Anno X - N° 49

Rivista on-Line della Fondazione Prof. Massimo D'Antona

Gennaio/Febbraio 2022

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Anno X - N° 49

Gennaio/Febbraio 2022

Assegno Unico Universale in corso di applicazione


di Claudio Palmisciano [*]

Claudio Palmisciano 46

Nel precedente articolo sul tema dell’Assegno Unico Universale, pubblicato su Lavoro@Confronto n. 47-48, abbiamo dato una illustrazione generale di quelle che sono le caratteristiche principali degli aspetti normativi e fornito alcune indicazioni di massima sulla ricadute che tale istituto avrà sulle famiglie italiane e sugli aventi diritto in genere. Oggi, nella fase in cui molti cittadini si sono avvicinati o si stanno avvicinando agli enti preposti ed ai patronati per verificare più da vicino quali sono le prerogative (i cd termini della questione) in capo ad ognuno di loro e, soprattutto, come procedere per poter ottenere i benefici contenuti nella norma, cerchiamo, con questo nostro contributo, di fornire ulteriori elementi operativi e di chiarezza sull’Assegno, valorizzando anche molte indicazioni applicative contenute all’interno del sito internet dell’INPS.

In via preliminare, tuttavia, vale la pena, brevemente, ricordare che con l’istituzione dell’ Assegno Unico Universale il legislatore si è posto l’obiettivo di “… favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile…”. Obiettivo sicuramente nobile e molto ambizioso di cui potremo verificare i risultati solo fra qualche anno.

Detto, in breve, quanto sopra, vediamo “sul campo” quali sono gli elementi sulle quali vale la pena prestare una particolare attenzione. Ciò fermo restando che per quanto riguarda l’identificazione delle famiglie interessate, nonché le categorie e le condizioni contemplate nella norma, ci limitiamo a rimandarvi a quanto già indicato nel nostro già citato articolo, pubblicato su Lavoro@Confronto n. 47-48.
 

L’ISEE


Consigliato


Prima di procedere alla presentazione della domanda di Assegno Unico, suggeriamo – a meno che non ci siano evidenze e/o valutazioni diverse da parte delle famiglie interessate – di procedere alla richiesta dell’ISEE attraverso la predisposizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU; ricordiamo che per presentare la DSU ed ottenere l’ISEE è possibile rivolgersi ad uno qualsiasi dei Centri di Assistenza Fiscale CAF. In alternativa, per coloro che sono in possesso delle credenziali SPID, va segnalato che nell’apposito servizio presente sul portale dell’INPS vi è la possibilità di poter procedere in autonomia inserendo i propri dati familiari e patrimoniali, ovvero è possibile anche confermare i dati già presenti nella DSU in modalità “precompilata”. In ogni caso l’ISEE sarà reso disponibile al cittadino, al più tardi, entro pochi giorni.


Perché

L’attestazione ISEE è un documento importante dato che l’importo dell’Assegno viene quantificato (come vedremo più avanti) sulla base della condizione economica del nucleo familiare, contenuta proprio nell’ISEE.
In ogni caso, l’Assegno può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi.
 

La domanda


Quando


Palmisciano 49 2La domanda per l’Assegno unico e universale va fatta una volta l’anno. Per coloro che si sono apprestati o si apprestano in questi giorni, ad accedere all’istituto dell’Assegno unico, va detto che per le domande inoltrate a gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022 ed i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022; in ogni caso, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’Assegno spetta con tutti gli arretrati calcolati con decorrenza dal mese di marzo 2022.


Attenzione


Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione. In tutti i casi, la corresponsione degli importi cessa (ultima rata) con il mese di febbraio dell’anno successivo alla presentazione, dopodiché è necessario presentare una nuova domanda.


Presentazione


La domanda deve essere presentata – una volta l’anno a partire dal 1° gennaio – da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.


Dove presentarla


In via alternativa:

  • tramite gli enti di patronato;
  • accedendo dal sito INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico).


Quanto spetta


Come detto, l’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

Tralasciamo qui i dettagli tecnici che portano alla determinazione dei singoli importi spettanti; l’INPS sintetizza così la previsione normativa:

  1. una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
  2. una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.


Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE , ma per le quali l’ ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

Fermo restando che l’INPS, comunque, ha messo a disposizione il simulatore dell’Assegno unico e universale , noi aggiungiamo, aiutati in questo da fiscoetasse.it, la seguente tabella di sintesi che dà, comunque, un'idea – di facile comprensione, ma non esaustiva – degli importi spettanti:

 
Tabella importi mensili Assegno Unico
 
ISEE Per ogni figlio minore
Fino a 2
Figlio minore
dopo il secondo
Da 0 a 15.000 € 175,00 € 85,00
Da 18.000 a 18.100 € 159,50 € 76,30
Da 20.000 a 20.100 € 149,50 € 70,60
Da 22.000 a 22.100 € 139,50 € 65,10

Il pagamento


L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza).

Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’Assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.
 

Istituti superati o confermati


Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale comporta il superamento delle seguenti misure di sostegno alla natalità:

  1. il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  2. l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  3. gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  4. l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  5. le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.


Palmisciano 49 3L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido, è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Ricordiamo, infine, che l’Assegno unico è compatibile con il Reddito di Cittadinanza; ai nuclei familiari che lo percepiscono l’Assegno unico è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda e il relativo importo è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso. Quadrato Rosso

[*] Direttore Esecutivo della Fondazione Prof. Massimo D’Antona

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