L’Università Roma Tre (Laboratorio “Osservatori del mercato del lavoro e contrattazione collettiva – OMDL” del Dipartimento di Economia) e l’associazione LABchain - Centro interuniversitario di studi avanzati su Blockchain, Innovazione Tecnologica e Politiche del lavoro - hanno svolto una ricerca scientifica sul tema “La contrattazione collettiva nel settore terziario: una comparazione empirica” [1]. La ricerca ha messo in comparazione alcuni dei CCNL più applicati nel settore terziario per mettere in evidenza eventuali situazioni comunemente denominate di “dumping contrattuale”.
Il settore “Terziario, Distribuzione e Servizi” è caratterizzato da una forte frammentazione della contrattazione collettiva nazionale. Si addensano infatti nel terziario circa 240 CCNL, pari al 24,8% del totale di quelli archiviati dal CNEL. Questi CCNL coprono, secondo i dati INPS-CNEL, nel complesso n. 5.101.441 lavoratori italiani, pari al 33,7% del totale dei lavoratori del nostro Paese. La rilevanza del settore è quindi indubbia e progressivamente accresciuta dal fenomeno della cosiddetta terziarizzazione dell’economia italiana.
Inoltre il settore si presenta come uno dei più importanti dal punto di vista occupazionale e produttivo, ma anche come quello più interessato, rispetto ad altri, dal fenomeno della concorrenza tra CCNL.
Il primato del CCNL terziario, distribuzione e servizi sottoscritto tra CONFCOMMERCIO e le organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL (di seguito indicato come CCNL CONFCOMMERCIO (cod. CNEL-INPS H011) è insidiato da altri CCNL, che stanno trovando progressivo seguito da parte delle aziende del settore.
La ricerca ha messo a confronto il CCNL CONFCOMMERCIO con tre ulteriori CCNL, in particolare:
La ricerca prende in considerazione alcuni ruoli professionali e relative mansioni concretamente svolte, per simulare le buste paga e verificare i singoli istituti e trattamenti che il lavoratore si vede riconosciuti a seconda del CCNL applicato. Si prende a riferimento, cioè, il lavoratore “in carne ed ossa”, tenendo conto delle sue mansioni e del suo ruolo professionale. Le figure professionali analizzate sono quelle emblematiche o più diffuse nel settore, come ad esempio quella del commesso addetto alle vendite, dello specialista, del capo reparto, tenuto conto dell’inquadramento ad esse riservato dai diversi CCNL esaminati.
I risultati evidenziano che, a parità di mansioni, possono determinarsi differenze anche notevoli sia sul piano retributivo che sotto il profilo dei diritti spettanti al lavoratore a seconda del CCNL applicato.
Si è potuto notare come la competizione tra CCNL si gioca in larga parte proprio sui criteri di inquadramento e sulle declaratorie contrattuali per la classificazione del personale e sui margini di ambiguità che le caratterizzano. Tanto che sarebbe a volte più corretto parlare, rispetto a determinate mansioni, di un dumping inquadramentale prima ancora che di un dumping salariale.
Sul piano retributivo gli scostamenti sono notevoli. Come evidenzia il grafico sotto, se prendiamo a riferimento un lavoratore assunto con mansioni di commesso addetto alla vendita la retribuzione mensile passa dai 1.718,75 Euro del CCNL CONFCOMMERCIO ai 1.304,55 Euro del CCNL ANPIT, con una differenza di quasi 415 Euro mensili.
Lo scostamento risulta ancora più evidente se si pensa che il CCNL CONFCOMMERCIO prevede l’erogazione di 14 mensilità di retribuzione mentre il CCNL ANPIT e il CCNL CINFA CONFSAL ne prevedono 13, come mostra la tabella sotto.
CCNL | QUATTORDICESIMA MENSILITÀ |
---|---|
H024 - Anpit Cisal | NO |
H03A - Cifa Confsal | NO |
H02P - Federterziario UGL | SÌ |
H011 - Confcommercio | SÌ |
Per il capo reparto il differenziale salariale mensile è di 155 Euro. Infatti il “Capo-reparto” ha diritto a 2.147,72 Euro con il CCNL CONFCOMMERCIO (Liv. 2°), a 2.046,92 Euro con FEDERTERZIARIO UGL (Liv. 2°); a 2.033,22 Euro con CIFA CONFSAL (Liv. 2°) e a 1.992,39 Euro con ANPIT (Liv. B1).
Per lo “Specialista” la differenza massima nella retribuzione mensili è di 319,57 Euro. Variando da 1.908,75 Euro con CONFCOMMERCIO (Liv. 3°), a 1.829,96 Euro con FEDERTERZIARIO UGL (Liv. 3°), a 1.650,11 Euro con CIFA CONFSAL (Liv. 4°), per passare a 1.589,18 Euro con ANPIT (Liv. C1).
Notevoli differenze si registrano anche nella maturazione dei permessi retribuiti, passando dalle 104 ore annue (72 ore permessi + 32 ore ex festività) nel caso di CONFCOMMERCIO, alle 60 ore annue (32 ore ex festività + 28 ore permessi) nel caso di FEDERTERZIARIO UGL, a 48 ore annue (32 ore ex festività + 16 ore permessi) nel caso CIFA CONFSAL; per finire a 32 ore annue (solo permessi retribuiti, inclusi ex festività) nel caso ANPIT.
