La tessera di riconoscimento
di Luigi Oppedisano [*]
Introduzione
Il legislatore con l’articolo 36 bis del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, intervenendo nuovamente sulla materia, per contrastare fenomeni distorsivi e speculativi, ha pensato di potenziare i poteri e le prerogative del personale ispettivo in modo da garantire una più efficace azione di prevenzione e di repressione per arginare il lavoro nero e per promuovere anche la sicurezza nei luoghi di lavoro.
I commi 3, 4 e 5 del predetto articolo, introducendo un nuovo adempimento per i datori di lavoro operanti nell’ambito dei cantieri edili[1], disciplinano la “tessera di riconoscimento” che i datori di lavoro devono munire il proprio personale. Il Ministero del Lavoro ha opportunamente chiarito che l’ambito di applicazione della norma coincide con le imprese che svolgono le attività indicate dall’allegato I del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494, inquadrabili dal punto di vista previdenziale come imprese edili e non edili la cui attività si svolge nell’ambito del cantiere[2]. La nota ministeriale vi comprende quelle imprese che svolgono “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; nonché lavori di scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile”.
1. La tessera di riconoscimento nei cantieri edili
Il comma 3 dell'articolo 36 bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 ha introdotto, a decorrere dal 1º ottobre 2006, un nuovo obbligo per i datori di lavoro operanti nell'ambito dei cantieri edili. I datori di lavoro devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore nonché l'indicazione del datore di lavoro[3].
La finalità della disposizione è volta ad ottenere una rapida identificazione del personale che presta attività lavorativa nel cantiere. La medesima norma fa obbligo ai lavoratori subordinati di esporre la tessera di riconoscimento.
Lo stesso obbligo viene rivolto ai lavoratori autonomi che svolgono attività lavorativa nel cantiere, i quali, secondo la stessa normativa, devono provvedervi per proprio conto.
La normativa prevede, in alternativa, che i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti, vale a dire massimo nove, possono assolvere all'obbligo di munire il proprio personale della tessera, mediante l’istituzione di un apposito registro di cantiere, preventivamente vidimato dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro, da tenersi sul luogo di lavoro ed annotando gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria circolare ha precisato che il registro in argomento è riferito al singolo cantiere, per cui qualora l’impresa dovesse essere impegnata contemporaneamente in lavori da eseguirsi in luoghi differenti, cioè in più cantieri, il datore di lavoro è tenuto ad istituire più registri. Inoltre, il registro non può essere spostato dal luogo di lavoro e le annotazioni sullo stesso devono essere effettuate prima dell’inizio dell’attività lavorativa giornaliera poiché trattasi di un “registro di presenza” di cantiere.
Di seguito a titolo esemplificativo si riportano dei fac-simili di tessere di riconoscimento per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi.
2. La tessera di riconoscimento nelle attività svolte in regime di appalto o subappalto
L’articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ha previsto per il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, l’obbligo di munire di apposita tessera di riconoscimento. La stessa tessera, secondo la norma, deve essere corredata di fotografia, deve contenere le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Inoltre, viene chiaramente sancito che i lavoratori sono tenuti ad esporre la summenzionata tessera di riconoscimento.
Successivamente, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, meglio conosciuto come “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” nell’abrogare l’articolo 6 della legge n. 123/2007, ha ricostituito negli articoli 18, comma 1, lett. u) e 26, comma 8, lo stesso obbligo della prefata norma[4].
Inoltre, lo stesso obbligo è stato previsto dall’articolo 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 81/2008 per i lavoratori autonomi e per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile[5] che svolgono direttamente la propria attività nello stesso ambito di lavoro, i quali devono provvedervi per proprio conto.
Il legislatore nell’intervenire sulla normativa antimafia, con la Legge 13 agosto 2010, n. 136 all’articolo 5 ha previsto che la tessera di riconoscimento di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Inoltre, per i lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.
