Annno XII - n° 64

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Luglio/Agosto 2024

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Annno XII - n° 64

Luglio/Agosto 2024

Recesso ed esclusione del socio lavoratore dalla società cooperativa


di Luigi Oppedisano [*]

Oppedisano

Nelle società cooperative di produzione e lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, i soci lavoratori di cooperative “concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali…, partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche…, contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa… e mettono a disposizione le proprie capacità professionali…”. La norma ha individuato nei suddetti 4 punti i pilastri che sorreggono il complesso rapporto associativo.

Oppedisano 64 1L’aspirante socio al momento della costituzione della società cooperativa con la sottoscrizione dell’atto costitutivo o con la domanda di ammissione a socio se la società è già costituita manifesta la propria volontà a diventare socio della cooperativa. Con il rapporto associativo il socio diventa titolare di diritti ed obblighi e siffatto rapporto diviene prevalente rispetto all’ulteriore rapporto di natura mutualistico che si andrà a costituire tra il socio e la società cooperativa.

Il comma 3 dell’articolo 1 della citata norma prevede che il socio lavoratore stabilisce con l’adesione o anche in un momento successivo all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro contribuendo così al conseguimento degli scopi sociali. Ne consegue che con lo scopo mutualistico il socio della cooperativa riveste una duplice qualità: quella del rapporto societario, che dipende dalla sottoscrizione del capitale sociale, sebbene la quota minima prevista sia di € 25,00 e quella dei rapporti mutualistici che mira a perseguire l’interesse sociale della società cooperativa, elemento importantissimo per le società cooperative. Sul punto è doveroso evidenziare come nelle società cooperative il profilo del rapporto mutualistico diventi predominante rispetto al rapporto sociale.

Le società cooperative di produzione e lavoro che desiderano instaurare rapporti di lavoro con i soci, ai sensi dell’articolo 6 della citata legge n. 142/2001, devono dotarsi di un regolamento, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

Ai soci lavoratori di cooperative si applicano tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di tutela della maternità, di tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali e di tutela previdenziale.

Nei rapporti societari e di lavoro, sia di natura subordinata che autonoma, la normativa nel prevedere per il socio la possibilità di recedere dal rapporto societario ha previsto per la società la possibilità di procedere all’esclusione del socio nei casi previsti dalla legge e dallo statuto sociale.


Recesso del socio lavoratore


La società cooperativa, nonostante sia regolamentata in prevalenza da specifiche norme, per alcuni aspetti conserva istituti tipici delle società lucrative. Il socio entra e resta in cooperativa fino a quando trova la propria convenienza[1], diversamente cerca le motivazioni che gli consentono di uscirne il più presto possibile, facendo ricorso alle clausole previste dalla legge e dallo statuto sociale.

Il recesso civilistico previsto dall’articolo 1373 c.c. consiste in una dichiarazione di volontà con la quale l’autore si libera unilateralmente da un rapporto giuridico di cui fa parte[2] e può essere esercitato se la legge o il contratto lo prevedono espressamente e nei casi da essi indicati specificamente. In particolare nell’ambito del diritto societario il recesso è quella dichiarazione unilaterale di volontà con cui il socio tronca il rapporto che lo tiene unito alla società.

Il tema del recesso nelle società cooperative si presenta con sfumature particolari se consideriamo lo scopo mutualistico che caratterizza questo tipo di società con la conseguente duplicità di rapporti, sociale e mutualistico che collegano la società cooperativa e il socio cooperatore. Questo socio non è solo colui che conferisce alla società cooperativa le risorse finanziarie, come il capitale sociale, ma è un soggetto dal quale dipende il funzionamento e la stessa esistenza della società cooperativa.

L’ordinamento giuridico italiano riconosce la facoltà al socio lavoratore di recedere dalla società cooperativa solo nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo[3]. La manifestazione di volontà di recedere da socio deve essere fatta per iscritto e trasmessa a mezzo raccomandata alla società cooperativa. La facoltà di poter recedere dalla società appartiene alla famiglia dei diritti soggettivi che il titolare del diritto esercita mediante un atto unilaterale recettizio.

