Addentriamoci, con le riflessioni che seguiranno, negli aspetti che hanno indotto il Legislatore ad intervenire sul parziale completamento delle prescrizioni e quindi potenzialità espresse dal TU d.lgs. 81/2008, riguardante la materia così complessa e articolata inerente alla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro. In particolare, analizzeremo e osserveremo la novazione normativa introdotta, soffermandoci sui vari aspetti che sono stati oggetto di un intenso e rilevante dibattito, tra categorie professionali e datoriali, organizzazioni sindacali, imprese, imprenditori, accademia, amministrazioni pubbliche ed enti preposti, accademici, giuristi, consulenti, ecc. a volte con toni accesi e contrapposti che, allo stato, non risulta ancora sopito.
Stiamo parlando della comunemente descritta “patente a crediti” di cui al Decreto MLPS n.132 del 18 settembre 2024, pubblicato in GU 221 in data 20.9.2024 e rubricato “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, ossia, quale campo di applicazione, quello puntualmente delineato nell’Allegato X del d.lgs. 81/2008, (ossia qualunque luogo dove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile) ed entrato in vigore dallo scorso 1° ottobre 2024 con l’intento, espresso, che potremmo sintetizzare di “qualificare” le imprese responsabilizzandole e creando un sistema esplicito di incentivi (crediti/punti riconosciuti) per mezzo dell’adozione di una serie diversificata di misure proiettate ad un maggior grado di “sicurezza”, incentivandone l’adozione, per quanto possibile rigorosa.
Sulla stessa Patente, che verrà rilasciata esclusivamente in formato digitale dall’INL, in base al possesso autocertificato e dichiarato dei requisiti previsti, si è prodotta una apposita Circolare, la n. 4/2024 da parte dello stesso INL ad oggetto: (articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni) per offrire un primo quadro attuativo del nuovo istituto.
Concretamente, la patente a crediti (ovvero a punti, termine usato, convenzionalmente e presumibilmente con intenti spregiativi) funzionerà come un vero e proprio permesso di lavoro per le imprese, aziende, lavoratori autonomi, che si stimano essere circa 900.000, impegnate/i nella variegata tipologia dei cosiddetti cantieri, il cui possesso sarà necessario per poter “lavorare”, in sostanza una sorta di “licenza” abilitante. Ma avrà anche un’ulteriore mission, quella di garantire maggiormente la “qualità” del lavoro nel settore edilizio, in cantieri temporanei o mobili, che si contraddistinguono per un elevato rischio infortunistico.
Dal 1° novembre il possesso di questo “lasciapassare” conterrà in sé una dote di 30 crediti. A questo punteggio le aziende ne potranno assommare ulteriori accumulandone fino ad un massimo di 100 crediti, sulla base di una serie di “comportamenti virtuosi” che consisteranno in una serie di aspetti che esamineremo a seguire.
In assenza della patente, ovvero con una dotazione di crediti inferiori ai 15, a partire appunto dal 1° novembre, sarà impedita la concreta operatività nei cantieri. Nel caso in cui vi saranno verifiche, da parte degli organi ispettivi, le imprese che verranno travate in difetto, rischieranno di essere sanzionate previa applicazione di una percentuale del 10% dell’importo complessivo dei lavori stessi, nonché l’inibizione temporanea di 6 mesi alla eventuale partecipazione a gare ed appalti pubblici.
Per ottenere la denominata “patente” gli interessati dovranno dotarsi soddisfacendo sei requisiti fondamentali:
Quindi, dal punto di vista “sanzionatorio” tale ulteriore strumento, voluto dal legislatore, prevede tre contenuti coercitivi:
È comunque opportuno precisare, come già significato nella menzionata circolare 4 dell’INL, che non tutti citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati dal possesso della patente. A mero es. il DVR non viene richiesto ai lavoratori autonomi e similarmente assimilati, a questi sono da considerarsi anche le imprese individuali prive di lavoratori dipendenti.
