Anno XIII - n° 68

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Marzo/Aprile 2025

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Anno XIII - n° 68

Marzo/Aprile 2025

L’insegnamento della sicurezza sul lavoro nelle scuole

Un insieme disarticolato di norme non può produrre gli effetti enunciati


di Pietro Napoleoni [*]

Pietro Napoleoni

L’Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge, la n. 21 del 2025, che introduce la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’insegnamento dell’educazione civica. La norma ha la finalità di perseguire e garantire la diffusione, nelle istituzioni scolastiche, delle conoscenze di base del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Napoleoni 68 1Il provvedimento, dal testo molto stringato, si sostanzia nell’aggiungere all’elenco delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica anche le “conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”. L’articolo 3 della norma prevede la clausola della invarianza finanziaria, per cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Da una prima lettura, il provvedimento non appare in sintonia con le ambiziose finalità enunciate nella relazione illustrativa di accompagnamento della proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 630), dove vengono richiamati i principi fondamentali della Carta Costituzionale ad iniziare dall’articolo 1 che “eleva la democrazia e il lavoro a valori fondamentali della Repubblica”.

La relazione prosegue con i riferimenti all’articolo 4 che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e impegna la Repubblica a promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto. E ancora l’articolo 35 che prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e la cura della formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Nella sostanza i proponenti si prefiggono di assicurare che i futuri lavoratori e datori di lavoro siano consapevoli dei principi e delle regole che governano l’attività lavorativa attraverso l’introduzione dell’insegnamento di tale materia nelle scuole secondarie di secondo grado al fine di acquisire le conoscenze dei capisaldi dell’ordinamento e delle principali normative riguardanti il lavoro.

A fronte di tali ambiziose finalità appare oggettivamente riduttiva una norma che si limita ad aggiungere, al consistente elenco delle tematiche in materia di educazione civica, l’allocuzione “conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Undici parole comprese le preposizioni.

E appare anche problematico connettere l’obiettivo di fornire ogni elemento “utile alla prevenzione e alla gestione integrata dei rischi professionali” con la clausola dell’invarianza per la finanza pubblica. Un limite, questo, che non rende fattibile l’obiettivo che si vuole perseguire.

Nella sostanza un intervento che assume il connotato dello spot più che di una genuina volontà di contribuire alla costruzione della cultura della prevenzione.

Un attento esame del quadro normativo preesistente avrebbe potuto agevolmente verificare che nell’ordinamento sono già previste iniziative nella stessa materia. E che, forse, sarebbe stato più utile implementare quelle iniziative oppure procedere ad un riordino dell’intera materia.

In riferimento alla cultura e tutela della salute e della sicurezza, infatti, già il D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro) contiene previsioni rilevanti. L’articolo 9, comma 2, lettera f), dispone che l’INAIL svolga anche attività di promozione e divulgazione della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e dell’alta formazione artistica. E l’articolo 11, comma 1, lettera c), dello stesso D.Lgs. 81, menziona il finanziamento, da parte del Ministero dell’Istruzione, previo il trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, delle attività degli istituti scolastici volte a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza.

Ma anche la legge n. 107 del 2015, cosiddetta “Buona scuola” all’articolo 1, comma 38, dedica al tema la previsione che le scuole secondarie di secondo grado svolgano attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Da ultimo appare utile rammentare anche il Protocollo di intesa del 26 maggio 2022 tra il Ministero dell’Istruzione, Ministero del lavoro, Ispettorato Nazionale del lavoro e INAIL, nel quale le parti concordano sull’importanza di promuovere programmi per la più efficace diffusione della cultura e dei valori della salute e della sicurezza nei luoghi di studio, vita e lavoro.

La breve ricognizione dell’assetto legislativo preesistente rivela un quadro normativo, evidentemente disarticolato, in una materia, quella della diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha la necessità di essere ricondotta ad un sistema semplificato sia della normativa che dei procedimenti amministrativi. Anche ricorrendo ad interventi di abrogazione. Nessun bisogno di un ulteriore aggravio normativo. Quadrato Rosso


Riferimenti normativi


LEGGE 17 febbraio 2025, n. 21
Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

Art. 1Finalità e oggetto
1. La presente legge persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore.
2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge introduce le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

Napoleoni 68 2Art. 2 Introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:
«h-ter) conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro».

Note all’art. 2Si riporta l’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante: «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento)1. In attuazione dell’articolo 2, con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito sono definite linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile;
h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;
h-ter) conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
1-bis. Per l’insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell’istruzione e del merito determina i contenuti d’intesa con la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi.
2. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale e l’educazione finanziaria. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.».

Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[*] Dopo la Scuola di specializzazione in diritto sindacale, è stato ispettore del lavoro, funzionario dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, dirigente nel Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dirigente del settore legislativo della regione Campania, dirigente delle relazioni sindacali del comune di Roma. È autore di pubblicazioni in materia di organizzazione amministrativa del lavoro.

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