L’articolo 2532 del c.c. disciplina il recesso dei soci cooperatori lasciando fuori i soci finanziatori, sovventori ed i titolari di azioni di partecipazione cooperative ai quali si applicano le norme delle S.p.A. o delle S.r.l. previste rispettivamente dagli articoli 2437 o 2473 del c.c. Il socio cooperatore può usufruire anche delle altre cause di recesso previste dall’atto costitutivo, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2521, comma 3 n. 7 del c.c. e dell’articolo 2532 c.c. Il recesso del socio lavoratore può avvenire solo per i casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Inoltre, secondo un parte della dottrina e nel rispetto dell’articolo 2519 del c.c. il recesso del socio, oltre che dalle norme suddette, sia possibile anche da quelle norme che si applicano al recesso del socio dalle società cooperative appartenenti al modello SpA o al modello Srl.

Il recesso produce gli effetti giuridici solo dalla data di comunicazione dell’esito positivo di accoglimento della domanda da parte degli amministratori e non dalla data di manifestazione della volontà o della ricezione della domanda trasmessa alla società cooperativa. Il socio cooperatore che non vede accolta l’istanza di recesso può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al giudice presso il competente Tribunale.

Per ciò che riguarda il rapporto sociale, il predetto articolo, prevede che gli effetti del recesso decorrono dalla data di accoglimento della domanda da parte del consiglio di amministrazione. Mentre, per i rapporti mutualistici tra il socio e la società, qualora la legge o lo statuto non prevedano diversamente, il recesso ha effetto con l’esercizio in corso se comunicato entro tre mesi prima ed avrà effetto con la chiusura dell’esercizio seguente se comunicato oltre il predetto termine dei tre mesi.

La disciplina della liquidazione relativa al rimborso delle azioni o della quota al socio receduto o escluso è contenuta nell’articolo 2535 del c.c. il quale prevede che il pagamento della stessa deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il decesso.


Esclusione del socio lavoratore


Oppedisano 64 2L’esclusione del socio lavoratore è disciplinata dall’articolo 2533 c.c.[4] e può avvenire per il mancato pagamento delle quote o delle azioni, per i casi previsti dall’atto costitutivo, per gravi inottemperanze degli obblighi previsti dalla legge, dal contratto sociale o dal rapporto mutualistico, per la mancanza o la perdita dei requisiti necessari per l’adesione alla società, per i casi previsti dall’art. 2286 del c.c. (interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici) e per i casi previsti dal comma 1 dell’articolo 2288 del c.c. (fallimento).

L’istituto dell'esclusione può agire di diritto nelle ipotesi previste dalla legge e per fattispecie aggiuntive quando sono stabilite dall'atto costitutivo.

Il provvedimento di esclusione deve essere deliberato dagli amministratori o dall’assemblea dei soci se è previsto dall’atto costitutivo e il socio escluso può impugnare il provvedimento di esclusione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

In tema di espulsioni il tribunale di Milano con sentenza del 14/03/2017 ha sostenuto la tesi secondo la quale in presenza di una comunicazione generica priva dell’indicazione degli specifici addebiti al socio è da ritenersi nulla rendendo inefficace la delibera di esclusione del consiglio. Il tribunale ha osservato che la genericità della comunicazione, come desumibile dalla disciplina dell’articolo 2533 del c.c., impedisce al socio di conoscere gli addebiti posti a base della decisione violando così il suo diritto alla difesa.

La norma prevede altresì, se l’atto costitutivo non prevede diversamente, che lo scioglimento del rapporto sociale comporta pure la risoluzione del rapporto mutualistico pendente.


Costituzione del rapporto di lavoro del socio lavoratore


La citata legge al comma 3 dell’articolo 1, prevede che il socio lavoratore con l’adesione alla società cooperativa – rapporto associativo – stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma con esclusione dei rapporti di collaborazione coordinata occasionale.

L’ulteriore rapporto che il socio instaura con la società cooperativa di produzione e lavoro è quello di lavoro dove il socio offre le proprie prestazioni lavorative a favore della società cooperativa che si configura quale scambio mutualistico e proprio così che il socio diventa al contempo lavoratore e datore di lavoro di sé stesso e di eventuali altri lavoratori non soci.

Si evidenzia, come stabilito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14/02/2007, n. 4746 - le società cooperative sono tenute a comunicare ai servizi competenti l’instaurazione, proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro subordinati o di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con i soci lavoratori.

Al socio lavoratore con contratto di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, compete “un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. Mentre al socio lavoratore con contratto di lavoro diverso da quello subordinato, la norma prevede che, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, competono compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

L’articolo 7 del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito dalla legge 28/02/2008, n. 31, prevede che le società cooperative devono applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici non inferiori a quelli stabiliti dai CCNL firmati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di categoria.

