Anno IX - N° 47-48

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Settembre/Dicembre 2021

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Anno IX - N° 47-48

Settembre/Dicembre 2021

Morire di lavoro
in solitudine


di Pietro Napoleoni [*]

Pietro Napoleoni

Una strage silenziosa che non accenna a fermarsi. Una lunga lista di storie di lavoratori che non hanno fatto ritorno a casa.

Sono stati 772 i morti sul lavoro che l'INAIL ha censito nei primi otto mesi del 2021, in media oltre tre al giorno. Una enormità solo che si pensi che il terremoto dell'Aquila, una tragedia nazionale, ha provocato 309 morti.

Qualche mese fa le morti sul lavoro di due giovani donne, due giovani lavoratrici, Luana, rimasta impigliata dentro un orditoio, strumento per la filatura, in una fabbrica di Prato, e Laila, rimasta incastrata nella macchina fustellatrice in una azienda della Bassa modenese, hanno suscitato un interesse mediatico tale da imporre all'agenda delle istituzioni il tema delle morti sul lavoro.

È il Capo dello Stato, dall'alto della sua autorità morale, che lancia un perentorio messaggio. Nel discorso dello scorso 1° maggio al Quirinale ha detto che sono troppe le morti a causa di norme eluse e violate, ed ha aggiunto che il diritto al lavoro è diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il 6 luglio il Ministro del lavoro Andrea Orlando ha svolto un’audizione dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia.

Il Capo dell'Ispettorato del lavoro è stato audito il 22 luglio.

Il Ministro nella sua audizione ha preliminarmente affermato che gli infortuni aumentano quando ci sono pochi controlli, maglie larghe nella contrattualistica e una più debole rappresentanza dei lavoratori. Ma ha anche affermato che la politica non può occuparsi delle morti sul lavoro solo in concomitanza con gli eventi di cronaca più eclatanti. Ha ricordato quale è il sistema istituzionale di riferimento delineato dal decreto legislativo n. 81 del 2008, articolato in sede centrale e regionale che non è stato in grado di garantire , in questi anni, i necessari interventi di prevenzione. Ha inoltre annunciato l'assunzione di oltre duemila ispettori al fine di rafforzare l'azione di prevenzione con una maggiore presenza nei luoghi di lavoro.

In sintesi, una sferzata al potere politico, la presa d'atto della insufficienza dei controlli, il complesso sistema istituzionale di riferimento.

In realtà, all'antica questione degli infortuni sul lavoro, ha storicamente corrisposto un atteggiamento di rassegnazione, al limite della assuefazione da parte delle forze politiche e anche del sindacato. È mancata un'adeguata reazione, quasi che le morti sul lavoro debbano costituire il prezzo dovuto al profitto anche oltre le regole.

Al fenomeno degli infortuni sul lavoro, occorre dire, la legislazione e l'organizzazione amministrativa del lavoro non hanno, nel tempo, dato risposte adeguate alla domanda di tutela proveniente dal mondo del lavoro.

Napoleoni 47 48 1Dagli inizi del secolo scorso e fino all'anno 1979 le funzioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono state esercitate dallo Stato centrale attraverso gli uffici periferici dell'Ispettorato del lavoro. Un apparato amministrativo potenzialmente in grado, nella sua articolazione territoriale, di garantire la tutela del lavoro in fabbrica. Ma, il valore di un ispettorato, come noto, si sostanzia soprattutto nell'organico che deve poter garantire almeno quei parametri minimali previsti nella materia dai trattati internazionali. Il codice internazionale del lavoro, code international du travail, Vol I, 1951, prevede che le imprese debbono essere visitate almeno una volta l'anno, au moins une fois par an.

Una frequenza ottimale di una ispezione per anno quando il nostro Ispettorato mediamente effettuava una visita ispettiva ogni venti anni.

Una parziale risposta alla crescente domanda di tutela della salute e della integrità fisica è stata data con l'articolo 9 dello Statuto dei diritti dei lavoratori che attribuisce ai lavoratori stessi, mediante loro rappresentanze, il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni. Una norma introdotta nel particolare contesto storico dei rapporti sindacali all'interno delle fabbriche con la finalità di spostare sul piano collettivo il diritto alla sicurezza.

La storia racconta di una figura che nel tempo non ha conseguito un vero radicamento nelle fabbriche come soggetto autonomo rispetto alle rappresentanze sindacali. Non solo, ma la norma che comunque preconizzava una strategia di ampliamento della protezione dei lavoratori è stata, in seguito, sostanzialmente contraddetta dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 626/94 (ora art. 47 d. lgs. 81/2008) che ha previsto il rappresentante per la sicurezza le cui attribuzioni rispondono ad una logica di collaborazione con il datore di lavoro.

