Obblighi di tenuta del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo: impresa datrice o struttura ospitante?

di Angela Gerarda Fasulo [*]

Angela Gerarda FasuloIl certificato di agibilità è un atto che rientra nei poteri dispositivi dalla p.a., viene rilasciato dall’ l’INPS alle imprese dello spettacolo al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività, resa, all’interno di locali o su spazi di cui siano titolari o sui quali abbiano un diritto personale di godimento, da parte di operatori dello spettacolo, rientranti nella generale declaratoria delle specifiche categorie enucleate all’interno dell’ex art. 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/47 e s.m.i., rimodulate a seguito dell’entrata in vigore di decreti interministeriali del 15 marzo 2005, che, in dettaglio, ridefiniscono le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (attualmente rientranti nella gestione ex ENPALS[1] dell’INPS), decreti che ne hanno ampliato l’elenco per effetto dell’ evoluzione delle professionalità e dello sviluppo della tecnologia, condizioni che, nel tempo, hanno reso possibile e favorito la progressiva introduzione nel mercato del lavoro di nuove e versatili figure multisettoriali di operatori, per più aspetti, interscambiabili nei distinti ambiti funzionali di riferimento.

La declaratoria dei lavoratori dello spettacolo per la quale necessita la preventiva richiesta del certificato in argomento risulta oggi rientrare nella tabella A) del decreto interministeriale del 15 marzo 2005, n. 17454, il quale ne elenca una precisa e tassativa casistica, tra cui esemplificativamente si annoverano:

  • artisti lirici;
  • cantanti di musica leggera;
  • coristi;
  • vocalisti;
  • suggeritori del coro;
  • maestri del coro;
  • assistenti e aiuti del coro;
  • attori di prosa;
  • allievi attori;
  • mimi;
  • attori cinematografici o di audiovisivi;
  • attori di doppiaggio;
  • attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varieta' ed attrazioni;
  • imitatori, contorsionisti;
  • artisti del circo;
  • marionettisti e burattinai;
  • acrobati e stuntman;
  • ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
  • suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
  • generici e figuranti;
  • presentatori;
  • disc-jockey;
  • animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
  • registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
  • aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
  • casting director;
  • sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
  • soggettisti;
  • dialoghisti;
  • adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
  • direttori della fotografia;
  • light designer;
  • Fasulo 9 1direttori di produzione;
  • ispettori di produzione;
  • segretari di produzione;
  • segretari di edizione;
  • cassieri di produzione;
  • organizzatori generali;
  • direttori di scena;
  • direttori di doppiaggio;
  • assistenti di scena e di doppiaggio;
  • location manager;
  • compositori;
  • professori d'orchestra;
  • consulenti assistenti musicali;
  • concertisti e solisti;
  • orchestrali anche di musica leggera;
  • bandisti;
  • coreografi e assistenti coreografi;
  • ballerini e tersicorei;
  • figuranti lirici;
  • cubisti;
  • spogliarellisti;
  • indossatori;
  • fotomodelli;
  • responsabili di edizione della produzione cinematografica e
    televisiva;
  • amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
  • direttori d'orchestra; sostituti direttori d'orchestra;
  • maestri collaboratori; maestri di banda;
  • figuranti di sala;
  • amministratori di formazioni artistiche;
  • organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie
  • teatrali;
  • tecnici del montaggio e del suono;
  • documentaristi audiovisivi;
  • tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della
  • produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di
  • fotoromanzi;
  • tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
  • sound designer;
  • tecnici addetti agli effetti speciali;
  • maestri d'armi;
  • operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
  • aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
  • video-assist;
  • fotografi di scena;
  • maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive
  • (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami,
  • tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti
  • scritturati per produzione, gruppisti);
  • scenografi;
  • story board artist;
  • bozzettista;
  • creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
  • architetti;
  • arredatori;
  • costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di
  • audiovisivi;
  • sarti;
  • truccatori;
  • parrucchieri;
  • lavoratori autonomi esercenti attività musicali.


