Con il D. Lgs. 12 luglio 2024 n. 103 sono state introdotte alcune novità recanti la semplificazione dei controlli sulle attività economiche in generale e riguardano, quindi, anche la vigilanza svolta dall’Ispettorato del lavoro.
Nell’ambito di queste novità ciò che più rileva per l’attività ispettiva in materia di lavoro è indubbiamente il nuovo istituto della “diffida amministrativa”. Vediamo di cosa si tratta.
È un istituto che pur nelle sue finalità semplificative, produce certamente effetti positivi a favore della parte datoriale del rapporto di lavoro. In sintesi, prima di procedere alla contestazione delle violazioni accertate nel corso di un’ispezione, il verbalizzante invita il trasgressore a sanare le violazioni riscontrate entro un determinato termine perentorio e in caso di ottemperanza le sanzioni riferite alle violazioni sanate, si estinguono.
Tuttavia, la diffida amministrativa non può essere applicata a tutte le violazioni, ma ha dei limiti che riguardano diversi elementi, quali la natura della violazione, l’entità delle sanzioni, la dimensione temporale della loro commissione, la loro sanabilità, il carattere.
Quindi, andiamo a vedere allora quale è il campo di applicazione di questo nuovo istituto[1].
Un primo limite è la reazione sanzionatoria, trovando applicazione esclusivamente alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria disciplinata, come noto, dalla legge 689/81.
Un secondo limite lo si rinviene nell’importo della sanzione, che non deve superare nella misura massima 5000 euro, e tuttavia, trattandosi di un limite in astratto, ne esulano alcune fattispecie, come ad esempio, la maxi sanzione per lavoro nero, le sanzioni modulate proporzionalmente, ecc.
Un terzo limite è legato alla temporalità delle violazioni commesse, per cui il nuovo istituto non troverà applicazione se nel quinquennio antecedente all’accesso ispettivo risulta che siano state commesse le medesime o analoghe violazioni soggette a diffida.
Quarto limite, la violazione deve essere materialmente sanabile, quindi restano fuori dal campo di applicazione quelle violazioni per le quali il bene giuridico tutelato non è più recuperabile.
Quinto limite, è la non applicabilità della diffida amministrativa alle violazioni che riguardano la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche al di là di quelle previste dal T.U. n. 81/08.
Infine, un ultimo limite riguarda quelle violazioni di obblighi e vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale.
Questi sono i limiti in generale e al riguardo la circolare n. 6774 del 19/09/24 dell’INL, ha fornito l’elenco delle violazioni per le quali è applicabile la nuova diffida amministrativa. Si tratta per lo più, di violazioni amministrative di carattere documentale, come ad esempio, il LUL: istituzione, tenuta, registrazioni; o le varie comunicazioni: assunzione, cessazione, trasformazione; e poi le omissioni, il prospetto paga, ecc.
Vediamo ora la procedura con cui si applica la diffida amministrativa.
Nel corso dell’ispezione, accertata una o più violazioni diffidabili secondo i criteri sopra indicati, l’ispettore diffida il trasgressore invitandolo a sanare gli illeciti riscontrati: ponendo termine alla violazione, adempiendo alle prescrizioni impartite e rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo, entro il termine di 20 giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. Ora, se il trasgressore ottempera a quanto impartito dall’ispettore, il procedimento sanzionatorio riferito alle violazioni sanate si estingue, quindi senza irrogazione della sanzione. Se invece il trasgressore non ottempera, il personale ispettivo procede alla contestazione dell’illecito ai sensi dell’art. 14 della legge 689/81, quindi entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, ed applicando gli importi sanzionatori di cui all’art. 16 della citata legge. È opportuno chiarire che il termine di 20 giorni concesso per adempiere alla diffida amministrativa, sospende il termine dei 90 giorni previsti per la notificazione della contestazione degli illeciti.
Inoltre, il mancato adempimento alla diffida, comporta, ove fosse stato già rilasciato, la revoca del “Report certificativo” di cui all’art. 3 del D. Lgs. 103/24, che riguarda nello specifico il sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso”.
[1] Vedi anche circolare n. 1357 del 31/07/24 dell’INL.
[*] Ispettore del Lavoro in pensione. Autore del Libro “Vademecum per l’Ispettore del lavoro“, Volume 7 della “Collana Massimo D’Antona, Lavoro e Diritto”, 2017 - Vincitore del Premio Massimo D’Antona 2016.
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