Problematico immaginare la compatibilità tra le rappresentanze previste dall'articolo 9 dello Statuto, cui sono demandate funzioni di controllo, con il rappresentante per la sicurezza, cui vengono demandate funzioni di collaborazione con il datore di lavoro.

Nell'anno 1978 il legislatore opera un radicale cambiamento dell'assetto istituzionale dei servizi di prevenzione degli infortuni.

Con la legge del 23 dicembre 1978 n. 833 i compiti svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo dello stato di salute vengono attribuiti alle Unità Sanitarie Locali con decorrenza dal 1° gennaio 1980. Al personale tecnico dell'Ispettorato del lavoro, con una improvvida scelta politica, viene semplicemente riconosciuta la facoltà di chiedere un comando negli istituendi servizi delle Unità sanitarie locali. Un'opzione che i tecnici dell'Ispettorato del lavoro non hanno esercitato, e si è così lasciato disperdere un patrimonio di conoscenze e di esperienze professionali.

Con la scelta legislativa contenuta nella legge n. 833/78 è stato assestato un duro colpo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con l'intendimento di superare servizi evidentemente carenti di mezzi e di personale, ci si è disfatti anche di quanto di buono era utile e necessario conservare.

Sono state cancellate tout court strutture dello Stato, i servizi tecnici dell'Ispettorato del lavoro, ove operavano tecnici che, anche in situazioni di carenze di mezzi e di organico, erano comunque portatori di specifiche professionalità e della memoria storica nell'applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni.

Nel tempo successivo all'attribuzione delle competenze alle regioni gli infortuni sul lavoro non sono diminuiti. Le regioni adottano e perseguono politiche di prevenzione che risentono delle mutevoli sensibilità del potere politico locale. E non è raro leggere di servizi di prevenzione delle ASL che dedicano le loro attenzioni verso luoghi di lavoro, come gli uffici pubblici, dove normalmente non ci si infortuna e dove difficilmente si perde la vita per un infortunio sul lavoro.

Occorre prendere atto che i presupposti che hanno animato la discussione e l'approvazione della legge n. 833 del 1978 non hanno fatto giustizia delle vecchie strutture dell'Ispettorato del lavoro, anzi.

Nell'ondivago procedere del legislatore, si è pervenuti nel 2008 al vigente testo unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, il decreto legislativo n. 81 del 2008.

Un testo che, al di là degli aspetti tecnicistici, che certamente danno risposte ai pericoli derivanti dai processi produttivi, presuppone un sistema istituzionale, previsto dal capo II del testo, enormemente complesso.

Napoleoni 47 48 2Un’impalcatura burocratica dove l'intero mondo della burocrazia, statale e non, ha un ruolo. E un intreccio siffatto di pletorici comitati, commissioni consultive, comitati di coordinamento, enti pubblici a vario titolo coinvolti, non può oggettivamente generare un sistema che ha bisogno di snellezza amministrativa per potere pervenire al risultato concreto, che nella specie è la rapidità delle decisioni che debbono condurre alla presenza di un ispettore del lavoro in una fabbrica dove è in pericolo l'incolumità di lavoratori.

Siamo quindi ben lontani dalla previsione dell'articolo 4 della Convenzione n. 81 dell'O.I.L. sull'ispezione del lavoro secondo cui l'ispezione del lavoro deve essere posta sotto la sorveglianza e il controllo di un’autorità centrale.

Con riguardo al controllo di un'autorità centrale, il Ministro del lavoro Andrea Orlando ha lanciato un eloquente messaggio nel corso dell'audizione del 6 luglio al Senato quando ha affermato che sono troppi gli organi di vigilanza che non riescono a coordinarsi e che ogni regione adotta una propria politica di prevenzione con diverse sensibilità rispetto alle imprese. Ventuno diverse politiche locali sono incompatibili con un'unica strategia di prevenzione.

Il Governo ha dato una prima risposta concreta al fenomeno delle morti sul lavoro con il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021, che ora dovrà affrontare l'esame delle Camere, con la finalità di rafforzare la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento inasprisce il regime sanzionatorio, prevede la estensione all'Ispettorato del lavoro della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza del lavoro e autorizza l'assunzione di 1024 unità di personale ispettivo nell'Ispettorato del lavoro. È anche previsto l'incremento di 90 unità, in soprannumero, del già consistente contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri nell'Ispettorato del lavoro.

L'intervento legislativo non sembra tuttavia cogliere il messaggio del Ministro del lavoro lanciato nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia.

Rimangono le “ventuno politiche locali incompatibili con un'unica strategia di prevenzione” che il Ministro nell'occasione ha stigmatizzato. E la dualità nell'esercizio di una stessa funzione non è una buona regola.