La Legge 3 agosto 2007, n. 123 prevedeva, analogamente a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 36 bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 una facoltà per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti di potere assolvere all'obbligo di munire il proprio personale della tessera, mediante l’istituzione di un apposito registro di cantiere, preventivamente vidimato dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro, da tenersi sul luogo di lavoro ed annotando gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Il D.Lgs. n. 81/2008 “T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro” non prevede siffatta facoltà per i datori di lavoro di piccole dimensioni. Si riportano dei fac-simili di tessere di riconoscimento per i lavoratori dipendenti adibiti in lavori in appalto e subappalto.
3. La tessera di riconoscimento nelle attività svolte in regime di appalto o subappalto dai componenti l’impresa familiare e dai lavoratori autonomi
L’art. 21 del D.Lgs. n.81/2008 ha previsto che l’obbligo della tessera di riconoscimento deve essere esteso anche ad altri soggetti che operano in seno all’azienda.
Il legislatore è voluto essere molto chiaro nell’individuare gli altri soggetti tenuti al suddetto obbligo. La norma vi comprende i componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere e servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani ed i piccoli commercianti. La disciplina prevede che tali soggetti quando effettuano la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l’indicazione del committente. Si riporta di seguito un fac-simile della tessera di riconoscimento per il lavoratore autonomo.
4. Regime sanzionatorio e conclusioni
Il quadro riassuntivo degli illeciti amministrativi in materia di tessera di riconoscimento è riassunto nei prospetti seguenti. Il comma 5 dell’art. 36 bis del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito dalla Legge 4/8/2006, n. 248 prevede espressamente la non applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Pertanto, è applicabile il disposto dell’articolo 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione.
Fonte normativa | Norma sanzionatoria | Importo € | Diffidabile art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 | Sanzione ridotta art. 16 L. 689/81 |
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Art. 36 bis, co. 3, D.L. 4/7/2006, n. 223, conv. dalla L. 4/8/2006, n. 248 - Obbligo di consegna della tessera di riconoscimento al lavoratore. | Art. 36 bis, co. 5, D.L. 223/2006 | da 100 a 500 | NO | € 166,66 |
Fonte normativa | Norma sanzionatoria | Importo € | Diffidabile art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 | Sanzione ridotta art. 16 L. 689/81 |
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Art. 36 bis, co. 5, D.L. 4/7/2006, n. 223, conv. dalla L. 4/8/2006, n. 248 - Obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento da parte del lavoratore dipendente. | Art. 36 bis, co. 5, D.L. 223/2006 | da 50 a 300 | NO | € 100,00 |
Fonte normativa | Norma sanzionatoria | Importo € | Diffidabile art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 | Sanzione ridotta art. 16 L. 689/81 |
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Art. 36 bis, co. 3, D.L. 4/7/2006, n. 223, conv. dalla L. 4/8/2006, n. 248 - Obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento da parte del lavoratore autonomo. | Art. 36 bis, co. 5, D.L. 223/2006 | da 100 a 500 | NO | € 166,66 |
Fonte normativa | Norma sanzionatoria | Importo € | Diffidabile art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 | Sanzione ridotta art. 16 L. 689/81 |
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Art. 36 bis, co. 4, D.L. 4/7/2006, n. 223, conv. dalla L. 4/8/2006, n. 248 – Mancata tenuta sul luogo di lavoro ovvero l’irregolare tenuta del registro di cantiere. | Art. 36 bis, co. 5, D.L. 223/2006 | da 100 a 500 | NO | € 166,66 |
L’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 36 bis della Legge n. 248/2006 si differenzia da quello stabilito dal D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 in quanto quest’ultima disciplina consente l’applicazione dell’istituto della diffida di cui al D.Lgs n. 124/2004. Infatti, l’art. 301 bis del D.Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente l’estinzione agevolata dell’illecito amministrativo a seguito di regolarizzazione[7].
