Con una recente sentenza[1] la Corte Costituzionale ha riportato all’attenzione degli impiegati statali un beneficio economico degli anni ‘90: la maggiorazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA).
Lasciando ad altri il compito di approfondire le conseguenze di tale sentenza, cercherò di esporre in maniera divulgativa alcune delle caratteristiche della Maggiorazione della RIA.
L’evoluzione della struttura e delle forme di attribuzione dello stipendio degli impiegati civili dei Ministeri, e di eventuali altre categorie, ha portato in un primo momento (31/12/1986), alla scomposizione dello stipendio in due voci: il c.d. stipendio tabellare, identico per tutti gli appartenenti ad uno stesso livello, e la Retribuzione Individuale di Anzianità o RIA (pari al differenziale espresso in classi, scatti e ratei tra lo stipendio effettivo e quello iniziale).
Ma nel 1990 venne aggiunto anche un nuovo importante beneficio economico: la Maggiorazione Retribuzione individuale di Anzianità (art. 9 comma 4 e 5 DPR 14/1/1990 n. 44).
La Maggiorazione della RIA veniva attribuita agli impiegati che avevano almeno 5 anni di servizio utile tra il 1988 e il 1990 e, nel caso gli anni maturati fossero 10 o 20, la Maggiorazione veniva raddoppiata o quadruplicata.
Va da sé che, nel caso al 31/12/1990 fossero stati maturati più di 5 ma meno di 10 veniva attribuita la maggiorazione su 5 anni mentre, nel caso di maturazione di più di 10 ma meno di 20, veniva attribuiva la maggiorazione su 10. Per contro, ad esempio, chi maturava solo 3 anni di servizio utile non aveva la maggiorazione, mentre chi ne maturava 7 aveva il beneficio su 5 anni.
Si trattava di un nuovo beneficio economico la cui applicazione sembrava semplice.
Ma agli inizi degli anni ’90 la crisi economico-finanziaria in corso comportò la necessità per il legislatore di un contenimento della spesa pubblica che ebbe come conseguenza il divieto di incrementi stipendiali dal 1991 al 1993 e il sostanziale mantenimento (“Resta ferma fino al 31/12/1993…”) della disciplina vigente al 31/12/1990 in materia di benefici economici (art. 7 comma 1 e ss. L. 14/12/1992 n. 438).
Con riferimento proprio a questa normativa, gli impiegati che non avevano maturato uno dei requisiti di anzianità previsti entro il 31/12/1990, ma che lo maturavano tra l’1/1/1991 e il 31/12/1993, ritennero di avere diritto alla Maggiorazione della RIA o alla sua rideterminazione. Così, per restare nell’esempio, chi aveva solo 3 anni al 1990 ne aveva sicuramente 5 tra il 1991 e il 1993.
Dal rifiuto da parte delle amministrazioni a tale riconoscimento ne nacque un contenzioso che vide le amministrazioni soccombenti e gli impiegati vincitori (in particolare: Consiglio di Stato sez. IV, 17/10/2000 n. 5522).
Col fine di porre un limite al contenzioso in atto evitando la spesa conseguente alla ormai certa soccombenza, il legislatore intervenne con una norma di interpretazione autentica che, fatti salvi i giudicati, dispose che la data a cui fare riferimento per il calcolo della anzianità di servizio per la determinazione della Maggiorazione della RIA dovesse essere in ogni caso il 31/12/1990 e non il 31/12/1993 (art. 51 comma 3 L. 23/12/2000 n. 388).
Ma la Corte Costituzionale, con la sentenza 4/2024 ha negato il carattere interpretativo della norma impugnata e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51 comma 3 L. 23/12/2000 n. 388 (sentenza n. 4/2024, depositata il 11/01/2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 17/01/2024).
Concludo rappresentando che con queste note non ho inteso intervenire in merito alla sentenza e alle sue conseguenze, tuttavia, il lettore curioso potrebbe desiderare di conoscere se ha la Maggiorazione della RIA.
Sarà necessario fare riferimento al provvedimento di stipendio emanato dall’Ente datore di lavoro ai sensi del citato DPR 44/1990 dal quale risulterà: se, per quanti anni di servizio e per quale importo è stata attribuita la Maggiorazione della RIA; in alternativa potrebbe aiutare lo stato matricolare che ne riporta il dispositivo. I cedolini di stipendio dell’epoca e successivi (in lire e in euro) distinguevano la RIA dalla Maggiorazione, fino a che le due voci furono accorpate; ovviamente l’importo va moltiplicato per dodici.
[1] Sentenza 4/2024
[*] Esperto di problemi previdenziali del Pubblico Impiego. Rappresentante Regionale per il Lazio nella Assemblea Nazionale della Fondazione Massimo D’Antona.
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