Novità per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
di Luigi Gallo [*]
Prima di soffermarci sulle ultime importanti novità in materia di verifiche delle attrezzature di lavoro, avviciniamoci a questo argomento che compone, insieme ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008, con il necessario rigore ma, contemporaneamente, cercando di rendere meno ostica possibile una tematica non semplice che, spesso, ha creato motivi di incertezza e di confusione non solo nell’utenza ma anche tra gli stessi “addetti ai lavori”, contribuendo a ingenerare quel clima di disaffezione se non proprio di rigetto (oggi, ahimè, molto diffuso) nei confronti di tutto ciò che proviene dalle Istituzioni Pubbliche.
La definizione di attrezzatura di lavoro è contenuta nell’art. 69, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art.42 del D.Lgs. n. 106/2009. Nella versione vigente, essa è definita come: “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.
Nella successiva lettera b) dello stesso comma 1, si specifica poi il significato da dare al termine “uso” di una attrezzatura di lavoro. Nella legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, in ossequio alla normativa di origine comunitaria, il concetto di uso è notevolmente ampliato rispetto al semplice utilizzo; infatti, esso viene definito come: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.
Dietro queste brevi righe, nette e concise, contenute nelle definizioni testé enunciate, si staglia, in verità, un mondo assai variegato e in rapida evoluzione tecnologica, costituito da un vasto insieme di congegni e strumenti “costruiti” e “usati” per coadiuvare l’Uomo (talvolta anche a sostituirlo, n.d.r.) durante il lavoro; tale insieme composito spazia dalla macchina mastodontica complessa (si pensi a quelle gigantesche gru capaci di sollevare carichi impressionanti) al piccolo utensile manuale (un semplice martello o un cacciavite), oppure dall’enorme recipiente a pressione ubicato in una raffineria alla scala semplice portatile presente in un cantiere edile o in un terreno agricolo.
Le evidenti diversità tra i vari tipi di attrezzature citate negli esempi, con le notevoli differenze in termini di pericoli e, quindi, di rischi e della loro valutazione, trovano un punto di omogeneizzazione, da un lato, nel rispetto da parte dei fabbricanti di requisiti di sicurezza progettuali e costruttivi e, dall’altro lato, nell’obbligo da parte degli utilizzatori (datori di lavoro e anche lavoratori) della cura e conservazione nel tempo di tali requisiti.
Ed è veramente apprezzabile, in tal senso, lo sforzo di sintesi compiuto dal Legislatore del Testo Unico il quale, in soli due articoli, ovvero il 70 e il 71 del Titolo III, ha fissato obblighi ed individuato procedure, avendo come riferimento tutte le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie relative alle attrezzature di lavoro, sia quelle di prodotto sia quelle sociali con le loro molteplici differenze. Senza entrare troppo in dettaglio sulle modalità di legiferare dell’Unione Europea e sulle diverse tipologie di atti giuridici comunitari, si ricorda brevemente che le direttive comunitarie di prodotto fanno riferimento all’art.100 del Trattato istitutivo della Comunità Europea che ha come fine la realizzazione del libero mercato, mentre le direttive sociali derivano dall’art.118 dello stesso Trattato che ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di lavoro. Non è stato certamente semplice condensare in poche righe i due diversi ambiti sottostanti alle due differenti tipologie di direttiva, non sempre propriamente convergenti e per di più in un testo normativo, a valenza penale, rivolto solamente agli utilizzatori (datori di lavoro e lavoratori) come è appunto il Titolo III del D.Lgs. n.81/2008.
Infatti, gli obblighi dei costruttori, anche essi sanzionati penalmente, sono contenuti nell’art.23 del D.Lgs. n.81/2008 che fa parte del Titolo I, e riguarda non soltanto le attrezzature di lavoro ma anche i DPI e gli impianti, questi ultimi intesi come impianti “di servizio”, (ad esempio gli impianti elettrici) e non “di processo”, i quali rientrano appieno (come visto in precedenza nella definizione di cui all’art.69 nella versione modificata dal D.Lgs. n.106/2009, n.d.r.), tra le attrezzature di lavoro.
Dopo questa necessaria premessa, ritornando alle attrezzature di lavoro e prima di passare alle novità riguardanti le verifiche, soffermiamoci brevemente sulla differenza tra controlli e verifiche. A tale riguardo si evidenzia che il D.Lgs. n. 81/2008, per le attrezzature di lavoro prevede una serie di adempimenti riportati nei commi 8 e 11 dell’art. 71. Gli interventi di cui al comma 8 sono stati definiti dal Legislatore “controlli” mentre quelli previsti nel comma 11 sono stati denominati “verifiche”. I controlli di manutenzione periodica (comma 8) non sostituiscono le verifiche periodiche obbligatorie (comma 11), in quanto sono due tipi di interventi diversi. I controlli previsti dal comma 8 possono essere eseguiti direttamente dal datore di lavoro, se ha le competenze, o da ditte specializzate scelte dal datore di lavoro stesso. Si deve tenere traccia dei controlli di manutenzione eseguiti, come esplicitamente richiesto e previsto nell’art 71, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 che recita testualmente: “I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza”. Il documento di riferimento è il registro di controllo che deve riportare nel dettaglio la descrizione di tutti gli interventi eseguiti. Più dettagliati sono i riferimenti ai controlli e agli interventi eseguiti e più facile è tenere sotto controllo l’efficienza e la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro.