Fonte normativa | Norma sanzionatoria | Importo € | Diffidabile art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 | Sanzione ridotta art. 16 L. 689/81 |
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Art. 26, co. 8, D.Lgs. 9/4/2008, n. 81- Obbligo di consegna della tessera di riconoscimento al lavoratore. | Art. 55, co. 5, lett. i) D.Lgs. n.81/2008 | da 109,60 a 548,00 | SI | € 109,60 |
Fonte normativa | Norma sanzionatoria | Importo € | Diffidabile art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 | Sanzione ridotta art. 16 L. 689/81 |
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Art. 20, co. 3, D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 - Obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento da parte del lavoratore dipendente. | Art. 59, co. 1, D.Lgs. n.81/2008 | da 54,80 a 328,80 | SI | € 54,80 |
Fonte normativa | Norma sanzionatoria | Importo € | Diffidabile art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 | Sanzione ridotta art. 16 L. 689/81 |
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Art. 21, co. 1, lett. c) D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 - Obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento da parte del lavoratore autonomo. | Art. 60, co. 1, lett. b) D.Lgs. n.81/2008 | da 54,80 a 328,80 | SI | € 54,80 |
Sul modello F23 l’importo della sanzione amministrativa deve essere suddiviso tra due diversi codici tributo: al codice 741T va imputato l’importo base (€ 50,00) ed al codice GAET va imputata la maggiorazione del 9,60% (€ 4,80).
La finalità che il legislatore ha voluto attribuire alla normativa è quella di consentire una immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere. Tale scopo è pienamente raggiunto quando il personale ispettivo entra in cantiere e rapidamente viene facilitato nell’identificazione dei lavoratori per effetto dell’esposizione della tessera di riconoscimento. Il lavoratore sprovvisto di tessera di riconoscimento spesso è risultato in nero.
Concludendo, nel confermare piena condivisibilità allo scopo assegnato dal legislatore all’art. 36 bis della Legge n. 248/2006 ed agli artt. 20, 21 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si auspica, comunque, un intervento finalizzato ad uniformare il relativo sistema sanzionatorio, in quanto al suddetto art. 36 bis, per espressa previsione della medesima norma, non è applicabile l’istituto della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, mentre l’articolo 301 bis del D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto una procedura vantaggiosa, simile a quella dell’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004.
Note
[1] La circolare 28 settembre 2006, n. 29 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l’attività Ispettiva - ha chiarito in merito all’ambito di applicazione della norma comprendendo le imprese indicate nel D.Lgs. 14/08/1996, n. 494, cioè quelle imprese inquadrate o inquadrabili ai fini previdenziali come imprese edili sia imprese non edili che operano nell’ambito delle realtà di cantiere.
[2] Con l’interpello 14 agosto 2007, n. 22 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale dell’Attività Ispettiva - in risposta all’istanza avanzata dall’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti in materia di obblighi previsti dall’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, ha ribadito che “l’obbligo di munire i lavoratori della tessera di riconoscimento – ovvero di istituire un apposito registro di cantiere per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti – sussiste unicamente allorché l’attività venga svolta nei cantieri rientranti nell’ambito di applicazione del citato Allegato I del D.Lgs. n. 494/1994” .
[3] Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con l’Interpello n.41/2008, in risposta all’ANIE, riguardante i dati da riportare sul tesserino di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili e il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) ha sostenuto: “… gli strumenti di cui all’art. 36 bis cit. rispondono tutti in modo costituzionalmente adeguato agli intenti programmatici del Legislatore e di cui al comma 1 dello stesso articolo (“al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nei settori dell’edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare…)”; e tutto ciò nel rispetto dei principi inderogabili sanciti dagli artt. 2, 32, 35 e 41 comma 2, Cost”.
[4] L’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce: 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
L’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n.81/2008 prevede: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
[5] L’articolo 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce: “1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.
[*] Il dott. Luigi OPPEDISANO è funzionario ispettivo, responsabile Linea Operativa “Edilizia – autotrasporti – industria e artigianato” Vigilanza Ordinaria della Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza. Ai sensi della circolare 18 marzo 2004 le considerazioni contenute nel presente scritto è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
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