La violenza di genere si è trasformata in un’emergenza sociale. Sempre più spesso, infatti, risaltano agli onori delle cronache episodi di femminicidi, stalking e altri reati dove vittime sono le donne.
Si tratta, a volte, di tragedie annunciate precedute da molteplici episodi di violenza, anche denunciati, che sfociano in delitti gravi; altre la volontà del reo matura in silenzio, in una quotidianità piatta e apparentemente normale.
La vita delle vittime è distrutta non solo dalle cicatrici fisiche, ma soprattutto dalle piaghe psicologiche consistenti in un insieme di emozioni negative: frustrazione, ansia, paura, insicurezza, senso di colpa, turbamento.
In tali condizioni risulta difficile riprendere le proprie abitudini e continuare a svolgere le attività quotidiane, tra cui quella lavorativa.
C’è bisogno di aiuto, c’è bisogno di tempo.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mette a disposizione diverse prestazioni per le donne vittime di stalking, violenza o abusi a prescindere dalla denuncia alle autorità competenti e dall’inserimento nei percorsi di tutela dei Centri Antiviolenza.
L’obiettivo primario di queste misure, oltre allo scopo pratico perseguito, è la promozione di un cambiamento culturale proteso all’educazione al rispetto dell’altro e delle esigenze di cui è portatore.
Un secondo passo è la consapevolezza dell’importanza della denuncia quale antidoto alla soggiogazione e al senso di colpa che, di sovente e paradossalmente, insorge nelle vittime di reati.
Importante è non distogliere mai l’attenzione, essere vigili, assumersi la responsabilità sociale dell’educazione dei propri figli come genitori e cittadini, incoraggiare la donna nel suo percorso di riabilitazione.
L’astensione dal lavoro può essere richiesta dalle:
Ulteriore presupposto è l’inserimento nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dalle case rifugio e dai centri antiviolenza.
L’astensione può avere una durata massima di novanta giorni entro tre anni dall’inizio del percorso e può essere fruita giornalmente oppure in modalità oraria.
Durante l’astensione la lavoratrice matura il diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.
Coloro che sono iscritte alla gestione separata hanno diritto solo alla sospensione del rapporto di collaborazione.
La domanda va presentata on line o, in caso di dipendente pubblico, all’amministrazione di appartenenza anche avvalendosi del Consigliere di Fiducia o della Consigliera di Parità della provincia di residenza.
Le donne inserite in programmi di protezione possono anche chiedere l’esclusione dal computo dell’ISEE del reddito dell’altro genitore se esonerato dall’esercizio della potestà genitoriale o sottoposto a provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.
Si può ottenere l’assegno unico e universale per ogni figlio a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, senza alcun limite in ipotesi di prole disabile.
Si tratta di prestazione avente quale finalità la cessazione della dipendenza economica della vittima del reato al reo per interrompere tale forma di soggiogazione e stimolare l’inizio di percorsi di autonomia e crescita.
La donna sia sola che con prole può richiedere fino a euro 400,00 mensili concessi in un’unica soluzione per dodici mesi.
L’obiettivo sarebbe quello di aiutare la vittima nella ricerca di una casa fornendole un minimo di autonomia.
Alla domanda, presentabile on line, va allegata l’attestazione dello stato di bisogno rilasciata dal servizio sociale territorialmente competente e la dichiarazione del responsabile del centro antiviolenza presso cui si è intrapreso il percorso di riabilitazione.
Tale misura è riconosciuta quale aiuto per i nuclei familiari con componenti disabili, minorenni o con almeno sessant’anni in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio- sanitari certificati dalla pubblica amministrazione.
Sono incluse anche le vittime di violenza di genere sottoposte a programmi di protezione da parte dell’Autorità Giudiziaria o inserite in centri antiviolenza, case rifugio o in carico ai servizi sociali.
Si tratta di un sostegno economico finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa. Deve, pertanto, essere fornita la prova dell’inizio di un percorso personalizzato per il reinserimento nel mondo del lavoro.
Le donne vittime di violenza hanno diritto al beneficio a prescindere dagli obblighi lavorativi sebbene venga loro offerta la possibilità di intraprendere volontariamente un percorso di inserimento lavorativo e sociale.
Le misure descritte sono davvero di aiuto alle donne vittime di violenza?
Di certo rappresentano un buon inizio, ma si può e si deve fare di più.
Innanzitutto, molte di esse hanno quale presupposto l’inserimento in percorsi di riabilitazione che, se da un lato, rappresenta un incentivo alla denuncia, dall’altro può costituire un limite all’effettiva utilità del beneficio in quanto non sempre si ha il coraggio di adire le autorità competenti soprattutto nell’immediatezza del reato.
Il processo di acquisizione di consapevolezza di quanto accaduto è, di solito, lungo e faticoso potendo intercorrere un lungo lasso di tempo prima della denuncia durante il quale non si ha alcuna protezione e il senso di abbandono e solitudine aumenta l’angoscia nella vittima.
Inoltre, in alcuni casi, le cifre stanziate sono davvero modeste e possono risultare insufficienti per raggiungere il risultato che il legislatore si è prefisso con la previsione della misura. Di sicuro costituiscono un aiuto concreto, ma è comunque auspicabile un aumento degli importi al fine di tutelare al meglio i beneficiari.
L’utilità delle misure summenzionate è accompagnata dalla coscienza di dover migliorare le tutele apprestate al fine di offrire un’effettiva e concreta possibilità di recupero alle vittime di violenza concedendo una seconda possibilità per vivere quella vita tanto desiderata che, purtroppo, ad alcune è tolta per sempre.
[*] In servizio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG Politiche Previdenziali e Assicurative, Divisione I. Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autrice e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
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