La norma prevede inoltre che l'assemblea può deliberare ulteriori trattamenti economici in favore dei soci a titolo di maggiorazione retributiva oppure a titolo di ristorno.


Risoluzione del rapporto di lavoro del socio lavoratore


L’articolo 5, comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142 prevede che il “rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile”. Se cessa il rapporto societario cessa pure lo scambio mutualistico.

Oppedisano 64 3Con la nota 27 giugno 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza – Direzione generale servizi di vigilanza – Divisione III – Vigilanza sul sistema cooperativo nel dare indicazioni ai revisori, in merito al corretto equilibrio tra lo status di socio e lo scambio mutualistico nelle cooperative di produzione e lavoro, ha sottolineato che la risoluzione del rapporto associativo, per recesso o esclusione, “comporta anche l’estinzione dei rapporti mutualistici per il venir meno del rapporto di collaborazione e fiducia tra le parti” [5]. Mentre il venir meno del rapporto mutualistico, cioè la prestazione lavorativa, non comporta in modo automatico la cessazione del rapporto associativo in quanto il socio può continuare a partecipare alla vita sociale, perfino anche ricercando nuove opportunità di lavoro, nello spirito dettato dal suddetto articolo 1, comma 2, della legge 142/2001.

Anche la giurisprudenza ha sostenuto il principio secondo la quale l’esclusione del socio fa venire meno inevitabilmente il rapporto di lavoro subordinato che è fondato sulla relazione funzionale che unisce i due rapporti, associativo e di lavoro. Sulla base di tale orientamento, ogni volta che l’atto di esclusione risulta legittimo, allo stesso modo risulta legittima la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro, non trovando applicabile la disciplina prevista dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), né quella prevista dall’articolo 8 della legge 15/07/1966, n. 604 (licenziamento individuale).

Le dimissioni del socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato configurano una facoltà del lavoratore che può essere esercitata nel rispetto dell'obbligo di preavviso previsto dai contratti collettivi.

In tema di tutele del socio lavoratore l’articolo 5, comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142 prevede che le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario. L’argomento concernente la risoluzione del rapporto di lavoro e quello associativo del socio lavoratore, anche in presenza della tutela prevista dalla citata legge n. 142/2001, ha visto più volte pronunciarsi la magistratura.

La novità in tema di casi estintivi del rapporto associativo e di lavoro del socio cooperatore è arrivata dalla riforma Cartabia con il D.Lgs. 10/10/2022, n. 149 che all’articolo 3, comma 32 ha introdotto nell’ordinamento giuridico l’articolo 441 ter al Codice di Procedura Civile, il quale attribuisce alla competenza funzionale del giudice del lavoro tutte quelle controversie che vedono connessi profili associativi e lavoristici[6] per i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.

Bene la novità apportata dalla riforma Cartabia, ma resta ancora tanto da fare per rendere reale la tutela del socio lavoratore, poiché non serve una tutela affidata alle formule di stile [] che spesso eludono la tutela reale. Quadrato Rosso

Note

[1] Maffeo Pantaleoni, 1897 scriveva: «Ciascun individuo che fa parte della cooperativa, fa il calcolo del proprio tornaconto e non eleva lo sguardo al di là o al di sopra di questo. Finché egli ha convenienza di restare nella società, ci sta; se il conto non gli torna, ne esce; e siccome tutti quanti ragionano così, la società esiste finché c’è convenienza individuale per tutti quanti di tenerla in vita e cessa se quella viene meno».

[2] L’articolo 1373 c.c. - Recesso unilaterale – prevede: 1. Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. 2. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. 3. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. 4. È salvo in ogni caso il patto contrario.

[3] L’articolo 2532 del c.c. stabilisce: 1. Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale. 2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. 3. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

[4] L’articolo 2533 del c.c. dispone: 1. L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può aver luogo: 1) nei casi previsti dall'atto costitutivo; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; 4) nei casi previsti dall'articolo 2286; 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma. 2. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea. 3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. 4. Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

[5] L’articolo 5, comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142 recita: Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.

[6] L’articolo 441 ter del CPC dal titolo licenziamento del socio della cooperativa, stabilisce: Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.

[7] Così il Tribunale di Venezia - sezione lavoro n. 454 del 7/7/2021.

[*] Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in pensione. Le considerazioni contenute nel presente scritto è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’ex Amministrazione di appartenenza.

© 2013-2022 - Fondazione Prof. Massimo D'Antona