Traducendo in termini economici il valore dei permessi retribuiti per il “Commesso Addetto alla Vendita” si notano le seguenti rilevanti differenze: CONFCOMMERCIO (Liv. 4°) 1.063,92 Euro annui; FEDERTERZIARIO UGL (Liv. 4°) 571,80 Euro annui; CIFA CONFSAL (Liv. 4°) 471,36 Euro annui ; ANPIT (Liv. D1) 241,28 Euro annui. Con un differenziale massimo pari a ben 822,64 Euro annui.
Anche il confronto tra le maggiorazioni retributive spettanti in caso di lavoro straordinario, notturno e festivo mostra che vi sono delle differenziazioni notevoli. Ad esempio, in caso di lavoro straordinario notturno, il CCNL CONFCOMMERCIO prevede una maggiorazione del 50% a fronte del 30% previsto dal CCNL ANPIT.
La differenziazione delle maggiorazioni applicabili riguarda il lavoro notturno (differenza massima del 5% tra i CCNL), il lavoro straordinario festivo (differenza massima del 5%), il lavoro festivo diurno (differenza massima del 16%) e lo straordinario notturno festivo (con differenza massima del 34%).
Di particolare interesse è anche la forte variabilità dei costi della bilateralità. Infatti, per un lavoratore con inquadramento medio, il costo annuale complessivo della bilateralità è di 36,09 Euro nel CCNL CONFCOMMERCIO e di 192,96 Euro nel CCNL FEDERTERZIARIO UGL.
Il costo annuale per un lavoratore con inquadramento medio (IV/C1 livello) può essere molto rilevante. Si passa dai 36,09 Euro di CONFCOMMERCIO (Liv. 4°); ai 108,00 Euro di ANPIT (Liv. D1); ai 118,81 Euro di CIFA CONFSAL (Liv. 4°) per finire ai 192,96 Euro di FEDERTERZIARIO UGL (Liv. 4°).
Anche con riguardo all’apprendistato è possibile constatare significativi scostamenti delle diverse discipline contrattuali. L’apprendista “addetto alla vendita”, in caso di applicazione del CCNL CONFCOMMERCIO, riceve, per i primi 18 mesi, una RAL di due livelli inferiori, pari cioè a quella di un VI livello (20.846,70 Euro), e nei secondi 18 mesi la RAL di un V livello (22.419,04 Euro). Lo stesso criterio viene applicato nel CCNL FEDERTERZIARIO UGL, VI livello nei primi 18 mesi (20.016,78 Euro) e V livello nei secondi 18 mesi, (21.500,64 Euro). L’apprendista cui trova applicazione il CCNL ANPIT riceve, con applicazione di sotto-inquadramento unito a una progressione percentuale, per i primi 14 mesi l’80% della RAL di un livello inferiore (D2) (12.333,88 Euro), salendo per il secondo periodo al 90% (13.875,62 Euro). Infine, l’apprendista cui si applica il CCNL CIFA CONFSAL riceve, per 36 mesi, una progressione percentuale, partendo da una RAL pari al 70% di un IV livello (15.016,00 Euro), che nel 2° anno sale all’80% (17.161,14 Euro), arrivando, al 3° anno, al 90% (19.306,29 Euro). Anche in questo caso il delta retributivo è notevole: se si prende a riferimento l’ultimo periodo di apprendistato, si passa da una RAL di 22.419,04 Euro nel caso di applicazione del CCNL CONFCOMMERCIO a una RAL di 13.875,62 Euro con l’applicazione del CCNL ANPIT.
In conclusione la ricerca evidenzia significative differenze retributive e normative tra i vari CCNL analizzati, con impatti rilevanti sia per i lavoratori che per le imprese del settore terziario.
È chiaro che la contrattazione collettiva è caratterizzata da un suo fisiologico dinamismo e quindi la comparazione è stata fatta tra le discipline vigenti ad un dato momento storico (dati aggiornati al mese di dicembre 2024). Naturalmente il rinnovo dei singoli CCNL è suscettibile di incidere sui livelli dei trattamenti messi in comparazione. Lo stesso CCNL CONFCOMMERCIO è stato rinnovato a marzo 2024 dopo che era scaduto dal 2019. E pertanto prima del suo rinnovo gli scostamenti con gli altri CCNL in comparazione erano ovviamente meno rilevanti.
Da qui l’importanza di aggiornare costantemente le osservazioni sulla contrattazione collettiva e di tenere alto il livello di attenzione su questa materia, tanto più in un momento storico caratterizzato da importanti innovazioni del sistema produttivo e della rappresentanza collettiva, sia dal lato datoriale che dal lato sindacale.
Certo è che l’autonomia e la libertà sindacale che informano il nostro sistema vanno protetti nelle loro dinamiche genuine anche accrescendo il grado di trasparenza complessiva del sistema e il livello di consapevolezza delle persone, delle imprese, dei corpi intermedi e delle istituzioni. La ricerca, con questo spirito, vuole fornire un contributo di conoscenza alle dinamiche attuali delle relazioni sindacali del Paese.
[1] La ricerca è pubblicata con Aracne Editore e consultabile in open access a questo link.
[*] Professoressa Ordinaria di diritto del Lavoro nell’Università degli Studi Roma Tre
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