Commento a Cass., n. 2243 del 25 gennaio 2023
L’asbesto, meglio conosciuto come amianto, è costituito da un gruppo di minerali lavorati a temperatura e pressione basse.
L’alta resistenza al calore e la struttura fibrosa consentivano un uso diffuso sia nel settore tessile per la creazione di indumenti che in quello edile per la coibentazione di edifici e mezzi di trasporto.
I primi studi circa la sua tossicità risalgono agli anni Trenta quando il Regno Unito adotta i primi canali di ventilazione e sfogo quale cautela all’uso dell’amianto a seguito di studi medici che mettono in correlazione i casi di mesotelioma pleurico e carcinoma polmonare con le inalazioni di asbesto. Negli anni Quaranta è la Germania a riconoscere un risarcimento per i lavoratori maggiormente esposti all’amianto e a rischio di malattie. Nel 1983 l’uso viene completamente vietato in Islanda. L’Italia soltanto il 27 marzo 1992 emana la legge n. 257 contenente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto vietandone “l’estrazione, l’importazione, la lavorazione, l’utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l’esportazione”.
L’art. 13 della summenzionata legge prevede distinte tipologie di benefici per i lavoratori esposti ad amianto:
Tenendo conto dell’esposizione al rischio di contrarre malattie asbesto correlate, quindi, delle minori aspettative di vita il legislatore ha previsto una rivalutazione contributiva del 50% ai fini pensionistici. In caso di malattia accertata e di contributi insufficienti per maturare il diritto alla pensione scatta quello alla pensione invalidità amianto.
Per ottenere i benefici descritti sono necessari diversi presupposti:
La procedura da seguire per il riconoscimento dei benefici da esposizione ad amianto è bifasica. La prima ha carattere amministrativo e si svolge dinanzi all’Inps presentando la richiesta per ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni contributive una volta avuto il rilascio della certificazione da parte dell’Inail a seguito di visita medico-legale.
Conclusa la fase amministrativa e in caso di esito negativo, si può procedere con il ricorso giurisdizionale davanti al Giudice del Lavoro. L’atto introduttivo deve essere ben dettagliato con la descrizione precisa dell’ambiente di lavoro, dei livelli di esposizione e delle sostanze cui si è stati esposti. È, inoltre, necessario allegare il certificato Inail e la domanda presentata presso l’Inps.
In ordine ai termini per presentare la domanda la Suprema Corte di Cassazione ha precisato in diverse sentenze come la decadenza speciale di cui all’art. 47, comma 5 del decreto legge n. 269 del 2003 (presentazione domanda a Inail di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici) non si applica a coloro che rientrano nel previgente regime legislativo ovvero che hanno già maturato il diritto al trattamento pensionistico, usufruiscono del trattamento di mobilità oppure hanno definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. Tale ultima previsione, infatti, è stata introdotta proprio per creare un periodo transitorio da un regime (quello disciplinato dalla legge n. 257 del 1992) all’altro (previsto dal decreto legge n. 269 del 2003).
La Suprema Corte nella sentenza n. 2243 del 2023 ribadisce il principio già espresso della non necessarietà della domanda all’Inail nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del D.M. attuativo dell’art. 47 del decreto legge del 2003 del 27 ottobre 2004 per procedere al riconoscimento dei benefici da amianto per coloro che hanno già maturato il diritto al trattamento pensionistico prima del 2004.
Sulla base di tale affermazione la Corte cassa la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 14 marzo del 2017 che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Latina di rigetto della domanda di alcuni pensionati che avevano chiesto la maggiorazione per esposizione ad amianto.
La Corte territoriale aveva ritenuto fondata l’eccezione di decadenza per non aver presentato tempestiva domanda di decadenza all’Inail nel termine semestrale.
La Corte di Cassazione fornisce la propria interpretazione e ritiene errata l’esegesi delle norme in esame fornita dal Tribunale di merito e confermata dalla Corte d’Appello. I lavoratori che hanno già maturato il diritto al trattamento pensionistico prima del 2004, data dell’entrata in vigore del decreto attuativo dell’art. 47 del decreto legge del 2003, non decadono dal diritto di presentare la richiesta per i benefici contributivi per esposizione all’amianto anche se non hanno avanzato richiesta all’Inail nel semestre indicato.
Il riconoscimento di maggiorazioni contributive per esposizioni all’amianto rappresenta una forma di risarcimento aggiuntivo rispetto a quello pecuniario diretto a compensare le minori aspettative di vita dei lavoratori.
Il ristoro esclusivo della sfera patrimoniale risulterebbe, infatti, insufficiente a fornire una reale tutela ai lavoratori esposti a sostanze tossiche in quanto è necessario prevedere una misura che incide sulla vita stessa del soggetto.
In tale ottica le maggiorazioni contributive risultano consone a tal fine fornendo al lavoratore la possibilità di maturare precocemente il diritto alla pensione.
La sentenza della Suprema Corte in commento propina un’interpretazione della legge favorevole ai richiedenti ritenendo non decadenziale la presentazione della domanda di certificazione all’Inail entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del 2004 attuativo della legge del 2003 dettata in materia almeno per coloro che hanno già maturato il diritto al trattamento pensionistico in quella data. Si tratta di principio non rivoluzionario nella giurisprudenza in quanto ribadito in diverse occasioni che, però, a quanto pare, non risulta ancora ben recepito nelle Corti territoriali che continuano a fornire interpretazioni difformi avallate anche dalle Corte di Appello. La sentenza della Corte di Cassazione n. 2243 del 2023 non lascia alcun spazio a dubbi circa la corretta applicazione della disciplina dei termini decadenziali relativi alle domande di richieste di maggiorazioni da esposizioni ad amianto, pertanto, i singoli Tribunali dovranno adeguarsi a quanto disposto.
[*] In servizio presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG Politiche Previdenziali e Assicurative, Divisione I. Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
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