Mentre sullo sfondo della scena scorrevano le notizie e le immagini delle quattro stragi di lavoratori che hanno caratterizzato il 2024, con i cinque morti alla Esselunga di Firenze, i sette morti alla centrale elettrica di Suviana, i cinque morti nell’impianto di sollevamento di Casteldaccia in provincia di Palermo e con i cinque morti nel deposito dell’ENI di Calenzano, il Governo e il Parlamento erano alle prese con il cosiddetto “ddl lavoro”, il disegno di legge in materia di lavoro collegato alla legge di manovra finanziaria. Un provvedimento (A.C. 1532 bis) finalizzato, secondo la relazione illustrativa, ad introdurre, tra l’altro, norme di semplificazione e regolazione che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento, giova ricordarlo, presentato alla Camera dei deputati il 18 novembre 2023, trova la sua approvazione, da parte dell’Aula della Camera, il 9 ottobre 2024 dopo un lungo e faticoso esame in Commissione Lavoro in sede referente. E viene approvato in via definitiva dal Senato l’11 dicembre 2024.
Un lungo iter parlamentare durante il quale si sono consumate le stragi sul lavoro dianzi rammentate e che avrebbero potuto e dovuto sollecitare Governo e Parlamento a predisporre strumenti normativi in grado di far fronte a quelle tipologie infortunistiche che ben possono essere ritenute paradigmatiche del nuovo determinismo infortunistico che, da evento singolo per un qualche accidente sul luogo di lavoro, volge verso vere e proprie stragi di lavoratori. Al contrario, Governo e Parlamento pongono la loro attenzione sui locali sotterranei o semi sotterranei, non per rendere più sicura la salute dei lavoratori, ma per snellire, al limite della liberalizzazione, l’utilizzo di tali locali da adibire a luoghi di lavoro.
Appare necessario rammentare che lavorare nei locali sotterranei o semi sotterranei era vietato già dall’articolo 8 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303. E la violazione era pesantemente sanzionata per l’alto livello di rischio per la salute dei lavoratori. Il divieto è stato poi confermato dalla legislazione che ne è seguita ed è rimasto in vigore con il D.lgs. n. 626/94 e con il decreto legislativo n. 81 del 2008 che, all’articolo 65, fa espressamente divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei. Nella previsione della norma solo l’Azienda Sanitaria Locale, ASL, competente per territorio può consentire l’uso dei locali per quelle lavorazioni che non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi.
La nuova norma, introdotta con la legge del 13 dicembre 2024, n. 203, in nome della semplificazione, modifica le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei. In primo luogo, si sopprime la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche, mentre la condizione che le lavorazioni interessate non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi è formulata in termini generali.
Unica incombenza, per il datore di lavoro, è quella di comunicare, tramite posta elettronica certificata, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’uso dei locali allegando la documentazione necessaria.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro viene quindi identificato come l’amministrazione competente in materia.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione i locali possono essere utilizzati, salvo diversa decisione dell’organo di vigilanza.
L’attribuzione tout court della competenza in via esclusiva all’Ispettorato del lavoro appare una soluzione di dubbia buona tecnica legislativa, considerato che la competenza generale in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro è pur sempre attribuita all’Azienda Sanitaria Locale, e che solo con il decreto-legge n. 146/2021 la competenza è stata estesa anche all’ Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Sarebbe stata utile una attenta e puntuale valutazione di impatto legislativo e amministrativo che avrebbe certamente evidenziato la mancanza di una norma di raccordo allo scopo di prevenire le inevitabili conseguenze derivanti dalle diverse competenze.
Nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge (AC 1532) ci si premura di evidenziare che la novella non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che si sarebbe proceduto successivamente ad assumere i vincitori del concorso previsto dal decreto-legge n.146/2021, che, ovviamente, era modulato per fare fronte alle competenze del tempo. Nulla viene previsto per la implementazione della nuova competenza amministrativa.
Si tratta in pratica un atto di deregolazione che si colloca nella scia di altri recenti provvedimenti in omaggio alla nuova cultura del fare e di molta insofferenza verso i controlli con poche indulgenze verso chi rischia la salute nei luoghi di lavoro.
Basta ricordare in proposito il decreto-legge del 2 marzo 2024, n.19 (convertito dalla legge n. 56 del 29 aprile 2024) che all’articolo 29 introduce nell’ordinamento una sostanziale immunità per quelle imprese cui, al termine degli accertamenti ispettivi, non vengano contestate violazioni o irregolarità, ivi compresa la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per queste imprese e per un periodo di dodici mesi l’Ispettorato Nazionale del Lavoro non può procedere ad ulteriori verifiche.
Ancora, il decreto legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 concernente le semplificazioni dei controlli sulle attività economiche, all’articolo 5 prevede che le amministrazioni limitino i controlli e i relativi accessi ispettivi a non più di una volta l’anno nei confronti di quei soggetti in possesso di un report di basso rischio rilasciato da un organismo di certificazione. E se non vengono rilevate irregolarità, il controllato è esonerato dai medesimi controlli per i successivi dodici mesi. Inoltre, il comma 8 dello stesso articolo 5, prevede che le amministrazioni, se decidono di effettuare un controllo in azienda, devono avvisare il soggetto da ispezionare almeno dieci giorni prima e devono fornire l’elenco della documentazione necessaria ai fini della verifica. E se all’ispezione non si dovessero riscontrare violazioni quell’impresa non potrà subirne altre per un ulteriore periodo di dieci mesi.
In buona sostanza una scia di provvedimenti frutto di una cultura che va anche oltre il profitto ad ogni costo. A riprova di ciò è sufficiente osservare che le ultime stragi sul lavoro hanno interessato grandi gruppi economici come ENI, ENEL, Esselunga che avrebbero ingenti margini per investire in sicurezza. Ma, infine, prevale quel tantino di cinismo e di generale accettazione del fatto che, chi va in un cantiere o in uno stabilimento industriale va nella consapevolezza di correre un rischio.
E la politica con i suoi contributi di sempre maggiore condiscendenza non va oltre quegli intendimenti di maniera che pur vengono annunciati ed esibiti anche negli atti parlamentari.
D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81:
Articolo 65 - Locali sotterranei o semi sotterranei. (Testo previgente)
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
Art. 65 - Locali sotterranei o semi sotterranei. (Testo vigente)
(i commi 2 e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, lettera e), legge n. 203 del 2024)
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo
[*] Dopo la Scuola di specializzazione in diritto sindacale, è stato ispettore del lavoro, funzionario dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, dirigente nel Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dirigente del settore legislativo della regione Campania, dirigente delle relazioni sindacali del comune di Roma. È autore di pubblicazioni in materia di organizzazione amministrativa del lavoro.
Seguiteci su Facebook