Zamagni[11] nel corso di un laboratorio organizzato da alcuni Organismi di rappresentanza del No Profit ed incentrato sulla valutazione dell’impatto sociale della Riforma, ebbe modo di evidenziare che con la nuova normativa si è costruita la cornice organica ed unitaria del terzo settore, superando in tal modo la “logica delle norme dedicate ai singoli comparti del no profit” e che grazie ad essa, gli italiani “per fare il ‘bene’ non devono più chiedere il permesso alle istituzioni e il diritto di associarsi è riconosciuto già sul piano legislativo”.

In tale occasione il professore bolognese definì il CTS come uno strumento sicuramente idoneo per superare il concetto di “alternativismo” – ovvero la tendenza di una certa parte del No Profit ad isolarsi dalla realtà circostante, senza cercare una via di integrazione e senza cambiare nulla – per affermare un modello incentrato sulla “biodiversità” in cui tutti i soggetti del terzo settore sono complementari ad altri (compresi quelli del profit) e dimostrano “che si può operare sul mercato in modo diverso”. Proseguendo su tale linea argomentativa, l’economista ha anche sottolineato l’importanza di aver riconosciuto il terzo settore “produttivo”, ovvero capace di produrre utilità sociale valorizzando il volontariato come “punta di diamante” di tutto il comparto[12].

Questo ovviamente ha come diretta conseguenza il superamento della concezione additivista (in base alla quale gli ETS sono utili ma non indispensabili e servono solo quando c’è necessità) per seguire senza tentennamenti il percorso “emergentista” che comporta una modifica delle relazioni, anche di quelle già in essere, fra tutti i soggetti presenti. La legge di riforma ha disegnato il Terzo Settore in base alla concezione “emergentista” che, da un lato, si porta “in dote” strumenti efficaci e potenti per favorirne progresso e sviluppo e, dall’altro, contempla tra gli obiettivi primari anche quello di ridisegnare gli spazi dell’agire sociale e dimostrarsi nel contempo in grado di “espandersi in orizzontale” e “svilupparsi in verticale” e di creare occupazione, non secondo i modelli economici classici, ma in modo completamente diverso ed innovativo e realizzando una compiuta sostenibilità ecologica, economica, sociale e antropologica che ha la sua “stella polare” nella centralità della persona e la valorizzazione delle sue qualità umane.

In tal modo il modello di “sussidiarietà circolare” (valorizzato dall’art. 118, co. 4, Cost) ha trovato piena attuazione e risulta oggi in grado di definire in modo organico e puntuale le relazioni tra Stato, Mercato e Comunità, tre “soggetti” che devono interagire in modo sistematico (cioè non occasionale) e con pari dignità nella definizione delle priorità degli interventi, nel reperimento delle risorse e nella individuazione dei modi ottimali di gestione degli interventi.

L’importante questione della “sussidiarietà circolare” è stata affrontata dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 131/2020 originata dal ricorso del Governo avverso una Legge dell’Umbria. I giudici di Palazzo della Consulta hanno asserito che il CTS, con l’art. 55, realizza per la prima volta, in termini generali, una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale. Infatti detto articolo – continuano i giudici delle leggi - pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, “nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”, il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo CTS.

Cocca Argazzi 43 44 5Il modello configurato dal citato art. 55 delinea un modello di relazione tra ETS e P.A. che si fonda sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

Quanto precede rafforza la consapevolezza che questi soggetti “No Profit”, rappresentativi della “società solidale” ed identificati come “Terzo Settore”, sono un fondamentale Pilastro ben piantato tra “Stato” e “Mercato”. Ciò in quanto sono presenti sul territorio con una rete capillare di vicinanza e solidarietà e, per tale ragione, in grado di “mettere in campo” in tempo reale, capacità organizzative e di intervento che generano effetti positivi in termini di risparmio di risorse e di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”. Quadrato Rosso

Note

[1] Istat: Censimento permanente delle Istituzioni No Profit anno 2018.

[2] Il Governo voleva introdurre tale norma in ragione della procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dalla UE nei confronti dell’Italia per “Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE – Direttiva IVA” ex art. 258 TFUE. Soddisfazione per l’abrogazione di tale disposizione è stata espressa dal Forum Nazionale del Terzo Settore, la cui portavoce Claudia Fiaschi ha dichiarato che se fosse stata approvata “avrebbe messo a rischio la sopravvivenza di tante associazioni del terzo settore assoggettandole inopportunamente al regime Iva”. È però urgente ha continuato la portavoce “discutere e finalmente risolvere le problematiche oggi esistenti relative al quadro fiscale del Terzo settore che, senza una fiscalità effettivamente premiante, rischia di vanificare l’impianto della riforma”.

[3] D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'art.1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” integrato e corretto dal D.Lgs. n. 105/2018.

[4] Riforma del Terzo Settore: un cantiere ancora aperto – Lavoro@Confronto n. 23 – Settembre/Ottobre 2017.

[5] Il termine inizialmente fissato al 3 febbraio 2019 (18 mesi dalla entrata in vigore del CTS) è stato via via prorogato dapprima al 3 agosto 2019, ed a seguire al 30.06.2020 (art. 43 co. 4 bis DL 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019), poi al 31.10.2020 (art.35, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020) ed infine al 31.03.2021.

[6] Come è noto le sedute dell’assemblea ordinaria sono valide, in prima convocazione, se risulta presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione invece l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. In entrambe le ipotesi le deliberazioni si intendono approvate se votate dalla maggioranza dei presenti.

[7] Adeguamenti statuti nelle ODV. Approfondimento di Daniel Iannaci e Alessandro Aiaccia. European journal of volunteering and community-based projects Vol.1, N. 2- 2020.

[8] Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con DM 4.07.2019 ha definito le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo settore”.

Cocca Argazzi 43 44 6[9] Il RUNTS in ragione del disposto dell’art. 46 del CTS è articolato nelle seguenti sette sezioni: Organizzazioni di volontariato; Associazioni di promozione sociale; Enti filantropici; Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; Reti associative; Società di mutuo soccorso; Altri enti del Terzo settore. Ad eccezione delle reti associative, nessun ETS può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

[10] Trasmigrazione degli enti nel Registro Unico, ecco le tempistiche: articolo dell’8.10.2020 di Luca Degani su Welforum.it, l’Osservatorio Nazionale Sulle Politiche Sociali.

[11] Stefano Zamagni, economista ed accademico, docente dell’Università degli Studi di Bologna, fra i massimi esperti in materia di economia civile e sociale. Per anni ha guidato l’Agenzia delle Onlus ed attualmente è il Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

[12] “Terzo settore, Zamagni promuove la riforma. E boccia la Fondazione Italia Sociale” Articolo pubblicato su “La Difesa del Popolo” Settimanale della Diocesi di Padova.

[*] Dorina Cocca in servizio presso la sede di Rovigo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ferrara Rovigo. Tiziano Argazzi giornalista, esperto in comunicazione, materie lavoristiche e privacy. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero degli Autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per la Pubblica Amministrazione.

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