Lo strumento della patente a crediti può, a ben vedere, rappresentare una evoluzione della norma stessa di riferimento, ossia del TU 81 sulla sicurezza, che inevitabilmente impatta anche sulla formazione, come sulla prevenzione/deterrenza, come anche relativamente alla trasparenza, investendo appunto coerentemente su formazione e prevenzione. Rappresenta, al contempo, un tentativo per migliorare la sicurezza nel settore indicato, come pure un maggiore e più incisivo contrasto al lavoro nero e sommerso. Concretamente i punti assegnati, inizialmente, dovranno essere decurtati in caso di incidenti e/o violazioni delle norme di sicurezza. A questo, evidentemente, dovrà essere affiancato il potenziamento dei controlli ispettivi tesi a far emergere aspetti “sostanziali” della sicurezza sul lavoro, più che sugli aspetti e requisiti meramente formali.
Permane, d’altro canto, una cosiddetta deroga o area neutra per l’ottenimento di qualificazione, alternativa, alla patente a crediti, quale risulta essere il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA di alto livello, ossia, in classifica pari o superiore alla III°, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.
Più precisamente la Certificazione SOA consiste in un attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, di importo maggiore a € 150.000 confermando, inoltre, che il soggetto certificato è in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica. Una volta ottenuta, la Certificazione SOA vale cinque anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.
È altresì obbligatorio, rispetto alla certificazione SOA, disporre di un Sistema di Qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001).
La SOA è una Certificazione che qualifica l’impresa a partecipare agli appalti pubblici in categorie di opere e classifiche di importo, entrambe commisurate alle capacità ed all’esperienza che l’azienda ha dimostrato all’Organismo di Attestazione.
In questa parte del redazionale preme dare evidenza di quali aspetti risultano appalesarsi relativamente a criticità inerenti ai conseguenti adempimenti previsti dalla patente a crediti. Ci riferiamo, in maniera esplicita, all’atto amministrativo della “sospensione” dell’attività che risulta essere sempre soggetta alla “discrezionalità” dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o più precisamente agli ispettori del lavoro anche in qualità di ufficiali di Polizia Giudiziaria.
L’adozione del provvedimento amministrativo, di revoca della sospensione, dovrà discendere previo confronto con l’impresa ovvero lavoratore autonomo titolare della patente e, conseguentemente, da una valutazione rispetto alla gravità dei fatti da considerare ai fini della revoca della patente. A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all’assolvimento degli obblighi formativi, pur in presenza di una dichiarazione sostituiva risultante non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell’omissione stessa.
Decorsi comunque dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo hanno facoltà di richiedere il rilascio di una nuova patente.
Altresì, quale criticità evidente, in capo alle figure dei Committenti ovvero responsabili dei lavori, risulta essere l’obbligo di verificare che il possesso della Patente a crediti ovvero, possesso dell’alternativa certificazione SOA, sia garantito dalle ditte esecutrici delle lavorazioni, come da eventuali lavoratori autonomi ivi impiegati, ma altrettanto il possesso deve essere garantito e verificato dal committente anche per tutte le eventuali ditte subappaltatrici. Questo alla luce del recentissimo chiarimento dell’INL offerto dalle proprie FAQ.
Ai sensi dell’innovato art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 nel caso in cui nei cantieri si verificassero infortuni da cui possa derivare… “la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14”.
Si precisa quindi, nella menzionata Circolare 4 dell’INL che il provvedimento è adottato “dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente”. Lo stesso va dunque rimesso al Direttore dell’Ispettorato territorialmente competente o dell’Ispettorato d’area metropolitana, in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.
I presupposti, oggettivi, si evince sempre dalla Circolare richiamata, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, almeno a titolo di “colpa grave”, si sostanziano al verificarsi di infortunio mortale o gravissimo cui deriva l’inabilità permanente del o dei lavoratori ovvero una menomazione irreversibile.
A tal fine, in linea generale, va ricordato che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Le necessarie indagini, quindi, che definirei di natura tecnico-ispettiva, curate evidentemente, in primis, dagli Ispettori tecnici dell’INL, dovranno incentrarsi, anzitutto, sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Non di meno l’organo accertatore, sia INL, ASL- Spresal, VV.F. o altri, dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave”, di uno o più dei soggetti indicati.
