L’Assegno Unico nasce con la approvazione da parte del Parlamento della Legge 1° aprile 2021, n. 46, “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale” [1]. L ’obiettivo posto dal legislatore con l’approvazione della legge 46/2021 è quello di “… favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile …” mediante la approvazione di “… uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale”; e ancora, tale assegno “… costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico …”. Ricordiamo che la misura in discussione viene definita “assegno unico e universale” perché al suo interno sono comprese tutte le detrazioni, gli incentivi, gli assegni, gli sgravi e i bonus già previsti per le famiglie italiane con figli, che resteranno attivi fino all'entrata a regime dell'assegno unico e universale. Lo scopo è quello di sostituire: l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, il fondo di sostegno alla natalità, le detrazioni fiscali contemplate dal Testo Unico delle imposte sui redditi per i figli a carico, l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari contemplati dal TU delle norme sugli assegni familiari[2].
Con il successivo Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79 “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori” convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 112 [3], il Governo prima ed il Parlamento poi sono dovuti intervenire per l’esigenza urgente di introdurre, in via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità. Insomma, una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo … finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità … adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli [4].
Dopo la conversione in legge del DL 79/2021, che ha garantito la necessaria copertura giuridica ed economica alla situazione degli assegni familiari per il secondo semestre del 2021, il Consiglio dei Ministri ha dunque approvato lo scorso 18 novembre il decreto legislativo che pone le basi concrete per l’attuazione della norma sull’assegno unico e universale in esecuzione della delega conferita al Governo con la legge 1° aprile 2021, n. 46. Fermo restando che tale decreto legislativo è attualmente all’esame, per il parere, delle competenti commissioni parlamentari, va ricordato che questo provvedimento, una volta approvato in via definitiva, fissa le regole procedurali ed i limiti economici da rispettare per poter ottenere l’assegno; proviamo a schematizzare e riassumere il tutto.
A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, I'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati nella domanda.
L'assegno è riconosciuto:
L'assegno di cui all'articolo è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 50 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Nel caso di assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi.
A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno.
La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
La domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
L'erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.
Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.
L'assegno unico è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l'INPS corrisponde d'ufficio l’assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.
Infine, va segnalato che l'assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’IRPEF.
[*] Direttore Esecutivo della Fondazione Prof. Massimo D’Antona
Seguiteci su Facebook
>