Le verifiche periodiche previste dall’art. 71, comma 11, per le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII, con la frequenza indicata nel medesimo allegato, sono rivolte, come i controlli, a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, ma devono essere eseguite da Soggetti Pubblici (INAIL e ASL-ARPA) ovvero da Soggetti Privati abilitati, scelti dal datore di lavoro, il cui elenco è istituito, tenuto e aggiornato presso il Ministero del Lavoro. Il costo delle verifiche è regolato da un apposito Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012 che fissa la tariffa per ogni tipologia di attrezzatura e per tipologia di verifica ovvero prima verifica e verifiche successive.
Siamo giunti, finalmente, al tema principale di questo articolo, ovvero le novità in tema di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro succedutesi nel corso dell’ultimo anno.
Il testo legislativo che ha modificato in profondità il comma 11 dell’art.71 è stato il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 meglio noto come “Decreto del Fare”, convertito, con modifiche, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.
Questo è il testo del comma 11 alla data del 21 agosto 2013, giorno di entrata in vigore della Legge n.98/2013 e prima della ulteriore modifica di cui si disquisirà in seguito:
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
Con la nuova formulazione viene liberalizzato, di fatto, il sistema delle verifiche, modificando nello spirito e nella filosofia fondante le disposizioni previgenti. In particolare, la modifica riguarda le modalità di richiesta e, quindi, di effettuazione delle verifiche periodiche successive alla prima delle attrezzature di lavoro: il Soggetto Pubblico (ASL-ARPA), infatti, non risulta più essere il Titolare di Funzione delle suddette verifiche ma il datore di lavoro può liberamente scegliere di affidare la verifica direttamente al Soggetto Pubblico o al Soggetto Abilitato Privato. Non sussiste più, quindi, l’obbligo di richiedere la verifica dapprima al Soggetto Titolare di Funzione, conferendo l’incarico al Soggetto Privato solo nel caso in cui fossero decorsi inutilmente i termini (30 gg.) ed il Soggetto Pubblico non avesse provveduto all’espletamento del servizio. Con l’entrata in vigore della Legge n. 98/2013, il Soggetto Pubblico ed il Soggetto Privato risultano posti sullo stesso piano giuridico e, quindi, equiparati.
Tale modifica riguarda, però, solo le verifiche periodiche successive alla prima. L’INAIL, infatti, resta comunque il Soggetto Titolare di Funzione, per l’espletamento della prima verifica periodica. Tuttavia, il termine previsto per l’esecuzione della prima ispezione è stato ridotto a 45 gg. ma non dalla data della richiesta, come era disposto nella disciplina previgente e anche nel Decreto del Fare, ma bensì dalla “messa in servizio”, termine introdotto con un emendamento parlamentare approvato durante l’iter di conversione in Legge del Decreto. Ricordiamo che con la definizione di messa in servizio si intende la comunicazione che il datore di lavoro deve fare all’INAIL, all’atto dell’acquisto di un’attrezzatura di lavoro nuova e quindi del suo primo utilizzo. La scelta della decorrenza della prima verifica dalla messa in servizio delle attrezzature, e non già dal momento della richiesta da parte del datore di lavoro, è stata fortemente criticata da alcune parti sociali, suscitando non poche perplessità anche in molti addetti ai lavori per i possibili profili di contrasto con la normativa comunitaria.
Infatti, da un lato, la decorrenza dalla messa in servizio avrebbe introdotto un aggravio per le aziende imponendo impropriamente una verifica subito dopo la messa in servizio (quindi per una attrezzatura del tutto nuova) e non alla scadenza della periodicità prevista dall’allegato VII.
Dall’altro lato, si sarebbe trattato di un intervento contrario allo spirito della norma secondo cui “le verifiche periodiche devono essere volte a valutare nel tempo lo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature e, inoltre, sarebbe stato forte il rischio di incorrere in una procedura di infrazione alla normativa comunitaria. In effetti, le direttive di prodotto, prevedendo una procedura di immissione sul mercato che realizza la libera circolazione delle merci (di cui la marcatura CE e la dichiarazione di conformità sono i punti essenziali), vietano l’adozione di procedimenti di omologazione nazionale. Una prima verifica così come uscita dopo il passaggio parlamentare del Decreto del fare, in caso di impugnazione davanti alla Corte di Giustizia UE, avrebbe corso seriamente il rischio di essere considerata alla stregua di un vero e proprio collaudo e, pertanto, in contrasto con la normativa europea. Le istituzioni preposte in materia, ovvero il Ministero del lavoro e l’INAIL, sollecitati ad una riflessione sulla correttezza della norma e sugli effetti organizzativi ed economici nei confronti delle imprese, hanno provveduto in breve tempo a far correggere l’improvvido emendamento sopra citato, attraverso una modifica inserita nella Legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, entrata in vigore il 31/10/2013. Nello specifico, il comma 9-quinquies, art. 7 della Legge n.125/2013, stabilisce che «all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta”».
Per concludere riportiamo, dunque, il testo definitivo del comma 11, art. 71 del D.Lgs. n.81/2008, vigente dal 30 ottobre 2013:
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
[*] L’Ing. Luigi GALLO è funzionario ispettivo tecnico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in servizio presso la DTL di Cosenza. Le considerazioni sono frutto esclusivo del libero pensiero degli autori e, ai sensi della vigente disciplina, non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l`Amministrazione di appartenenza.
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