Rispetto alla sospensione della patente, legata ad un evento infortunistico con esiti mortali, il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che la sua adozione “è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata”. Conseguentemente, ferma restando la sussistenza delle condizioni illustrate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in atto, conseguano situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno indotto alla non adozione il provvedimento sospensivo, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una idonea relazione, da parte dell’Ufficio, IAM o ITL.
La patente, come ormai noto, parte con una dotazione iniziale di 30 crediti. Successivamente dal 1.1.2025 si potrà arrivare ad averne 100. Per lavorare ne serviranno almeno 15 in vigenza.
I 100 crediti massimi ottenibili derivano dai 30 crediti di dotazione iniziale, ai quali aggiungere nel caso, 20 crediti per imprese iscritte alla Camera di Commercio da oltre 20 anni. E ancora ulteriori crediti in base alla somma di 1 punto aggiuntivo per ogni biennio di attività svolta, senza essere incorsi in violazioni accertate dagli Enti preposti, fino ad un massimo di 20 crediti. Ulteriori 40 crediti verranno riconosciuti sulla patente per attività, investimenti, formazione, supplementari, in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.
Le decurtazioni avverranno solo in presenza di “provvedimenti definitivi” siano essi sentenze o ordinanze, riguardanti le figure interessate. La decurtazione più consistente viene prevista per le violazioni delle norme in materia prevenzionistiche che cagionano la perdita di vite umane di un lavoratore dipendente, 20 punti, un infortunio che implichi una invalidità permanente o una menomazione, 15 punti, una malattia professionale 10 punti.
I crediti decurtati potranno ad ogni modo essere recuperati previa verifica di una commissione apposita e composita. La sospensione della patente può arrivare a 12 mesi.
Oggettivamente il presente strumento della patente rappresenta, nella sua puntuale applicazione, profili di criticità, per chi fa impresa, legati alla “cessazione” ovvero “sospensione” dell’attività imprenditoriale. Ciò anche in presenza della possibilità, da parte del trasgressore, di ricorrere avverso al provvedimento amministrativo adottato dall’Ente ispettivo entro 30 giorni dalla formale notifica del provvedimento da presentarsi alla DIL Direzione interregionale del lavoro, che a sua volta avrà ulteriori 30 giorni, trascorsi i quali, in assenza di esito ovvero pronuncia espressa, il provvedimento in argomento perderà la sua efficacia.
Evidentemente, alla luce del nuovo assetto punitivo della norma, si pongono “direttamente” in capo agli ispettori e ai dirigenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, compiti che risultano particolarmente gravosi ed impegnativi, sia dal punto di vista professionale (per etica, conoscenza e formazione) che di responsabilità diretta rispetto all’adozione di propri atti interdittivi e sanzionatori e quindi sul loro attento e legittimo operato, nell’ambito, appunto, dei poteri ispettivi e delle specifiche prerogative assegnate all’INL.
Per essere maggiormente chiari viene a sostanziarsi, surrettiziamente, una sorta di funzione “giudicante” in primis in capo all’ispettore agente, chiamato a verificare se un infortunio del lavoro possa ricondursi ad una “colpa grave” del datore di lavoro, suo delegato, dirigente o figure connesse, per poter sospendere la patente nei casi previsti di decurtazione, tale da inibire il prosieguo delle attività lavorative cantieristiche o parti di esse, cagionando, conseguentemente, un rilevante pregiudizio economico. Questo anche nei casi di “appalti pubblici” con relative conseguenze sulla tempistica e sulle esigenze di beni infrastrutturali da parte della collettività tutta.
Al riguardo potremmo sinteticamente definire la colpa grave (che va oltre la semplice colpa) quale violazione evidente e sostanziale di specifiche norme “prevenzionistiche” da dover adottare. Per mero esempio il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l’omissione di procedure di protezione necessarie, come anche il non aver fornito istruzioni e adeguata formazione ai lavoratori impiegati direttamente nelle attività di cantiere.
Altresì la consapevolezza del rischio rappresenta un altro aspetto della colpa grave nella misura in cui il responsabile (datore di lavoro, ma non solo) era o avrebbe dovuto essere pienamente consapevole del rischio in cui incorrevano i lavoratori, previo agire o non agire in modo virtuoso, pur avendo consapevolezza di un pericolo; quindi, senza adottare misure specifiche di prevenzione, vale a dire gravità di condotta che implica una profonda violazione dei doveri di “diligenza”.