In funzione dell’obbligo di tenuta del certificato di agibilità, non rilevano le modalità attraverso le quali le prestazioni lavorative, convenute con il soggetto che le richiede o che se ne fa assuntore, risultano di fatto rese da parte degli operatori dello spettacolo, ritenendosi il certificato in argomento un preciso obbligo di legge previsto, inderogabilmente, e condizione della regolarità pre-contributiva della manifestazione spettacolistica.

Fasulo 9 2Oggi si presenta diffuso il fenomeno che ritrae operatori dello spettacolo che agiscono in funzione di specifiche commissioni, aliunde contratti di appalto, o altre variegate forme di assunzione della manodopera settoriale, in funzione della articolata e variopinta fornitura dei servizi spettacolistici a rendersi, esemplificativamente, in villaggi e strutture turistico-alberghiere ovvero in concomitanza di eventi concertistici e fieristici.

Nei casi in ispecie non rileva, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti previsti in ordine alla fattibilità della prestazione, la circostanza che gli artisti o gli animatori risultino essere assunti direttamente dalla struttura titolare degli spazi, da parte del comune che concede gli spazi, per conto di chi ha vinto appalti per la fornitura di manifestazioni fieristiche o concertistiche o per il tramite della ditta commissionaria del servizio.

Quel che conta è che l’azienda assuntrice di manodopera si adoperi non solo nell’esaustivo assolvimento dei generali e propedeutici adempimenti predisposti in funzione dell’osservanza degli obblighi di natura gius-lavoristico-previdenziali finalizzati ad una corretta contribuzione, anche in funzione di una sua corretta collocazione sul mercato del lavoro, in ordine alla relativa fruizione di personale occupato, ma che provveda anche ad assolvere preventivamente ogni ulteriore adempimento funzionale al rilascio del certificato di agibilità ex enpals, non consentendo, la norma sottesa alla salvaguardia di tale obbligo, alcun tipo di deroga e al fine ultimo di evitare alla struttura ospitante l’irrogazione della prescritta sanzione per mancata tenuta del certificato di agibilità in argomento.

Tra l’altro si evidenzia la circostanza che l’omessa tenuta avalla la ragionevole presunzione che sul mercato del lavoro operi un’azienda irregolare, e ciò propende verso una possibile integrata irregolarità giuslavoristico-previdenziale e contributiva.

Il certificato di agibilità viene richiesto, mediante procedura telematica, sempre attiva tramite il portale dell’INPS che ne cura l’immediato rilascio, previo automatico controllo di sistema della regolarità contributiva dell’azienda che ne formula richiesta.

Di fatto, il rilascio del certificato è sub specie correlato all'assenza di debiti contributivi verso l’Istituto da parte dell'impresa richiedente, a prescindere dalla circostanza che la situazione debitoria possa afferire a diversi ed ulteriori rapporti di lavoro, nel merito anche pregressi.

In subordine dovranno essere presentate idonee garanzie (ex art.10 D.Lgs. C.P.S. n. 708/47)

E quindi, in tal caso, l'impresa dello spettacolo già iscritta alla gestione ex enpals ma non in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi risulterà debitrice. Pertanto sarà necessario che provveda a sanare la sua posizione previdenziale regolarizzando preventivamente la propria posizione debitoria mediante il versamento dell'importo dovuto (anche ratealmente) ovvero anche mediante produzione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'ammontare dei debiti contributivi.


Fasulo 9 3L'impresa di nuova costituzione, invece, al fine di conseguire il rilascio del certificato in argomento, dovrà versare un deposito cauzionale (di importo corrispondente al 10% dei contributi stimati per un periodo di tre mesi) o presentare fideiussione di pari importo.

