Anno XIII - n° 72

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Novembre/Dicembre 2025

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Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, Penale, 13 dicembre 2024, n. 45803

La crisi aziendale è causa di giustificazione per l’omissione contributiva?


di Antonella Delle Donne [*]

Antonella Delle Donne 56

La Corte di Cassazione con la decisione in esame ribadisce alcuni principi fondamentali in tema di responsabilità penale del datore di lavoro per omissioni contributive. In particolare, si concentra sugli elementi costitutivi del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sulla possibilità di individuare nella crisi aziendale una circostanza rilevante ai fini della configurabilità dell’illecito.


Il caso


Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione riguarda un'impresa che ha omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti tra dicembre 2015 e dicembre 2016, per una somma pari a € 18.040,00. Il legale rappresentante della società è stato condannato in primo grado e successivamente in appello per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983 e, successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che i giudici non avevano tenuto in considerazione la grave crisi aziendale in atto al momento del reato e causa ostativa dell’adempimento dell’obbligazione tributaria.


La motivazione della sentenza


La Corte di Cassazione conduce un’analisi preliminare sull’elemento soggettivo del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziale, individuandolo nel dolo generico ossia nella scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti. Il datore di lavoro si atteggia, infatti, come sostituto d’imposta essendogli affidato dalla legge il compito di detrarre le ritenute dalle retribuzioni dei dipendenti e di versarle all’Erario. Egli assolve, contemporaneamente, a un obbligo proprio e altrui essendo vincolato dal medesimo titolo sia al pagamento della retribuzione che delle ritenute. Lo stato di crisi, dunque, risulta irrilevante essendo l’imprenditore, in ogni caso, obbligato al pagamento della retribuzione di cui le ritenute costituiscono una parte. Pertanto, se è in atto una crisi aziendale e l’imprenditore decide, consapevolmente, di dare preferenza al pagamento e degli emolumenti pretermettendo il versamento delle ritenute non è liberato dalla responsabilità penale scaturente dal proprio comportamento in quanto risulta presente l’elemento psicologico del dolo ovvero la coscienza e volontà di omettere la corresponsione delle ritenute. La Corte precisa che il dolo può essere escluso soltanto se l’inadempienza è episodica e discontinua o l’importo delle somme non versate è modesto.

I Giudici di legittimità escludono anche la configurabilità dello stato di necessità, secondo la tesi difensiva rappresentato da una grave crisi del settore aziendale di riferimento. La punibilità, infatti, va ravvisata nel mancato accantonamento delle somme da corrispondere che non può essere collegato a fatti sopravvenuti considerato anche che le ritenute sono una voce della retribuzione costo deducibile per l’impresa come componente negativa del reddito, quindi, nella piena disponibilità del sostituto d’imposta.

La Corte non attribuisce rilevanza neanche al versamento dei contributi fatto prima del giudizio quale attenuante del risarcimento del danno, perché manca la spontaneità e l’integrità della somma dovendo aggiungere anche gli interessi e eventuali spese per il recupero.


Conclusioni


La sentenza in commento rappresenta un importante punto di riferimento per gli imprenditori e per coloro che operato nel settore giuslavoristico in quanto fissa dei punti fermi in tema di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali.

Elimina qualsiasi dubbio circa l’elemento soggettivo del reato rintracciato nel dolo generico ossia la semplice coscienza e volontà di omettere il versamento non essendo necessario alcun fine specifico della condotta e afferma chiaramente l’impossibilità di rintracciare nella crisi economica una causa di giustificazione.

Le ritenute, infatti, costituiscono parte della retribuzione e il datore ha l'onere di ripartire le risorse esistenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento. Egli si atteggia quale sostituto d’imposta con il dovere di gestire i fondi senza omettere nessun obbligo dovuto per legge.

La sentenza assume rilevanza come attenuante anche al versamento effettuato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, perché il danno non può essere considerato pienamente ristorato mancando gli interessi e le spese per il recupero.

Diversi, dunque, sono i punti d’interesse della pronuncia che fissa dei principi fondamentali nell’esegesi del reato di omissioni contributive. Quadrato Rosso

[*] In servizio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG Politiche Previdenziali e Assicurative, Divisione I. Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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