Lo strumento tanto atteso, della patente a crediti, più volte sollecitato anche dalle OO.SS. confederali, annovera tra le sue prerogative più significative il fatto di tentare di garantire maggiormente la mai pienamente raggiunta “qualità del lavoro”, ma anche migliore organizzazione e coordinamento nell’impresa committente primaria e le altre coesistenti imprese ed artigiani che operano nel medesimo cantiere, con maggiore sicurezza e, appunto, qualità e organizzazione nei cantieri stessi, in un settore, quello appunto dell’edilizia, particolarmente vocato, tragicamente, alla rischiosità delle lavorazioni e altrettanto alle irregolarità lavoristiche e contrattuali, nel ricorso al lavoro nero, al part time camuffato, alla manodopera precaria, sempre più immigrata, magari clandestina e per questo spesso non qualificata né formata, senza dimenticare il mai risolto fenomeno dello sfruttamento e del caporalato presente in maniera rilevante anche in questo settore.
In una parola tale strumento, finalmente concepito dal ns. Legislatore, è teso a “qualificare” e rendere più sicuro un intero settore trainante, come in ogni economia, quale essere quello edile, sempre partendo dall’uomo, la sua sicurezza, e la dignità insita che, per la verità, dovrebbe essere perseguita in ogni ambito e settore lavorativo.
Attribuire ad un Ente pubblico la qualità di certificatore nazionale dei processi e progetti di formazione, in materia di sicurezza sul lavoro. Tale funzione potrebbe essere svolta egregiamente e legittimamente dall’INAIL, con l’aggiunta e onere dell’istituzione di una necessaria banca dati nazionale sulla formazione, meglio se interoperativa.
Questo similarmente a quanto introdotto, in maniera innovativa, con la recente banca dati del MLPS denominata SIISL – sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa, quale strumento integrato con tecnologie di Intelligenza Artificiale, creando appunto una necessaria connessione tra Istituzioni, imprese, enti formativi e lavoratori, personalizzando per quanto possibile, i percorsi formativi in materia di sicurezza.
Per aggredire, coerentemente ed efficacemente, il fenomeno delle irregolarità, con relative fattispecie dei cosiddetti falsi corsi sulla sicurezza, da contrastare con azioni ispettive specifiche e massive, anche per mettere a nudo il commercio dei finti attestati, rilasciati da scuole di formazione fantasma, spesso anche a lavoratori immigrati che non conoscono affatto o pochissimo la nostra lingua, un ruolo specifico, oltre che dagli Ispettorati del lavoro, può essere assolto dal Comando Carabinieri Tutela del Lavoro, incardinato funzionalmente nell’INL e a disposizione del Ministro del Lavoro, per specifici compiti e attribuzioni, in particolare di PG.
Ampliamento e maggiore qualificazione di soggetti quali Enti formativi certificati previo accredito riconosciuto dalla Conferenza Stato – Regioni, d’intesa con l’INAIL e con ANMIL.
Enti formativi che garantiscano elevata qualità dei programmi di formazione (magari istituendo una classifica meritocratica) e di chi, quali docenti, sono impegnati a diffonderli. Per tale ragione il tessuto istituzionale già incardinato, presente ed operativo, rappresentato dalle “Casse edili” ma anche dagli altri “Enti bilaterali” potrebbe, da subito, costituire una base di partenza, solida, per il necessario avvio di un consistente piano formativo generalizzato, con focus su sicurezza e lavoro, a disposizione di imprese, aziende, artigiani e professionisti, operanti nel settore dell’edilizia e della cantieristica.
Sempre trattando di formazione qualificata ed efficace, nell’era della AI, essa assume un ruolo cruciale. Proprio la consapevolezza di imprese e lavoratori che l’aggiornamento e formazione professionale, anche in materia di sicurezza, può fare la differenza, rappresenterebbe un giusto compendio per il nuovo istituto della patente, con un occhio attento alla qualità dei corsi somministrati, valutando con accuratezza le competenze e conoscenze che vengono acquisite dai lavoratori.
