Il provvedimento di sospensione, nella sua ormai lunga evoluzione normativa ed attuativa, ha subito continue modifiche che, tuttavia, non ne hanno intaccato la natura e le finalità. Resta infatti un provvedimento amministrativo di natura cautelare che ha lo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.
In questi tre lustri di vita, è cambiata l’entità delle sanzioni pecuniarie, sono stati affinati i presupposti per la sua adozione, e da ultimo è venuto meno il carattere discrezionale che sin dall’inizio lo aveva un po' qualificato: si parlava di provvedimento di natura cautelare e discrezionale. Infatti, l’attuale dettato normativo contenuto nel novellato art. 14 del TU sulla sicurezza, così recita: “… l’INL adotta un provvedimento di sospensione quando…”; quindi non c’è più discrezionalità, fermo restando, tuttavia, la possibilità di differimento nei casi già chiariti al tempo dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 33/2009.
Ma la novella introdotta dall’art. 13 del D.L. 146/21 ha apportato anche altre importanti modifiche, tra cui, indubbiamente la più significativa, quella che consente al personale ispettivo dell’INL di adottare il provvedimento di sospensione anche in presenza di gravi violazioni in materia prevenzionistica (riportate in apposito allegato) a prescindere dal settore merceologico. Questa è la novità dirompente che merita un’attenzione particolare, perché potrebbe essere il primo passo verso quella riunificazione in capo ad un unico corpo ispettivo delle competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di ricostruire, per meglio capire, il percorso che ha riguardato il provvedimento di sospensione. Siamo nel 2006, il Decreto Bersani-Visco introduce una serie di norme molto importanti che riguardano la materia fiscale e lavoristica.
In particolare, per quest’ultima il nemico da combattere è “il lavoro nero”, una piaga che dilaga in interminabili rivoli del mondo del lavoro. Le sanzioni pecuniarie non bastano ed allora si introduce un provvedimento forte che colpisca i datori di lavoro che eludono le regole a danno dei lavoratori, “la sospensione” delle attività, con ripercussioni di carattere economico certamente, ma anche con risvolti di natura penale ed amministrativa. Dall’art. 36 bis del Decreto Bersani e dopo numerosi aggiustamenti, si arriva dunque all’attuale disciplina introdotta dal richiamato art. 13 del D.L. 146/21, che riscrive l’art. 14 del Testo Unico.
Intanto, la percentuale dei lavoratori in nero che consente di procedere alla sospensione è ridotta al 10% e la condizione di irregolarità del rapporto di lavoro è correlata esplicitamente alla mancata comunicazione preventiva di assunzione e, pertanto, come ha chiarito bene la circolare n. 3/2021 dell’INL, non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione al Centro per l’impiego, come ad esempio, i coadiuvanti familiari per i quali è prevista solo una comunicazione all’INAIL. Resta fermo invece il criterio del computo che permane sul numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo così come per la qualificazione di lavoratore da riferirsi sempre alla nozione di cui all’art. 2 del D. Lgs. 81/08.
Anche le sanzioni aggiuntive cambiano in ragione del numero dei lavoratori trovati in nero: 2.500 euro fino a n. cinque lavoratori; 5.000 oltre questa soglia.
Ma come si diceva in apertura, la novità più significativa riguarda l’altro presupposto per l’adozione del provvedimento: l’accertamento di gravi violazioni in materia prevenzionistica a prescindere dal settore merceologico. È questa la grande novità. Ora il personale ispettivo dell’INL, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, può rilevare violazioni di norme che concernono la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore in qualsiasi settore, anche se limitatamente alle violazioni riportate nell’allegato richiamato dalla norma. È un passo molto importante che ci riporta, anche se parzialmente, alla situazione precedente alla legge n.833 del 1978, quando fu istituito il SSN e furono attribuite le competenze in materia di salute e sicurezza ai servizi delle unità sanitarie locali. Fu una svolta epocale che rimetteva la tutela dell’integrità fisica del lavoratore alla “Sanità”, togliendola agli organi ispettivi che facevano capo al Ministero del Lavoro. Fu come dire: la sicurezza sul lavoro è “cosa” di sanità più che di “lavoro” in senso stretto. Il lavoratore prima di essere tale è una persona ed è questa che va tutelata, seppur nelle vesti di prestatore di lavoro. Questo fu il concetto alla base del quale la tutela fu rimessa ad organi di vigilanza incastonati nelle strutture sanitarie.
Ecco, ora, a distanza di quasi mezzo secolo, sembra riaprirsi una breccia che riconcettualizza la questione: certamente il lavoratore è prima ancora persona, ma la tutela, seppur rivolta alla sua integrità psico-fisica, è inscindibilmente correlata all’universo che circonda la prestazione lavorativa, un universo fatto di luoghi, di macchine, di attrezzi, di meccanismi, di imprevisti, di comportamenti, e di tutte le misure correlate. Ed allora in questo senso forse sarebbe utile rivedere l’intero apparato della vigilanza sul lavoro, e queste novità di cui si è trattato rappresentano un tiepido alito di vento che invita ad una approfondita riflessione.
Certamente, ora gli ispettori dell’INL sono gravati da ulteriori compiti, e sicuramente meritano un giusto riconoscimento. È quanto mai paradossale che tra gli organi di vigilanza in materia di lavoro, proprio quelli con il maggior carico risultano essere i meno remunerati. Ora si può ben dire che gli ispettori dell’INL hanno una competenza a 360 gradi: materia lavoristica, previdenziale, assicurativa ed ora anche prevenzionistica; ecco, si rifletta anche su questo, un ispettore del lavoro non può essere trattato peggio di colleghi di pari profilo che fanno capo ad altre Amministrazioni Pubbliche. Anche questo un altro dei tanti “misteri d’Italia”.
[*] Ispettore del lavoro in servizio presso l’ITL di Roma. Vincitore del Premio Massimo D’Antona 2016. Nel mese di Giugno 2018, Piero Cascioli è stato eletto Sindaco del Comune di Segni (RM). Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza
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