Comunque rappresenta un segnale positivo l'assunzione di 1024 ispettori del lavoro in più. Forse altri 90 ispettori, laureati in ingegneria, in luogo dei 90 carabinieri sarebbero stati più utili per verificare i dispositivi di funzionamento e di sicurezza delle macchine operatrici all'interno degli stabilimenti industriali ove con maggiore frequenza si verificano gli infortuni anche mortali. Fatto salvo, evidentemente il fascino, rassicurante delle divise.

Ebbene, è il momento che la politica vada oltre l'indignazione di circostanza al verificarsi dell'infortunio mortale e vada oltre le risposte figlie di un pensiero breve.

È il momento del pensiero lungo, il momento di dare corpo alle norme che già sono nel nostro ordinamento. Un percorso è già tracciato nella legge 10 dicembre 2014, n. 183, e il successivo decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015, che hanno istituito l'agenzia unica per le ispezioni del lavoro.

È il tempo di dare concretezza all'unicità della ispezione del lavoro. Una ispezione che ricomprenda tutte le competenze in materia di tutela fisica economica e previdenziale del lavoratore, ora ingiustificatamente sparse in una pluralità di enti, anche passando per il superamento della legge n. 833/78 e per un riequilibrio dei poteri con le regioni.

Un passaggio che non può più essere eluso nella Repubblica democratica fondata sul lavoro dove, come dice il Capo dello Stato, il diritto al lavoro è il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo si deve a quel sentimento che ormai prevale nei lavoratori, che non è né di rabbia né di rassegnazione. È un sentimento di solitudine. Quadrato Rosso

[*] Dopo la Scuola di specializzazione di diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale presso l’Università La Sapienza di Roma, ha avuto diverse esperienze lavorative: ispettore del lavoro, funzionario dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, del Dipartimento della Funzione pubblica, dirigente del settore legislativo della Regione Campania e successivamente responsabile delle Relazioni sindacali del Comune di Roma. Attualmente svolge attività di consulente del lavoro. È autore dei saggi “La busta paga, come si legge come si controlla”, ed. Ediesse, 1983; “Guida alla lettura e al controllo della busta paga”, Ediesse, 1984. Ha inoltre pubblicato numerosi articoli in materia di organizzazione amministrativa del lavoro in riviste e periodici specializzati.

Napoleoni 47 48 3Riferimenti normativi


Statuto dei lavoratori
Legge 20 maggio 1970, n. 300

Art. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.


Legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del servizio sanitario nazionale"

Art. 21.
Organizzazione dei servizi di prevenzione.
In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Per la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia dell'ambiente] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive . In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 . Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato

Art. 73.
Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro.
In riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, primo comma, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il personale tecnico e sanitario, centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di protezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1° gennaio 1980, presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unità sanitarie locali e, in particolare, nei presidi di cui all'articolo 22. Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di cui all'articolo 67.


Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123

Capo II
Sistema istituzionale

Art. 5.
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. (1)
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

Napoleoni 47 48 4Art. 6.
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
1.Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.

Art. 7.
Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

Art. 9.
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;

Art. 13.
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’ articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’ articolo 7


Napoleoni 47 48 5Legge del 10/12/2014 n. 183
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Art. 1, comma 7.
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.


DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161)

Art. 1
Ispettorato nazionale del lavoro
1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.


DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Art. 13
Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»;

Napoleoni 47 48 6b) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1. le parole «e per indirizzare» sono sostituite dalle seguenti: «e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale»;
1.2. le parole: «negli attuali» sono sostituite dalla seguente: «nei»;
1.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.»;
2) al comma 2:
2.1. le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;
2.2. dopo le parole «dal Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale»;
2.3. le parole: «dall'IPSEMA e dall'ISPESL», sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro»;
2.4. dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.»;
4) al comma 4, primo periodo, le parole da «Ministro del lavoro» fino a «pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale» e le parole «da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti i criteri e»;
5) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per l'attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;
6) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.»;

c) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole «è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.»;
4) al comma 6:
4.1. dopo le parole «L'importo delle somme che l'ASL» sono inserite le seguenti: «e l'Ispettorato nazionale del lavoro»;
4.2. le parole «l'apposito capitolo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall'Ispettorato»;
5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis.
L'Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.»;

Napoleoni 47 48 7d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).
1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta,
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Napoleoni 47 48 89. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
12. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione
delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).»;

e) all'articolo 51:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
2) il comma 8-bis è sostituito dai seguenti:
«8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.»;

f) all'articolo 99, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»;

g) l'Allegato I è sostituito dall'Allegato I al presente decreto.
2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c), numero 1), l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di Funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.
3. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «570 unità» sono sostituite dalle seguenti: «660 unità»;
b) alla lettera b), il numero «6» è sostituito dal seguente: «8»;
c) la lettera c) è abrogata;
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ispettori: 246»;
e) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) appuntati e carabinieri: 229».
Napoleoni 47 48 95. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022.
A tal fine è autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374 euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994 euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701 euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede ai sensi dell'art. 17.

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