La richiesta del certificato di agibilità, come disposto art. 9, comma 3, D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 deve essere effettuata nel termine perentorio di cinque giorni dalla stipula dei relativi contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Quanto alle pratiche modalità previste per il rilascio, dal 1° gennaio 2013 la trasmissione delle richieste è prevista solo per via telematica collegandosi al portale dell’istituto, ove la relativa procedura risulta operativa 24 ore su 24 proprio in funzione semplificativa delle procedure in ordine all’attuale gestione manageriale di conduzione della cosa pubblica.

La procedura consente l’inoltro della richiesta in qualsiasi momento purché antecedente lo svolgimento della prestazione lavorativa e a condizione che ciò avvenga nei perentori termini di legge.

Fasulo 9 4L'accesso alla procedura on-line, mediante inserimento del Codice PIN (Personal Identification Number) consente l'identificazione dell'utente abilitato che nel compilare la richiesta dovrà necessariamente indicare, in relazione all’azienda per la quale cura il relativo adempimento, le complete generalità dei lavoratori occupati, il compenso previsto, le date di impegno nonché il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

All’atto della richiesta la procedura effettua un controllo sulla regolarità degli adempimenti contributivi dell’impresa richiedente e rilascia il certificato, solo in caso di assenza di debiti nei confronti dell’Istituto.

Anche le imprese straniere che operano in Italia, qualora vi agiscano in regime di totale esenzione contributiva, sono tenute al rispetto dei relativi adempimenti, corredando, la richiesta di ogni elemento documentale giustificativo che legittimi l’effettivo esonero dall’assolvimento degli obblighi contributivi in Italia.

È importante che nel certificato sia possibile individuare esattamente il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa benché essa non sempre corrisponda a quella accertata in costanza di verifica ispettiva.

Inoltre, laddove i giorni della prestazione siano contigui, sarà sufficiente precisare la data iniziale e finale della prestazione; diversamente, e comunque, ove le giornate lavorative non si susseguano tra loro, andranno singolarmente specificate.

Fasulo 9 5Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa non può essere arbitrariamente modificato conducendo o consentendo che la prestazione avvenga in luogo diverso da quello contenuto nel medesimo atto certificativo di assenso delle prestazioni in loco.

Per quel che l’expertise produce in ordine alla casistica che si è generata nel corso degli anni, nonché del poderoso contenzioso in materia, a seguito di quanto accertato nel corso delle verifiche ispettive da parte dei funzionari di vigilanza, induce a ritenere che una modifica arbitraria, in loco, delle originarie collocazioni lavorative denunciate nella preventiva richiesta di certificato, evidenzia sempre delle plateali anomalie cui consegue la verifica dell’esistenza di ogni elemento idoneo a supportarle; in subordine a sanzionarle.

Conclusivamente, l’assenza del certificato di agibilità o le incongruenze ivi contemplate, tra quanto, in particolare, accertato e quanto ivi riportato, produce, inevitabilmente, da parte dei funzionari di Vigilanza preposti ai relativi controlli di rito, a carico delle aziende dello spettacolo detentrici degli spazi sui quali gli artisti agiscono, o sui quali le stesse risultino titolari di personali diritti di godimento, la specifica sanzione amministrativa contemplata dalla legge o verosimilmente a carico della medesima ditta assuntrice di manodopera che ne sia in qualsivoglia altro modo detentrice. Quadrato Arancione

Note

[1] Recentemente l’Enpals, Ente, pubblico non economico, di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello Spettacolo, è stato soppresso per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, e dal 1° gennaio 2012 esso confluisce in Inps ove viene riversata la complessiva normativa preposta a tutela delle specifiche categorie di settore.

[*] L’Avv. Angela Gerarda FASULO, con laurea specialistica in Management end E-Government, è una funzionaria di Vigilanza, proveniente dall’ex ENPALS. in servizio presso l’Ufficio Ispettivo della sede INPS di Cosenza. Ogni considerazione è frutto esclusivo del proprio libero pensiero e non impegna in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.


© 2013-2022 - Fondazione Prof. Massimo D'Antona