La stessa formazione sulla sicurezza potrebbe, a ben vedere, essere stimolata/promossa, a vantaggio, soprattutto, delle piccole/piccolissime imprese, come anche per gli artigiani, accedendo al Fondo nuove competenze, gestito e finanziato con fondi del MLPS, a beneficio appunto dei piccoli imprenditori/artigiani, previo rimborso delle ore/lavoro, destinate alla formazione, svolte dai lavoratori e possibilmente anche da chi è in procinto di essere assunto nelle medesime realtà.
Inoltre, non si può dimenticare il ruolo propositivo e propulsivo che potrebbe essere svolto dalla stessa ANCE – associazione nazionale costruttori edili, profondamente radicata sul territorio, avendo ben 88 strutture a livello provinciale e 20 organismi regionali, a cui affidare quindi un compito fondamentale, visto il gran numero di imprese edili associate, formativo e al contempo pedagogico, necessario per diffondere il germe tra le imprese, della sicurezza nel lavoro e sempre a difesa della vita umana.
Ulteriori strumenti potrebbero essere dei “finanziamenti specifici” al pari dei “Bandi ISI” che sono promossi dall’INAIL sottoforma di avvisi pubblici regionali/provinciali, per finanziare investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche per l’acquisto di soluzioni tecnicamente avanzate, comprese acquisizioni di dispositivi sanitari specifici, con l’obiettivo, al tempo stesso, di incentivare le imprese a realizzare progetti che tendano al miglioramento concreto e verificabile delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, con un’attenzione particolare alle micro e piccole imprese, operanti nel settore. Ovviamente, senza tralasciare le potenzialità introdotte con il ricorso alla tecnologia ora immanente e quindi all’impiego della Intelligenza artificiale – AI sul versante anche della sicurezza.
Qualificazione preventiva e formativa, sempre curata dall’INAIL per mezzo della sua articolazione regionale, magari con un possibile coinvolgimento, previa sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa, dell’ANMIL – associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, a mo’ di testimonial (protagonista, tra l’altro, delle giornate per le vittime del lavoro).
Una qualificazione quindi, legata alla formazione preventiva, da rendersi obbligatoria per le nuove aziende del settore edilizio che chiedono l’iscrizione alle camere di commercio, con conseguente attribuzione differenziato di punteggi utili per la patente.
Altrettanto la stessa Federazione nazionale “Maestri del lavoro”, a loro volta insigniti delle “Stelle al merito del Lavoro”, dalla Presidenza della Repubblica, con il loro costante impegno volontaristico, sul territorio, grazie alla loro diramazione sottoforma di Consolati Regionali, potrebbero ben sostenere iniziative e campagne informative e divulgative, nelle scuole e università, rispetto al fondamentale tema della sicurezza sul lavoro, a beneficio delle giovani generazioni, e si potrebbe svolgere, a ben vedere, un ruolo sociale di rilievo sul versante, appunto, della diffusione della cultura di base sulla sicurezza del lavoro.
Infine, non è possibile sottacere il ruolo strategico che assumerebbero la categoria dei Consulenti del lavoro, nel far comprendere, ai loro clienti, del settore in argomento, il fondamentale ruolo proattivo e le finalità insite della norma che ha introdotto la patente a crediti, e quello che ne consegue, anche per selezionare, al meglio, chi fa impresa nel settore edile, nel ripristino dei canoni di concorrenza leale tra chi effettivamente investe risorse in sicurezza e chi omette, scientemente, di farlo, per motivi legati principalmente al profitto facile, perseguito senza regole ne morale.
In chiusura del presente redazionale preme all’autore trasferire, ai lettori, un concetto che si ritiene basilare per comprendere al meglio la materia qui trattata, dal punto di vista concettuale e immateriale, ossia, questo messaggio: “il migliore dispositivo di protezione individuale, ma anche dispositivo collettivo, per la sicurezza di chi lavora, è il nostro cervello, come pure considerare il valore della vita quale dote suprema e incomprimibile”.
[*] Dirigente INL, Direzione Centrale Risorse - Uff. III° - Bilancio e Patrimonio. Professore a contratto c/o Università Tor Vergata, titolare della cattedra di “Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro” nonché della cattedra di “Diritto del Lavoro”. Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.
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