Annno XII - n° 64

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Luglio/Agosto 2024

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Annno XII - n° 64

Luglio/Agosto 2024

Lavoro in agricoltura: la nuova normativa per il contrasto al lavoro nero ed allo sfruttamento


di Antonella Delle Donne [*]

Antonella Delle Donne 56

I recenti fatti di cronaca riferiti alla morte di Satnam Singh, lavoratore agricolo, hanno riacceso i riflettori su un problema datato e irrisolto quale quello del caporalato e dello sfruttamento della manodopera prestata in condizione precarie senza il riconoscimento di alcun diritto.

Per caporalato si intende un sistema abusivo di reclutamento degli operai agricoli senza alcuna applicazione della legislazione in materia giuslavoristica.

Delle Donne 64 1La valutazione è di circa 400.000 lavoratori in tali condizioni, italiani e stranieri, in tutte le zone del Paese e a prescindere dallo specifico settore agricolo e dalla sua redditività. Il fenomeno, inoltre, risulta in costante aumento in base ad uno studio condotto negli ultimi anni con un valore di circa il 23%[1].

La situazione, pertanto, risulta essere abbastanza preoccupante se si pensa che, secondo i dati ISTAT l’indicatore complessivo di irregolarità lavorativa è pari all’11,3%, ma sale al 23% nel settore agricolo e per il lavoro domestico raggiunge il 51,8%.

Per tentare di contenere la situazione, il legislatore è intervenuto con la legge n. 199 del 29 ottobre 2016 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” e, di recente, con la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.


La legge n. 199 del 29 ottobre 2016 recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”


La legge n. 199 del 29 ottobre 2016 denominata “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” introduce importanti novità nella materia sia sul piano penale che di tutela dell’operaio agricolo.

In ambito penale riscrive l’art. 603 bis c.p. che punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 500 a euro 1.000 il reclutamento della manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e con approfittamento dello stato di bisogno e l’utilizzo, l’assunzione o l’impiego di manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno.

La disposizione, inoltre, specifica anche gli indici sintomatici di una condizione di lavoro non congrua alle norme di legge quali la reiterata corresponsione di retribuzione difforme dalla contrattazione collettiva, le molteplici violazioni della disciplina giuslavoristica e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti.

Sono previste anche delle aggravanti se il numero di lavoratori reclutati è superiore a tre, in ipotesi di minore età degli operai, per esposizione a grave pericolo tenuto conto delle mansioni e del luogo di lavoro.

Delle Donne 64 2L’intervento del 2016 assegna al fondo anti-tratta i proventi delle confische ordinate a seguito di condanna o patteggiamento per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tali risorse possono essere destinate anche all’indennizzo delle vittime del reato di caporalato.

La legge in esame innova la Rete del lavoro agricolo di qualità istituita presso l’INPS dall’art. 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 introducendo nuovi requisiti per l’iscrizione delle aziende. È richiesta l’assenza di condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e di sanzioni amministrative nell’ultimo triennio nonché il regolare versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Esse, inoltre, devono applicare i contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e non devo essere controllate o collegate a soggetti non in possesso dei requisiti indicati. Alla cabina di regia della Rete sono affidati, inoltre, nuovi compiti di monitoraggio dello sviluppo del mercato del lavoro agricolo.

Sempre nell’ambito della tutela dei lavoratori agricoli la legge n. 199 del 2016 introduce misure per la logistica e il supporto dei lavoratori stagionali e forme di collaborazione con la Rete di qualità.

Sul piano retributivo è stata introdotta la possibilità di richiedere un riallineamento se sono parti dell’accordo provinciale.


La legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”


Il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.

Diversi gli aspetti presi in considerazione.

Riconosce il trattamento sostitutivo della retribuzione per le intemperie stagionali anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa per la metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2024.

Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il medesimo trattamento è riservato agli operai agricoli a tempo indeterminato eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini a cui non si applica il contributo addizionale se presentano domanda di integrazione salariale.

Estende la CIGS prevista nel 2024 per le aree di crisi industriale complessa alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa individuate con due decreti del MIMIT del 17 aprile 2023 e del 11 settembre 2023, corrispondenti alle aree di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture.

Nell’ottica del contrasto del lavoro in nero rafforza i controlli sui percettori dell’assegno di inclusione con assunzione di nuove unità negli istituti di previdenza pubblica.

Presso il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali è istituito il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura quale strumento di condivisione delle informazioni tra amministrazioni centrali e regionali e per lo sviluppo di una strategia condivisa di lotta al caporalato. I medesimi fini sono perseguiti con la Banca dati degli appalti in agricoltura presso l’INPS con accesso al personale ispettivo dell’INL, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL.


Conclusioni


Dalla breve disamina della normativa summenzionata si evince il grande impegno del legislatore nella lotta al lavoro in nero e allo sfruttamento degli operai agricoli.

Delle Donne 64 3Il settore rientra in quello oggetto di legislazione cd di emergenza in quanto il legislatore cerca di innovare l’ambito con nuove previsioni e introducendo diversi istituti per combattere un fenomeno avvertito come socialmente pericolo ed eversivo.

Rispettare i diritti dei lavoratori e le norme in materia di previdenza e sicurezza significa tutelare l’individuo e i suoi diritti inviolabili come prescritto dall’art. 2 Cost.

Molta strada è stata fatta con la modifica delle disposizioni penali in tema di caporalato, con l’intensificazione dei controlli da parte dell’Ispettorato, con la creazione di una banca dati condivisa per lo scambio di informazioni. Ancora molto, però, si può e si deve fare. Innanzitutto, sono necessarie iniziative per sensibilizzare alla cultura della sicurezza prodromiche alla concreta attuazione delle numerose leggi in materia.

De iure condendo si auspica l’introduzione di un testo unico di riordino dell’intera disciplina per creare una legislazione organica, coerente, facilmente comprensibile e attuabile più prontamente.

Note

[1] Dati forniti da Camera dei Deputati. Temi dell’attività parlamentare - XVII legislatura.

[*] In servizio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG Politiche Previdenziali e Assicurative, Divisione I. Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autrice e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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